Tribunale Costituzionale Spagnolo: Composizione, Organizzazione e Competenze
Classified in Diritto & Giurisprudenza
Written at on italiano with a size of 9,13 KB.
Il Modello Spagnolo di Giustizia Costituzionale
La Costituzione Spagnola (CE) presenta una Corte Costituzionale (TC) come uno degli elementi chiave per l'efficienza e il funzionamento della Giustizia Costituzionale. Regolamentata nel Titolo IX, la TC agisce come "interprete supremo della Costituzione" (art. 1 della Legge Organica della Corte Costituzionale - LOTC). Il modello di giustizia costituzionale ha avuto un grande sviluppo in Europa dopo le due guerre mondiali, come si può vedere nella creazione delle Corti Costituzionali nelle costituzioni ceca e austriaca del 1920, seguendo le teorie di Kelsen. Questo primo modello si riflette, seppur con imprecisioni, nella Costituzione spagnola del 1931, con la creazione del Tribunale di Garanzie Costituzionali. Il suo sviluppo si consolida con la Costituzione italiana del 1947 e la Legge Fondamentale di Bonn del 1949. Al momento della stesura dell'attuale Costituzione spagnola, il sistema di giustizia costituzionale europeo era già molto consolidato.
Le caratteristiche più importanti del modello spagnolo di giustizia costituzionale sono:
- Il TC, pur incarnando una vera e propria giurisdizione, per sua natura e funzioni non è inquadrato nel sistema giudiziario. È un organo indipendente e soggetto solo alla Costituzione e alla sua Legge Organica.
- Il TC è configurato direttamente dalla norma fondamentale, rispondendo alla consapevolezza che questo organo è parte di ciò che è considerato "nucleo essenziale per la configurazione del modello di Stato".
- Si tratta di un modello concentrato, il che significa che il TC può dichiarare l'incostituzionalità delle norme con forza di legge. Questa caratteristica lo differenzia dal modello di giustizia costituzionale statunitense.
- Il TC è l'unico organo legittimato a dichiarare l'incostituzionalità delle norme con forza di legge, ma non è l'unico organo che deve applicare e interpretare la norma fondamentale. La Costituzione vincola tutti i poteri pubblici e i cittadini (art. 9.1 CE). Tutti i tribunali, nelle loro azioni quotidiane, applicano e interpretano la Costituzione. Il TC è l'organo responsabile di unificare l'interpretazione costituzionale (art. 123.1 CE e 1 LOTC).
In sintesi, il TC possiede un'ampia gamma di competenze per interpretare la Costituzione in risposta a vari tipi di conflitti costituzionali.
La Corte Costituzionale: Composizione
Il TC è un tribunale e deve esercitare i suoi poteri in modo indipendente. La natura della sua funzione e l'indipendenza con cui la svolge sono i principi che regolano la sua composizione, organizzazione e funzionamento. L'art. 159 CE stabilisce che il TC è composto da 12 membri. La Legge Fondamentale prevede la partecipazione dei tre poteri dello Stato, con particolare attenzione al legislativo. I 12 giudici sono nominati dal Re su proposta dei seguenti organi:
- 4 nominati dal Congresso dei Deputati.
- 4 dal Senato.
- 2 dal Governo.
- 2 dal Consiglio Generale del Potere Giudiziario (CGPJ).
Questa composizione potrebbe suggerire che la composizione del TC dipenda esclusivamente dalla maggioranza parlamentare, considerando anche la nomina degli 8 giudici nominati dalle Camere, la composizione del Governo e del CGPJ. Tuttavia, gli 8 giudici nominati dal Parlamento devono essere eletti con una maggioranza qualificata di 3/5 dei membri della rispettiva Camera.
Il mandato dei giudici del TC è di 9 anni, il che significa che la loro elezione non coincide con le legislature, evitando così un legame diretto tra la maggioranza parlamentare e la composizione del TC. Inoltre, il TC non si rinnova globalmente. Sebbene il mandato dei giudici sia di 9 anni, l'organo si rinnova per terzi ogni 3 anni. A tal fine, si considera che i giudici nominati dal Congresso costituiscano 1/3, i 4 del Senato un altro terzo e i 2 nominati dal Governo, insieme ai 2 del CGPJ, l'ultimo terzo.
La Costituzione, oltre a cercare di garantire l'indipendenza del TC, richiede tre requisiti ai giudici:
- Qualifiche professionali: essere giuristi. La Costituzione elenca le categorie di base: magistrati, pubblici ministeri, professori universitari, funzionari pubblici e avvocati.
- Un minimo di anzianità: 15 anni di esperienza professionale.
- "Riconosciuta competenza", un requisito di difficile dimostrazione.
L'indipendenza dei giudici del TC è garantita da un insieme di regole simili allo status dei membri del potere giudiziario:
- I giudici del TC sono soggetti ai principi di indipendenza e inamovibilità. Non possono essere rimossi se non al compimento del mandato di 9 anni, salvo incompatibilità, incapacità o responsabilità penale o civile.
- I giudici del TC sono soggetti a un rigido sistema di incompatibilità, simile a quello dei membri del potere giudiziario, che vieta loro di svolgere altre attività politiche o professionali. Un'eccezione riguarda i membri della magistratura, ai quali è vietato appartenere a partiti politici o sindacati, mentre ai membri del TC non è precluso.
- La LOTC ha escluso la possibilità di rielezione immediata, per evitare "condizionamenti". Il mandato massimo di 9 anni può essere prorogato fino a un massimo di 3 anni. La rielezione immediata è possibile solo per coloro che si dimettono prima di aver compiuto 3 anni di mandato.
- I giudici non possono essere perseguiti per le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni e godono di privilegi speciali in materia di responsabilità penale, potendo essere perseguiti solo dalla Sezione Penale del Tribunale Supremo.
Organizzazione
Il TC è composto da 12 membri. L'organo è presieduto da uno dei giudici, eletto tra i membri ogni 3 anni e nominato dal Re, con possibilità di rielezione. Per l'elezione del Presidente del TC è necessaria la maggioranza assoluta dei voti in prima votazione, mentre in seconda è sufficiente la maggioranza semplice. Il Presidente convoca e organizza le riunioni plenarie, dirige i lavori della Corte, esercita la sua rappresentanza e ha la direzione amministrativa. Esiste un Vicepresidente, nominato con le stesse modalità del Presidente, che presiede una delle Sezioni del Tribunale.
Per l'esercizio delle sue competenze, il TC opera in tre modalità: in Pleno, in Sezioni o in Sale.
- Il Pleno è responsabile di risolvere tutte le questioni di competenza del Tribunale, ad eccezione dei ricorsi di "amparo". Tuttavia, questi ultimi possono essere risolti dal Pleno.
- Le Sale risolvono i ricorsi di "amparo". Ci sono due Sale, ciascuna composta da 6 giudici. La Prima Sezione è presieduta dal Presidente della Corte, la Seconda dal Vicepresidente. Non c'è specializzazione delle Sale per materia, ma semplicemente una distribuzione alternativa delle questioni.
- Le Sezioni, in numero di 4 e composte da 3 giudici ciascuna, decidono sull'ammissibilità delle questioni.
Per l'adozione di accordi in ciascuno degli organi della Corte, è richiesta la presenza di almeno 2/3 dei suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza, con il Presidente che ha voto decisivo in caso di parità. I giudici possono esprimere il loro disaccordo con la maggioranza, attraverso la formulazione di un voto particolare.
Il TC, per lo svolgimento delle sue funzioni, dispone di un adeguato personale e di infrastrutture fisiche. La Corte ha 3 Segreterie di Giustizia, con l'ausilio di avvocati e ufficiali, ausiliari e agenti. I giudici sono assistiti da un corpo di avvocati che li assistono nel loro lavoro, sotto la direzione del Segretario Generale, che dirige i vari dipartimenti della Corte.
Competenze della Corte Costituzionale
Il TC ha un'ampia gamma di competenze, che possono essere riassunte come segue:
- Controllo della costituzionalità delle norme con forza di legge attraverso il ricorso di incostituzionalità, la questione di incostituzionalità e il controllo preventivo dei trattati internazionali (artt. 161.1.a, 163 e 95 CE).
- Tutela dei diritti e delle libertà riconosciuti negli artt. 14-30 CE tramite il ricorso di "amparo" (art. 161.1.b CE).
- Garanzia della distribuzione territoriale del potere attraverso i conflitti di competenza tra lo Stato e le Comunità Autonome, o tra queste ultime (art. 161.1.c).
- Controllo della costituzionalità delle disposizioni e risoluzioni degli organi delle Comunità Autonome, attraverso le impugnazioni previste dall'art. 161.2 CE.
- Controllo della distribuzione delle competenze tra i diversi poteri dello Stato attraverso i conflitti di attribuzione tra organi costituzionali (art. 161.1.d).
- Garanzia dell'autonomia locale attraverso i conflitti che possono sorgere in relazione a norme con forza di legge.
Questo elenco può essere ampliato, in quanto l'art. 161.1.d CE lascia aperta questa possibilità. Attraverso questa via sono state introdotte due ulteriori competenze: il conflitto di attribuzioni e il conflitto in difesa dell'autonomia locale. Inoltre, il TC ha un'ampia autonomia organizzativa.