Diritto all'informazione sanitaria e consenso informato: principi e normative

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Diritto di informazione sanitaria: autonomia del paziente

Il paziente ha il diritto fondamentale di conoscere tutte le informazioni disponibili riguardanti il proprio stato di salute, con il diritto correlato di non essere informato, qualora lo desideri.

  • Modalità: L'informazione viene fornita generalmente in forma orale, senza necessità di registrazione nella cartella clinica (HC).
  • Contenuto: Deve includere lo scopo, la natura dell'intervento, i rischi e le conseguenze.
  • Qualità: Le informazioni devono essere veritiere, comprensibili e adeguate alle esigenze del paziente.
  • Responsabilità: I professionisti che si prendono cura del paziente o che applicano una tecnica specifica sono tenuti a fornire le informazioni necessarie.

Limiti al diritto all'informazione

  • Stato di necessità: Urgenze terapeutiche vitali.
  • Rifiuto del paziente: Quando il paziente esprime la volontà di non essere informato.
  • Privilegio terapeutico: Possibilità di omettere informazioni che potrebbero essere gravemente dannose per la salute del paziente (es. rischio di suicidio).
  • Prognosi infauste: Informazioni fornite in modo graduale o attenuato.

Consenso informato

Il consenso deve essere libero, volontario e prestato in pieno possesso delle proprie facoltà mentali dopo aver ricevuto tutte le informazioni necessarie.

  • Forma: Verbale, ad eccezione di interventi chirurgici, procedure invasive o ad alto rischio (es. test da sforzo), per i quali è richiesta la forma scritta.
  • Revoca: Può essere revocato liberamente e in qualsiasi momento, sia verbalmente che per iscritto.
  • Contenuto minimo: Rischi legati alla situazione personale, rischi probabili in condizioni normali secondo lo stato della scienza e controindicazioni.

Gestione del consenso e rappresentanza

  • In caso di incapacità, il consenso viene espresso dal rappresentante legale o, in mancanza, dai familiari.
  • Minori: Fino ai 12 anni decide il rappresentante legale; dai 12 ai 16 anni il rappresentante legale deve ascoltare il minore; dopo i 16 anni la decisione spetta al minore, salvo rischi gravi dove i genitori devono essere informati.

Segreto professionale

Il dovere di riservatezza sulle informazioni ottenute durante l'esercizio della professione è tutelato dall'Articolo 199 del Codice Penale, che prevede la reclusione da uno a tre anni e una multa da sei a dodici mesi.

  • Principio di buona fede: Esiste un obbligo reciproco tra paziente e medico.
  • Eccezioni: Il segreto può essere superato in caso di collisione tra diritti (es. tutela della salute pubblica, malattie infettive, dichiarazioni giudiziali o protezione dell'integrità fisica di terzi).

Donazione di organi e tessuti

Donatori viventi

  • Deve trattarsi di un organo o parte di esso compatibile con la vita.
  • Il consenso deve essere esplicito, libero, consapevole e disinteressato, espresso davanti al giudice del registro civile.
  • È necessaria una relazione del Comitato Etico ospedaliero e l'accreditamento dello stato di salute da parte di un professionista terzo.
  • Tra la firma e l'estrazione devono trascorrere almeno 24 ore.

Donazione da defunto

  • L'espianto è possibile se il defunto non ha espresso opposizione in vita.
  • La morte deve essere certificata da medici diversi da quelli che effettueranno il trapianto, previa conferma della cessazione irreversibile delle funzioni cardiopolmonari o cerebrali.
  • In caso di morte accidentale o inchiesta giudiziaria, è necessaria l'autorizzazione del tribunale.

Uso clinico di tessuti umani

L'utilizzo di tessuti di origine umana deve seguire i principi di gratuità, anonimato e assenza di fini di lucro. Per i minori, la donazione è limitata a scarti chirurgici o cellule staminali emopoietiche del midollo osseo, con il consenso dei genitori e previo ascolto del minore.

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