Classificazione delle Cose nel Diritto Romano: Concetti Fondamentali
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Definizione di Cosa
Nel diritto romano, la cosa (res) è tutto ciò che può essere oggetto di proprietà. Tale categoria comprende sia i beni materiali che le attività immateriali, come i diritti.
La prospettiva di Gaio
Come esposto da Gaio nelle sue Institutiones (2.1): "Superiore exposuimus iura personarum, modo videamus de rebus: quae vel in nostro patrimonio vel extra patrimonium habentur".
In sintesi: le cose si distinguono in base alla loro appartenenza al patrimonio di un soggetto o alla loro esclusione da esso.
Classificazione delle Cose
- Cose corporali: Cose che si possono toccare (quae tangi possunt).
- Cose incorporali: Cose che non si possono toccare, poiché consistono in un diritto (in iure consistunt).
Patrimonialità: Intra e Extra Patrimonium
- Res in patrimonio: Beni che appartengono attualmente a una persona.
- Res extra patrimonium: Beni che non si trovano nel patrimonio di alcuno, perché appartengono a nessuno (res nullius) o perché sono stati abbandonati (res derelictae).
Commerciabilità: Res in Commercio e Extra Commercium
Le cose possono essere oggetto di attività giuridica (inter vivos o mortis causa) oppure essere sottratte al commercio per ragioni divine o imperative.
Res Extra Commercium
- Res divini iuris:
- Res sacrae: destinate al culto degli dei (es. templi).
- Res religiosae: destinate ai Mani (es. tombe).
- Res sanctae: sotto la protezione degli dei (es. porte e mura della città).
- Res communes omnium: Cose che per natura appartengono a tutti (es. aria, mare, rive del mare).
- Res publicae: Cose pubbliche appartenenti al populus (es. ponti, piazze, strade).
Res Mancipi e Res Nec Mancipi
- Res mancipi: Beni essenziali per l'economia familiare romana (fondi sul suolo italico, schiavi, animali da tiro, servitù rustiche). Si trasmettono tramite mancipatio o in iure cessio.
- Res nec mancipi: Tutti gli altri beni, trasmissibili tramite semplice traditio.
Ulteriori distinzioni
- Mobili e Immobili: I mobili possono essere trasportati senza alterarne la sostanza; gli immobili (edifici, suolo) sono collegati in modo stabile al terreno.
- Cose consumabili e inconsumabili: Le prime si distruggono con l'uso (es. cibo, denaro); le seconde permettono un uso prolungato (es. aratro, vestiti).
- Divisibili e indivisibili: Distinzione basata sulla possibilità di separare la cosa in parti senza alterarne la natura.
- Cose semplici e composte: Le semplici sono entità unitarie; le composte sono aggregazioni di cose semplici (es. un carro).