Contratti Assicurativi, Mandato e Tutela dei Terzi

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**Assicurazione per la Responsabilità Civile**

Nell'assicurazione per la responsabilità civile, l'assicuratore si obbliga a risarcire l'assicurato dei danni procurati a un terzo per un fatto dipendente dalla responsabilità prevista nel contratto.

Il contratto concluso tra l'assicuratore e l'assicurato non produce alcun effetto giuridico nei confronti del terzo danneggiato, che rimane estraneo al contratto di assicurazione e quindi non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore per ottenere il risarcimento del danno subito.

L'assicuratore è obbligato a pagare l'indennità direttamente al terzo danneggiato soltanto se l'assicurato lo richiede espressamente.

La legge ha lo scopo di tutelare i terzi danneggiati dall'attività altrui e di garantire loro un risarcimento, impone ad alcune persone un'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni causati ai terzi.

La forma più importante di assicurazione obbligatoria è quella prevista dall'articolo 38 della Costituzione che impone un'assicurazione sociale diretta a tutelare il lavoratore in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale.

Questa assicurazione è gestita dall'INAIL (istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) a cui tutti i datori di lavoro sono tenuti a iscriversi e a pagare una somma annuale (premio).

Un'altra assicurazione importante e molto diffusa riguarda i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore.

**Assicurazione sulla Vita**

Nell'assicurazione sulla vita, l'assicuratore si obbliga a pagare al beneficiario una somma di denaro, costituita da un capitale versato in un'unica soluzione o da una rendita erogata in più rate, se si verifica un evento relativo alla vita di una determinata persona.

L'assicurazione sulla vita può riferirsi a situazioni diverse:

  • Caso di morte: l'assicuratore si impegna a pagare al beneficiario una determinata somma di denaro se la persona assicurata muore prima del termine indicato nel contratto.
  • Caso di sopravvivenza: l'assicuratore paga la somma prevista se la persona è ancora in vita alla scadenza del termine previsto nel contratto.
  • Mista: l'assicuratore paga sia se l'assicurato muore prima del termine previsto sia se l'assicurato è ancora in vita.

**Il Mandato**

Il mandato è il contratto con il quale una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra parte (mandante) che le ha affidato l'incarico.

Il mandato può essere mandato con:

  • Rappresentanza: il mandante conferisce al mandatario una procura e sulla base di questa il mandatario agisce per conto del mandante, cioè nel suo interesse e anche a suo nome e quindi gli effetti giuridici degli atti compiuti fanno capo direttamente al mandante.
  • Senza rappresentanza: il mandante non conferisce alcuna procura e il mandatario agisce nell'interesse del mandante, ma in nome proprio. Il mandatario acquista i diritti e assume le obbligazioni derivanti dagli atti compiuti con i terzi e successivamente li trasmetterà al mandante.

In base alla legge il mandato si presume oneroso, e se la gratuità dell'incarico non è stata concordata espressamente dalle parti interessate o non risulta dalle circostanze concrete del contratto, il mandatario ha diritto a un compenso per la sua attività.

Il mandatario ha l'obbligo di:

  • Eseguire l'incarico con diligenza di buon padre di famiglia e presentare il rendiconto al termine del suo incarico.
  • Non superare gli eventuali limiti stabiliti nel contratto e osservare le eventuali istruzioni che ha ricevuto il mandante.

Al termine del mandato, il mandatario deve presentare al mandante il rendiconto della sua attività e restituire ciò che ha ricevuto a causa del mandato.

Il mandante deve:

  • Corrispondere al mandatario il compenso stabilito nel contratto.
  • Fornire al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato, salvo patto contrario.
  • Rimborsare al mandatario le spese che ha sostenuto.
  • Risarcire gli eventuali danni che ha subito nello svolgimento dell'incarico che gli è stato affidato.

Il mandato si può estinguere per una delle seguenti cause:

  • La scadenza del termine eventualmente indicato nel contratto o se è un mandato speciale il compimento dell'affare o degli affari per i quali era stato conferito l'incarico.
  • La revoca da parte del mandante, che può essere espressa o tacita (quando il mandante nomina un altro mandatario per lo stesso affare o quando lo compie personalmente) oppure la rinuncia da parte del mandatario.
  • La morte o l'incapacità legale di agire di una delle parti.

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