Atteggiamenti del Convenuto nel Processo Civile: Difesa e Contumacia
Classificato in Diritto & Giurisprudenza
Scritto il in
italiano con una dimensione di 2,82 KB
Atteggiamenti del Convenuto: Risposta alla Domanda
Il convenuto può assumere diversi atteggiamenti di fronte alla domanda giudiziale:
- Nessuna risposta.
- Mera comparizione tramite avvocato o procuratore legale.
- Risposta formale:
- Riconoscimento: accettazione delle pretese. Fine del processo.
- Opposizione: contestazione delle pretese.
- Riconvenzionale: proposizione di contro-domande.
La Risposta (Difesa)
È l'atto processuale con cui il convenuto risponde alla domanda dell'attore, fornendo documenti e determinando la propria posizione difensiva.
Opposizione
- Sollevare eccezioni alla domanda.
- Negare i fatti allegati dal ricorrente.
- Ammettere i fatti, ma fornire una diversa valutazione giuridica.
Eccezioni
- Processuali: valutate d'ufficio dal Tribunale o sollevate dal ricorrente.
- Di merito: discutono il fondamento della pretesa per ottenere l'assoluzione:
- Fatti impeditivi: ostacolano l'efficacia dei fatti addotti dal ricorrente.
- Fatti estintivi: rimuovono efficacemente gli effetti dei fatti.
- Fatti esclusivi: conferiscono al convenuto il diritto di eliminare la pretesa dell'attore.
Domanda Riconvenzionale
Requisiti necessari:
- Formali: deve essere chiara ed esplicita, presentata contestualmente alla risposta scritta.
- Soggettivi: rivolta contro l'attore o i litisconsorti.
- Oggettivi: deve essere connessa con le rivendicazioni della domanda principale e trattata nel medesimo procedimento.
Effetti: equiparabili a quelli di una domanda principale.
La Contumacia (Ribellione)
La mancata comparizione del convenuto, regolarmente citato, comporta la dichiarazione di contumacia, disposta dal giudice o dal cancelliere.
Status giuridico del contumace
- Regime speciale per le notifiche.
- Il processo prosegue in sua assenza.
- Possibilità di costituirsi in qualsiasi momento, accettando il processo nello stato in cui si trova.
Regime speciale delle notifiche
L'avviso di contumacia viene notificato a mezzo posta o mediante pubblicazione, qualora l'indirizzo sia sconosciuto. Successivamente, non sono dovute ulteriori notifiche, salvo l'avviso di pendenza del processo (una volta reperito l'indirizzo) e la notifica della sentenza.
Cessazione della contumacia
Il contumace può costituirsi in qualsiasi momento. È previsto un rimedio straordinario contro la decisione finale emessa in contumacia.