Diritti Fondamentali: Libertà Personale e Libertà di Associazione

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Il diritto alla libertà personale e alla sicurezza individuale

Ogni individuo gode delle seguenti tutele:

  • a) Ogni individuo ha il diritto di risiedere e soggiornare in ogni luogo della Repubblica, di spostarsi liberamente e di entrare o lasciare il territorio, nel rispetto delle norme stabilite dalla legge.
  • b) Nessuno può essere privato della libertà personale o limitato se non nei casi e secondo le modalità stabilite dalla Costituzione e dalle leggi.
  • c) Nessuna persona può essere arrestata o detenuta se non per ordine di un pubblico ufficiale espressamente autorizzato dalla legge e dopo che tale ordine sia stato intimato in modo legale. Tuttavia, è possibile l'arresto in flagranza di reato, al solo scopo di condurre il soggetto davanti al giudice competente entro 24 ore. Chiunque proceda all'arresto deve, entro quarantotto ore, mettere il fermato a disposizione dell'autorità giudiziaria competente. Il giudice può, con decisione motivata, prorogare tale periodo fino a cinque giorni, o fino a dieci giorni nel caso di reati definiti dalla legge come terroristici.
  • d) Nessuno può essere sottoposto a detenzione preventiva se non in luoghi pubblici destinati a tale scopo. I responsabili delle strutture carcerarie non possono accettare alcun detenuto senza la registrazione dell'ordine corrispondente, rilasciato dall'autorità competente. Nessun isolamento può impedire all'ufficiale responsabile di visitare i detenuti.
  • e) La libertà degli imputati è la regola, a meno che l'arresto o la detenzione non siano considerati dal giudice necessari per le indagini o per la sicurezza della vittima o della società. La legge stabilisce i requisiti e le procedure per tali misure.
  • f) In materia penale, l'indagato o l'accusato non può essere costretto a testimoniare sotto giuramento contro se stesso, né può essere richiesto di testimoniare contro i propri discendenti, figli, coniuge o altri parenti, secondo quanto previsto dalla legge.
  • g) Nessuna pena può comportare la confisca dei beni, salvo nei casi previsti dalla legge; tale pena è ammissibile nei confronti di associazioni illegali.
  • h) Nessuna sanzione può applicarsi come perdita dei diritti a pensione.
  • i) In caso di assoluzione o archiviazione, chi è stato perseguito ingiustamente ha diritto al risarcimento dei danni economici e morali subiti, previa dichiarazione della Corte Suprema.

Il diritto di associazione

Il diritto di associarsi è garantito senza necessità di autorizzazione preventiva.

  • Personalità giuridica: Per ottenere la personalità giuridica, le associazioni devono essere costituite secondo la legge. Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.
  • Limiti: Sono proibite le associazioni contrarie al buon costume, all'ordine pubblico e alla sicurezza.
  • Partiti politici: I partiti politici non devono interferire in attività estranee alle proprie funzioni né godere di privilegi. L'elenco dei membri deve essere registrato presso il servizio elettorale statale. I conti devono essere pubblici e i finanziamenti esteri sono vietati. Lo statuto deve garantire la democrazia interna.
  • Pluralismo politico: La Costituzione garantisce il pluralismo. Sono incostituzionali i partiti o movimenti che non rispettano i principi democratici, che mirano a creare un sistema totalitario o che utilizzano la violenza come metodo di azione politica.
  • Sanzioni: La Corte Costituzionale dichiara l'incostituzionalità. I soggetti coinvolti in tali atti non possono partecipare alla formazione di nuovi partiti o ricoprire cariche pubbliche per un periodo di cinque anni. In caso di recidiva, la durata delle squalifiche è raddoppiata.

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