Titoli di Credito: Caratteristiche e Atti Fondamentali

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TITOLI DI CREDITO: Caratteristiche Principali

Di seguito sono illustrate le principali caratteristiche dei titoli di credito:

Tipologie

  • Libero (es. cambiale e assegno)
  • Legato (es. assegno bancario e duplicato)

Forma

  • Ordine di pagamento (es. cambiale tratta, assegno, duplicato) - coinvolge tre soggetti: il traente, il trattario e il beneficiario.
  • Promessa di pagare (es. cambiale pagherò) - coinvolge due soggetti: l'emittente e il beneficiario.

Natura

  • Causale (es. duplicato) - resta connesso al rapporto fondamentale che lo ha originato.
  • Non causale o Astratta (es. cambiale, assegno) - è svincolato dal rapporto fondamentale.

Circolazione

  • Al portatore - si trasferisce con la semplice tradizione (consegna).
  • Nominativi o All'ordine - si trasferiscono con la girata.

! ATTENZIONE ! Secondo il Codice Civile, art. 921, nessun titolo di questo genere è attualmente in uso in Brasile.

Rapporto tra Codice Civile e Leggi Speciali

Il Codice Civile ha una funzione supplementare rispetto alle leggi speciali in materia (es. CC, art. 903).

ATTI CAMBIARI

Gli atti cambiari sono le operazioni tipiche relative ai titoli di credito.

1. Emissione

È l'atto di creazione del titolo. L'emissione è anche detta creazione.

  • Soggetti: traente (colui che emette il titolo) vs trattario (colui contro cui l'ordine è emesso, es. la banca) vs beneficiario (il primo destinatario).
  • Il trattario esiste solo nei titoli che contengono un ordine di pagamento: cambiale tratta, assegno, duplicato.

2. Accettazione

  • Concetto: È l'atto con cui il trattario manifesta (volontariamente) di accettare di rispettare l'ordine di pagamento dato dal traente.
  • È volontaria per il trattario, che non è obbligato ad obbedire all'ordine. Se non accetta, non ci saranno conseguenze legali dirette contro di lui (ma solo contro il traente).
  • È un atto che esiste solo nei titoli all'ordine: cambiale tratta, assegno, duplicato. L'accettazione deve essere espressa (principio di letteralità).
  • Non vi è accettazione se il titolo è pagabile a vista. Il trattario, ricevuta la richiesta di pagamento, non può accettare; o paga o rifiuta di farlo.
  • Non c'è accettazione nelle "promesse di pagamento" (es. cambiale pagherò), perché in queste non esiste la figura del trattario.
  • È un atto gratuito: il trattario non è obbligato ad accettare l'ordine.
  • Legalmente, il trattario può rifiutare l'ordine; è un atto lecito.
  • Sul piano economico, ci possono essere ripercussioni nelle relazioni commerciali tra il traente e il trattario, ma il rifiuto non è un atto illegale.
  • Il rifiuto genera l'azione di regresso anticipata contro il traente! Se il trattario rifiuta di accettare, si ha l'accelerazione del titolo.
  • L'accettazione può essere totale (riguarda l'intero valore del titolo) o parziale (riguarda solo una parte del valore).
  • Accettazione limitata: accettare di pagare solo una parte del valore. È limitata alla somma da pagare.
  • Accettazione con modifiche: accettare di pagare il valore, ma a condizioni diverse (es. scadenza diversa, interesse minore). Questa accettazione è generalmente invalida secondo il principio di letteralità.
  • Prima dell'accettazione: il traente è il debitore principale. Se il trattario non accetta, il principale obbligato è il traente.
  • Dopo l'accettazione: il trattario diventa il debitore principale. Una volta espressa l'accettazione, il trattario è il principale obbligato.
  • Avendo accettato, il portatore deve agire prima contro il trattario, e solo in caso di rifiuto ha il diritto di agire contro gli altri obbligati di regresso.

Modalità di espressione dell'accettazione:

  • a) Sul fronte del titolo (anteriore): solo la semplice firma del trattario (questa è la regola).
  • b) Sul retro del titolo: accompagnata dalla frase "accettato" (o equivalente) e dalla firma.

3. Girata

  • Concetto: Atto che realizza la trasmissione del titolo di credito.
  • È un istituto giuridico "cugino" della cessione del credito, nel diritto civile.
  • La girata parziale è NULLA.
  • La girata condizionata è valida, ma la condizione inserita è inefficace; si considera come se la girata fosse stata apposta senza condizioni.
  • La girata si applica ai titoli nominativi o all'ordine (che ammettono la girata).
  • I titoli al portatore si trasferiscono con la semplice tradizione e non ammettono la girata.
  • I titoli nominativi non all'ordine si trasferiscono tramite cessione del credito (diritto civile) e non ammettono la girata.
  • Soggetti: girante (colui che trasferisce il titolo) vs giratario (colui a cui il titolo viene trasferito, il nuovo beneficiario).

Voci correlate: