La Costituzione come Norma Giuridica: Efficacia, Effetti e Abrogazione
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La Costituzione come norma giuridica suprema
Sia nella Costituzione della Seconda Repubblica, sia in quella attuale, è sempre stato chiaro che la Carta costituzionale è una norma di diritto e, come tale, produce gli effetti tipici di qualsiasi regola giuridica: positivi (creando diritti e obblighi) e negativi (abrogando le vecchie regole incompatibili o modificandone il contenuto).
Effetto positivo della Costituzione
Ogni norma giuridica è composta da due parti: il preambolo (presente anche nella nostra Costituzione e in altre fonti del diritto) e gli articoli del testo. Solo il testo articolato produce effetti positivi e negativi diretti. Le parti non articolate (come i preamboli) hanno un valore principalmente interpretativo per comprendere gli articoli del testo, anche se nella Costituzione questo spazio è molto ridotto.
L'art. 9.1 specifica che la Costituzione si applica ai cittadini e ai poteri pubblici. Lo stesso vale per tutta la normativa, per cui non sarebbe stato strettamente necessario esplicitarlo, anche se la Costituzione prevede un'eccezione all'art. 53.3.
Secondo questo articolo, i poteri pubblici devono agire in conformità con quanto riportato nel Capo III del Titolo I, mentre per i cittadini tali disposizioni non creano direttamente diritti o obblighi immediatamente esigibili. Non possiamo farli valere direttamente in giudizio se non sono stati preventivamente attuati da una legge ordinaria che li regolamenti.
Questi sono diritti che nascono indirettamente dalla Costituzione. Ciò significa che i legislatori, nello sviluppare le leggi, devono prendere in considerazione i principi previsti nella Costituzione, senza potervi andare contro, promuovendone l'attuazione.
L'efficacia della forza della Costituzione pone altri problemi legati al testo stesso degli articoli: per esempio, mentre una legge ordinaria si rivolge solitamente a tutti i cittadini o a un gruppo di essi, molti articoli riguardanti la Corona si indirizzano a un singolo individuo (il Re, il sovrano, il principe ereditario...), motivo per cui alcuni studiosi dubitano che si tratti di vere e proprie norme giuridiche. Inoltre, il costituente ha talvolta rinunciato a regolare direttamente alcune questioni, rimandando al legislatore (come nell'art. 27.1) il compito di farlo tramite legge, sebbene in altri casi lo spazio lasciato alla legge sia minore (art. 28.2).
È altrettanto singolare che si parli di forza vincolante quando alcune disposizioni della Costituzione non sembrano essere vere e proprie norme giuridiche (ad esempio, l'art. 128.1), poiché non soddisfano uno dei requisiti essenziali di ogni norma: regolare la condotta di soggetti determinati (persone fisiche e giuridiche). Tali disposizioni hanno quindi un valore prevalentemente programmatico, stabilendo obiettivi da raggiungere senza però fissare un termine perentorio.
Effetto negativo e abrogazione delle norme
Ogni norma giuridica, quando entra in vigore, espelle dall'ordinamento tutti i precetti delle vecchie norme che non sono compatibili con essa.
Al contrario, se la nuova regola contraddice una disposizione precedente ma di rango superiore, quest'ultima non viene abrogata; piuttosto, è la nuova norma a essere invalida, poiché si applica il principio di gerarchia delle fonti.
Inoltre, il nostro sistema è estremamente complesso: affinché una norma venga abrogata da un'altra, quest'ultima non solo deve essere di pari rango o superiore nella gerarchia delle fonti, ma deve anche derivare da un organo con la medesima competenza (ad esempio, una legge organica e una legge ordinaria non si abrogano a vicenda in modo semplice) e la materia deve rientrare nella competenza del soggetto emanante (una legge regionale non può abrogare una legge statale).
L'abrogazione si verifica perché il legislatore, nel dettare la regola successiva, non vuole più che la precedente sia in vigore, disciplinando la materia in modo diverso. Così, l'abrogazione può essere espressa (quando la legge stessa indica le disposizioni abrogate) o tacita/implicita (quando non è dichiarata esplicitamente e deve essere ricavata per incompatibilità).
La Costituzione stabilisce la clausola abrogativa in tre disposizioni. La prima abroga la Legge per la Riforma Politica, non perché contraria alla Costituzione, ma per la sua natura transitoria e temporanea. La seconda abroga le leggi fondamentali del regime franchista. La terza sezione stabilisce esplicitamente l'abrogazione di tutte le disposizioni contrarie alla Costituzione.
Così, le prime due abrogazioni sono esplicite, mentre la terza, in teoria, non avrebbe avuto bisogno di essere esplicitata, poiché opera come un'abrogazione tacita ma formalizzata: essa soddisfa tutti i requisiti necessari per abrogare le norme precedenti, dato che la Costituzione ha la precedenza su tutte le altre fonti, disciplina l'intera attività giuridica e il potere costituente era pienamente competente.
Sorge così il problema di dover confrontare le norme precedenti con quelle successive; finché non viene dichiarata l'abrogazione, le vecchie disposizioni continuano ad applicarsi. Sebbene chiunque possa confrontare le norme, gli unici soggetti autorizzati a dichiarare formalmente l'abrogazione sono i giudici. È l'ordinamento stesso che abroga la norma, mentre il giudice si limita a rilevare tale abrogazione. Per questo motivo, non è del tutto corretto definire il giudice un "legislatore negativo".
Il dibattito dottrinale sull'abrogazione implicita
In ambito costituzionale sono sorti alcuni dibattiti dottrinali su quale sia il soggetto autorizzato a dichiarare l'abrogazione implicita delle norme anteriori alla Costituzione:
- Tesi minoritaria accentrata: Sosteneva che solo la Corte Costituzionale fosse competente, ritenendo che la Costituzione, in quanto norma suprema, potesse essere difesa solo dall'organo di giustizia costituzionale, l'unico ad avere il controllo di costituzionalità sulle norme successive.
Obiezioni: Né la Costituzione né la legge sulla Corte Costituzionale stabiliscono che quest'ultima debba controllare le norme anteriori. Sebbene spetti alla Corte Costituzionale garantire il rispetto della Carta, anche il giudice ordinario può e deve disapplicare o considerare abrogata una norma anteriore se incompatibile. - Tesi minoritaria gerarchica: Riteneva che, essendo la Costituzione la norma di rango più elevato, l'espulsione delle norme anteriori dovesse derivare esclusivamente dal principio di gerarchia. Anche secondo questa visione, solo la Corte Costituzionale avrebbe dovuto garantire l'osservanza della Costituzione.
Obiezioni: Valgono le stesse obiezioni precedenti, con l'aggiunta che è molto più lineare applicare il principio cronologico (abrogazione) per fare ordine tra le vecchie norme, piuttosto che ricorrere sempre al principio di gerarchia. - Teoria maggioritaria (diffusa): Afferma che la dichiarazione di abrogazione spetta ai giudici ordinari nell'esercizio della loro funzione giurisdizionale. Questa impostazione è stata accolta anche dalla Corte Costituzionale, la quale ha stabilito che, in via sussidiaria e attraverso l'applicazione diretta, i giudici comuni possono effettuare il confronto tra le norme, fermo restando che la Corte Costituzionale rimane l'interprete supremo della Costituzione.