Organizzazione e Funzionamento del Governo e dell'Amministrazione delle Comunità Autonome
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L'Amministrazione delle Comunità Autonome (CCAA)
II. Il Governo della Comunità Autonoma (CCAA)
1. Il Presidente della CCAA
A. Elezione
- È eletto dall'Assemblea tra i suoi membri, in modo che i candidati parlamentari siano autonomi.
- La nomina non è fatta dal Capo di Stato, ma dal Presidente del legislatore, in consultazione con il portavoce designato dalle parti.
- Sistema di voto: al primo turno la maggioranza assoluta, nel secondo turno, 48 ore dopo, una maggioranza semplice. Se dopo due mesi nessun candidato raggiunge la maggioranza necessaria, si procederà allo scioglimento del Parlamento e all'indizione di nuove elezioni.
- Nomina fatta dal Re e approvata dal Primo Ministro.
B. Competenze
- Rappresentante supremo della Comunità Autonoma.
- Rappresentante