Tutela dell'inviolabilità della persona: integrità fisica, interventi senza consenso e misure restrittive

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ARTICOLO 35

Morale e l'integrità fisica

È riconosciuto dall'articolo 15 della CE, nonché il diritto alla vita, ed è una norma a favore che protegge l'inviolabilità della persona, non solo contro gli attacchi volti a danneggiare il suo corpo o il suo spirito, ma anche contro qualsiasi tipo di intervento su tali beni quando manca il consenso del titolare.

Requisiti per intervenire sul corpo di una persona senza il suo consenso

  • Ispezione fisica di documenti - non incide sull'integrità fisica.
  • Interventi sul corpo - si intendono gli interventi che rimuovono un elemento interno o esterno del corpo. Possono essere classificati in minori (non rappresentano un pericolo o disagio rilevante per la persona) e gravi (presentano un pericolo o disagio per la persona).

Requisiti per gli interventi sul corpo

  • Il fine perseguito deve essere costituzionalmente legittimo.
  • Principio di legalità - le modalità pratiche devono essere previste dalla legge.

Esempi

  • Esame ginecologico per il reato di aborto.
  • Esami biologici per indagini di paternità nei procedimenti civili.
  • Assistenza medica obbligatoria ai detenuti in sciopero della fame.
Principio di giurisdizionalità
  • La decisione viene adottata da un giudice, con alcune eccezioni: può essere presa da un agente (ad esempio una guardia) se prevista dalla legge, necessaria e urgente. In tali casi le forze di polizia devono effettuare un test di proporzionalità, verificando che il danno non sia superiore al bene perseguito.
  • La decisione deve essere motivata.
  • Non è sufficiente una motivazione generica: il giudice del processo deve condurre un bilancio di proporzionalità che comprenda idoneità, necessità e proporzionalità in senso stretto.
Altri requisiti specifici per gli interventi fisici
  • L'intervento non deve essere praticato se comporta un grave rischio per la salute o danni significativi.
  • Deve essere effettuato da personale sanitario e, nei casi gravi, da personale medico specializzato.
  • La pratica non può comportare trattamenti inumani o crudeli.

N. 36

Carcerazione preventiva e prigione provvisoria

Si può privare una persona della libertà solo nei casi previsti dalla legge secondo la CE.

Tipologie

  • Custodia.
  • Custodia cautelare.
  • Detenzione provvisoria (prison interim non definitiva di condanna).

Nei due ultimi casi, soltanto i giudici possono disporre la detenzione; i casi più frequenti sono quelli previsti dalla legge.

Cause

  • La commissione di un crimine.
  • Il sospetto che sia stato commesso un reato.
  • Il rischio di fuga dal carcere.
  • La posizione di trasformazione.
  • La condanna in contumacia.

Esistono altri casi di privazione della libertà, purché siano previsti dalla legge e sottoposti a verifica di proporzionalità.

Un altro provvedimento previsto dalla legge è la misura cautelare degli arresti domiciliari.

La condotta di una persona alla polizia per l'esecuzione di un test etilometrico o per la loro identificazione.

Internamento all'estero.

Internamento in struttura psichiatrica

Per l'internamento in struttura psichiatrica la giurisprudenza richiede una serie di prescrizioni per giustificare la privazione della libertà personale, che sono:

  • Che vi sia una malattia mentale accertata da un medico esperto.
  • Che sia redatto un rapporto medico che attesti la malattia mentale.
  • Che la malattia mentale determini un pericolo sociale.

Il provvedimento di internamento deve essere revocato quando la malattia mentale o il pericolo scompaiono.

Limiti di custodia temporanea

L'articolo 17.2 comprende due limiti:

  • Massimo (assoluto) - durata di 72 ore dal momento dell'arresto; vi è una deroga prevista dall'art. 55.2 che consente di prorogare le 72 ore, in caso di sospetti di terrorismo o di appartenenza a banda armata, per ulteriori 48 ore.
  • Relativo - la detenzione processuale durerà per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle indagini volte a stabilire i fatti.

Voci correlate: