Il Trasferimento d'Azienda: Aspetti Legali e Pratici

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Il Trasferimento d'Azienda

L'azienda è un insieme di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa. Può trattarsi di beni mobili, beni immobili e anche beni immateriali.

Fanno parte dell'azienda non soltanto i beni di proprietà dell'imprenditore, ma anche quelli sui quali egli ha un diritto di godimento.

L'imprenditore può decidere di trasferire la propria azienda. L'imprenditore può cedere il complesso organizzato dei beni: questo complesso ha un valore di mercato superiore a quello dei singoli beni che lo compongono, derivato dal fatto che chi acquista un'azienda, acquista anche le prospettive di profitto che l'azienda consente di realizzare.

Aspetti Legali del Trasferimento

  • Il contratto di trasferimento dell'azienda deve rispettare le forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che la compongono: se nell'azienda vi è un immobile di proprietà dell'imprenditore, il contratto di trasferimento dovrà avere la forma scritta a pena di nullità e dovrà pure essere trascritto per essere opponibile ai terzi.
  • Il contratto di trasferimento dell'azienda di un'impresa è sottoposto a iscrizione nel Registro delle Imprese e deve essere provato per iscritto; deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e depositato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese entro 30 giorni.

Il Contratto

L'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati dall’alienante per l'esercizio dell'impresa che non abbiano carattere personale. Hanno carattere personale, ad esempio, i contratti di consulenza aziendale stipulati dall’alienante con professionisti di sua fiducia.

L’acquirente sostituisce l'alienante sia nei contratti che consentono il godimento dei beni aziendali, sia negli altri contratti stipulati nell'esercizio dell'impresa.

L'acquirente dell'azienda occupa il posto dell'alienante nei contratti di lavoro: a tutela del lavoratore è stabilito infatti che questi contratti continuano con l'acquirente.

La successione nei contratti avviene senza che occorra il consenso del contraente ceduto. La deroga ha lo scopo di favorire il trasferimento dell'azienda, facendo sì che l'organizzazione aziendale passi nelle mani dell'acquirente.

Il contraente ceduto può abbandonare il contratto entro 3 mesi dalla notizia del trasferimento se sussiste una giusta causa.

I Crediti

Il trasferimento dell'azienda implica anche il trasferimento dei crediti dall’alienante all'acquirente.

L'articolo 2559 del Codice Civile stabilisce che la cessione dei crediti ha effetto nei confronti dei terzi dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel Registro delle Imprese. Tuttavia, il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all'alienante.

I Debiti

Passano all'acquirente i debiti relativi all'azienda ceduta che risultano dai libri contabili obbligatori. Tuttavia, l'alienante non è liberato da tali debiti se i creditori non vi hanno consentito.

Il Divieto di Concorrenza

Chi aliena l'azienda deve astenersi, per un periodo di 5 anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che per oggetto, ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta.

I Segni Distintivi dell'Azienda

I segni distintivi dell'azienda sono: la ditta, che serve a contraddistinguere l'imprenditore; l'insegna, che serve a contraddistinguere il locale nel quale si esercita l'attività di impresa; e il marchio, che serve a distinguere i prodotti che l'imprenditore offre sul mercato.

Essi svolgono la funzione di richiamare la clientela verso una determinata impresa. Se l'impresa ha successo nel mercato, i segni distintivi possono avere un notevole valore economico, ad esempio la ditta, l'insegna e il marchio che convogliano i consumatori verso una certa impresa piuttosto che verso un'altra.

L'imprenditore ha un diritto all'uso esclusivo, nel senso che egli può impedire agli altri imprenditori di fare uso degli stessi o di simili segni distintivi.

La Ditta

È il nome sotto il quale l'imprenditore esercita l’impresa.

Deve contenere almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore e può inoltre contenere altre parole liberamente scelte. Se la ditta è stata acquisita dall'imprenditore, può contenere soltanto il cognome o la sigla del precedente titolare dell'azienda: in tal caso essa si chiama ditta derivata.

L'imprenditore ha diritto all'uso esclusivo della ditta da lui prescelta. L'imprenditore non può fare uso di una ditta uguale o simile a quella già usata da un altro imprenditore, perché altrimenti crea confusione per l'oggetto dell'impresa e per il luogo in cui questa è esercitata.

L'imprenditore che per secondo ha usato la ditta deve completarla o modificarla con indicazioni valide a differenziarla.

La disciplina della ditta si applica anche alle società soggette a iscrizione, nelle quali alla ditta corrispondono la ragione sociale delle società di persone e la denominazione sociale delle società di capitale.

La ditta non può essere trasferita separatamente dall'azienda. La norma è posta a tutela dei consumatori:

  • Nel trasferimento dell'azienda per atto tra vivi, la ditta non passa all'acquirente senza il consenso dell'alienante. La ditta può avere un importante valore economico e può pertanto formare oggetto di una negoziazione specifica tra l'alienante e l'acquirente dell'azienda.
  • Nella successione dell'azienda per causa di morte, la ditta si trasmette al successore, salvo diversa disposizione testamentaria.

L'Insegna

È il segno distintivo che individua i locali nei quali si esercita l'impresa.

L'insegna acquista importanza per le imprese che attirano la clientela dentro i locali.

Essa può essere denominativa, figurativa o mista a seconda che sia costituita da determinate parole, da un disegno oppure da entrambe.

Sull'insegna l'imprenditore ha un diritto all'uso esclusivo: chi usa un'insegna che può creare confusione è tenuto a modificarla.

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