Convenzione di Vienna: Norme su Entrata in Vigore, Interpretazione e Validità dei Trattati
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Entrata in vigore e applicazione dei trattati
Art. 24. Entrata in vigore
- Un trattato entra in vigore secondo le modalità e alla data previste dagli Stati o concordate tra gli Stati partecipanti al negoziato.
- In assenza di tale clausola o accordo, un trattato entra in vigore non appena il consenso ad essere vincolati dal trattato è espresso da tutti gli Stati partecipanti al negoziato.
Art. 25. Applicazione provvisoria
Un trattato o una parte di esso è applicato in via provvisoria in attesa della sua entrata in vigore se:
- a) il trattato stesso lo prevede;
- b) gli Stati partecipanti al negoziato hanno concordato in qualche altro modo.
Rispetto, applicazione e interpretazione dei trattati
Art. 26. "Pacta sunt servanda"
Ogni trattato in vigore vincola le parti e deve essere da esse eseguito in buona fede.
Art. 27. Diritto interno e rispetto dei trattati
Una parte non può invocare le disposizioni del suo diritto interno per giustificare la violazione di un trattato. Questa regola è fatta salva dall'articolo 46.
Art. 30. Applicazione di trattati successivi vertenti sulla stessa materia
- 2. Quando un trattato specifica che esso è subordinato a un trattato anteriore o successivo, o che non deve essere considerato incompatibile con esso, le disposizioni di quest'ultimo prevalgono.
- 3. Quando tutte le parti a un precedente trattato sono anche parti del trattato posteriore, il trattato anteriore si applica soltanto nella misura in cui le sue disposizioni siano compatibili con il trattato successivo.
Art. 31. Regola generale di interpretazione
Un trattato deve essere interpretato in buona fede seguendo il senso ordinario da attribuire ai termini nel loro contesto, tenuto conto del suo oggetto e scopo. L'interpretazione comprende, oltre al testo, il preambolo e gli allegati.
Invalidità, estinzione e sospensione dei trattati
Definizioni
- Invalidità: sanzione giuridica imposta su un atto che, al momento della sua conclusione, presenta un vizio o un elemento difettoso.
- Estinzione: cessazione degli effetti giuridici di un trattato per il futuro.
Cause di invalidità e vizi del consenso
- Art. 46: Violazione delle disposizioni del diritto interno riguardanti la competenza a concludere trattati.
- Art. 48: Errore. Può essere invocato se riguarda un fatto o una situazione essenziale per il consenso.
- Art. 49: Dolo. Comportamento fraudolento di un altro Stato negoziatore.
- Art. 50: Corruzione. Consenso ottenuto tramite corruzione del rappresentante.
- Art. 51: Coercizione. Atti o minacce diretti contro il rappresentante di uno Stato.
- Art. 52: Violenza. Minaccia o uso della forza in violazione dei principi del diritto internazionale.
- Art. 53: Ius Cogens. Trattato nullo se in conflitto con una norma imperativa del diritto internazionale generale.
Estinzione dei trattati
- Art. 54: Estinzione o recesso in conformità alle disposizioni del trattato o per consenso delle parti.
- Art. 62: Rebus sic stantibus. Cambiamento fondamentale delle circostanze rispetto a quelle esistenti al momento della conclusione, non previsto dalle parti, che modifica radicalmente la portata degli obblighi.