Tutela e obbligo di mantenimento: diritti e doveri dei genitori e dei minori
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Articolo 347. Definizione
Tutela è l'insieme di doveri e diritti del padre e della madre in relazione ai figli e alle figlie che non hanno raggiunto la maggiore età, che mira alla cura, allo sviluppo e all'educazione integrale dei bambini.
Principio della co-genitorialità
Principio della co-genitorialità. Il padre e la madre hanno il dovere condiviso e inderogabile di allevare, formare, istruire, mantenere e sostenere i loro figli e le loro figlie.
I figli hanno altresì il dovere di assistere e aiutare i genitori quando questi non possono provvedere a se stessi.
La legge stabilisce le misure necessarie e appropriate per assicurare l'efficacia dell'obbligo di mantenimento.
Articolo 358. Contenuto della responsabilità di crescere i figli
La responsabilità di allevare i figli comprende il dovere e il diritto comune, uguali ed inalienabili, del padre e della madre di amare, allevare, formare, istruire, vigilare, mantenere e assistere economicamente, moralmente ed emotivamente i loro figli, così come il potere di adottare misure correttive adeguate che non violino la loro dignità, i diritti, le garanzie o il loro sviluppo.
Di conseguenza, è vietata qualsiasi punizione fisica, la violenza e i trattamenti umilianti, nonché qualsiasi danno psicologico nei confronti di bambini e adolescenti.
Articolo 383. Estinzione
Obbligo di mantenimento: causes di estinzione.
- a) Morte del soggetto obbligato, o del bambino o adolescente destinatario o beneficiario di esso.
- b) Dopo aver raggiunto la maggiore età del beneficiario, salvo che questi soffra di menomazioni fisiche o mentali che impediscano di provvedere al proprio sostentamento, o quando prosegue gli studi che, per la loro natura, impediscono di svolgere un lavoro retribuito; in tal caso l'obbligo può estendersi fino ai 25 anni di età, previa autorizzazione del tribunale.
Articolo 365. Contenuto
L'obbligo di mantenimento comprende tutte le spese relative alla vita, all'abbigliamento, all'alloggio, all'istruzione, alla cultura, alla cura, all'assistenza medica, ai medicinali, alle attività ricreative e alle attività sportive richieste dal bambino o dall'adolescente.
Sezione 366. Obbligo di mantenimento
L'obbligo di mantenimento è effetto dell'affiliazione legale o giudiziale stabilita, che incombe al padre e alla madre dei loro figli e delle loro figlie che non hanno raggiunto la maggiore età. Questo obbligo sussiste anche in caso di rifiuto o di cessazione dei diritti dei genitori, o quando non venga esercitata la responsabilità di crescere il bambino.
Il giudice determina esplicitamente l'importo da pagare per tale obbligo e può stabilire tale somma anche nel caso in cui sia stata pronunciata la sentenza di privazione o di cessazione dei diritti dei genitori, o quando vengano adottate alcune delle misure previste dall'articolo 360 della presente legge.