La Tutela del Consumatore nei Contratti Fuori Sede: Diritto di Recesso e LGDCU

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3. Contratti Fuori dei Locali Commerciali (Artt. 107-113 LGDCU)

I contratti stipulati fuori dei locali commerciali non sono di per sé una pratica commerciale illecita. Tuttavia, l'iniziativa del datore di lavoro e la non comparabilità da parte dei consumatori della qualità e del prezzo dell'offerta possono far sì che si configurino come pratiche commerciali sleali. A ciò si aggiunge, di solito, l'elemento sorpresa, il fatto che le negoziazioni siano spesso svolte in fretta e che il costo del contratto sia solitamente molto alto, il che porta i consumatori a non contestare.

Definizione e Ambito di Applicazione (Art. 107 LGDCU)

Sono considerati contratti conclusi fuori dei locali commerciali quelli stipulati al di fuori dei locali commerciali del datore di lavoro (o del luogo che lui o un terzo agisce per suo conto), inclusi i contratti a domicilio del consumatore e utente o nel suo posto di lavoro.

Fanno eccezione i casi in cui la visita del datore di lavoro o della persona che agisce per suo conto sia stata espressamente richiesta dal consumatore e utente, avvenga dopo il tempo stabilito da essa o, in mancanza, dopo un tempo ragionevole (data la natura dell'oggetto del contratto e il suo prezzo), e sia condotta in conformità con l'ordine precedentemente stabilito. Rientrano in questa categoria anche i contratti conclusi con i mezzi pubblici.

Sono inoltre soggetti al regime giuridico particolare di questi contratti le offerte contrattuali rilasciate da un consumatore e utente in una delle circostanze appena citate (*Art. 107 LGDCU*).

Esclusioni Specifiche (Art. 108 LGDCU)

L'Art. 108 LGDCU esclude taluni contratti dal regime dei contratti conclusi fuori dei locali commerciali. Questi includono:

  • Contratti il cui beneficio totale per il consumatore è inferiore a € 48,08 (poiché il valore del contratto non giustifica le spese a carico del datore di lavoro).
  • I contratti a distanza (poiché hanno un proprio sistema di tutela per il consumatore).
  • Contratti per la vendita, la costruzione e la locazione di beni immobili (salvo regolamenti specifici, ad es., il RD 515/1989, del 21 aprile, sulla protezione dei consumatori in termini di informazioni fornite nella vendita e affitto di alloggi), o diretti a qualsiasi altro diritto di proprietà in questione.

    Nota sui Contratti di Costruzione e Riparazione

    I contratti di costruzione comprendono gli appalti per i lavori relativi alla struttura dell'edificio. Sebbene la direttiva includesse i contratti di riparazione, il legislatore spagnolo non lo ha ritenuto opportuno; tuttavia, la dottrina autorizzata ritiene che i contratti di riparazione rientrino nell'area commentata.

  • I contratti di assicurazione.

    Nota sui Premi Assicurativi

    L'Art. 83a) della LCS concede 30 giorni dalla consegna della polizza o del certificato di copertura provvisoria agli assicurati che vivono più a lungo di 6 mesi per risolvere il contratto, con diritto al rimborso del premio pagato, salvo la parte corrispondente al periodo in cui il contratto è stato in effetto.

  • Accordi finalizzati a valori mobiliari (la velocità con cui queste operazioni devono essere eseguite sarebbe in conflitto con la concessione di un periodo di riflessione per i consumatori).
  • I contratti notarili (per la consulenza notarile e le informazioni ai consumatori).
  • Contratti per prodotti alimentari, bevande e altri prodotti di consumo di uso corrente per le vendite a domicilio e il catalogo che soddisfa le altre circostanze stabilite (i contratti catalogo sono una forma di contratti a distanza, Artt. 38-48 LOCM).

Diritto di Recesso e Responsabilità (Artt. 110, 111, 113)

L'aspetto più rilevante del regime dei contratti conclusi fuori dei locali commerciali è la concessione all'acquirente del diritto di recesso (*Art. 110*), per i motivi indicati nella LGDCU.

Il diritto di recesso deve essere esercitato entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso. Si noti che il contratto deve essere presentato per iscritto in duplice copia e accompagnato da un documento di recesso che indichi, in caratteri di primo piano e immediatamente sopra lo spazio riservato alla firma dei consumatori e degli utenti, un riferimento chiaro, comprensibile e preciso al loro diritto di recedere dal contratto e alle esigenze e conseguenze del suo esercizio (*Art. 111*).

Inoltre, per rafforzare la sicurezza del consumatore o utente, la legge prevede che il datore di lavoro, l'agente, il mediatore o la persona che ha agito per conto dello stesso siano responsabili in solido per gli obblighi previsti in relazione alle modalità di vendita in questione (*Art. 113*).

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