Il Consenso Contrattuale e i Requisiti di Validità nel Diritto Civile
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Il Consenso Contrattuale
Il consenso consiste nella coerenza o accordo tra le dichiarazioni di intenti delle parti coinvolte nel contratto. Esso richiede almeno due dichiarazioni fondamentali:
- Dichiarazione di intenti da offrire: la proposta formulata da una persona verso un'altra per un'impresa o un contratto.
- Dichiarazione di disponibilità ad accettare: la risposta alla dichiarazione di intenti con cui si accetta l'offerta contrattuale.
La conoscenza contrattuale deve essere prodotta in relazione all'oggetto e alla causa dell'obbligazione.
Principi Fondamentali del Consenso
Il sistema contrattuale si basa su due principi cardine:
- Libertà di contenuto: È possibile stabilire qualsiasi contenuto contrattuale, a condizione che non sia contrario alla legge, alla morale o all'ordine pubblico. Secondo l'Art. 1255 cc, le parti contraenti possono stabilire i patti, i termini e le condizioni a loro piacimento, purché non siano contrari al diritto, alla morale o all'ordine pubblico.
- Assenza di forma (Libertà di forma): Ai sensi dell'Art. 1278 cc, i contratti sono obbligatori indipendentemente dalla modalità con cui sono stati conclusi, a condizione che concorrano i requisiti essenziali per la loro validità.
Validità del Consenso Contrattuale
La validità del contratto dipende dalla capacità contrattuale delle parti, ovvero che i contraenti siano maggiorenni e non incapaci. Se il contratto viene stipulato da soggetti diversi da questi, l'atto è annullabile entro un termine massimo di quattro anni (una volta annullato, il contratto è considerato nullo). L'Art. 1263 cc stabilisce che non possono prestare consenso: (1) i minori non emancipati e (2) gli incapaci.
Vizi del Consenso
Oltre ai requisiti di capacità, affinché il contratto sia perfezionato, il consenso non deve presentare vizi; non deve cioè essere viziato da errore, violenza o dolo. L'Art. 1265 cc dichiara che è nullo il consenso espresso per errore, violenza, intimidazione o dolo.
Tipologie di Vizi
- Errore: Si tratta di una rappresentazione falsa o fuorviante della realtà da parte di uno dei contraenti. Affinché l'errore sia rilevante: (1) deve incidere sul contratto e (2) deve essere giustificato (scusabile).
- Violenza: L'impiego della forza fisica per costringere all'esecuzione di un contratto. È irrilevante chi sia il soggetto che esercita tale violenza.
- Intimidazione: Minaccia o coercizione esercitata sul contraente per estorcere il consenso al contratto. Anche in questo caso, è irrilevante chi eserciti la pressione.
- Dolo: Inganno o raggiramento prodotto da una parte contraente che induce l'altra a stipulare l'accordo contrattuale.