Diritto Penale: Disciplina del Concorso di Reati e Unità di Azione

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Diritto della concorrenza e criminalità

1. Unità e pluralità di reati

Si verifica talvolta che una o più persone compiano, con una o più azioni, due o più delitti che vengono valutati congiuntamente nello stesso processo. In tali casi, esistono disposizioni del codice penale che dettano le regole da seguire (artt. 73-78).

L'articolo 8 disciplina i casi in cui il reato sia perseguito apparentemente in base a diverse disposizioni di legge, ma in realtà solo una sia applicabile. Gli artt. 73 e seguenti riguardano quello che viene tradizionalmente chiamato concorso di reati, mentre l'art. 8 riflette parzialmente il concetto di concorso apparente di norme.

Tradizionalmente, il concorso di reati si divide in:

  • Concorso ideale (o formale)
  • Concorso reale (o materiale)

2. Unità di azione e criminalità

È fondamentale determinare quando si è in presenza di una o più azioni. I fattori per definire l'unità di azione sono:

  • Fattore finale: la volontà che governa e dà senso a una pluralità di atti fisici isolati.
  • Fattore normativo: la struttura del tipo di reato nel caso particolare.

Se il fattore finale è unico (es. uccidere), atti particolari possono essere eseguiti in modo isolato, risultando rilevanti per diversi tipi di reati (es. detenzione illegale di arma da fuoco). Viceversa, atti isolati governati da fattori finali diversi possono essere rilevanti solo se considerati insieme.

3. Concorso ideale (o formale)

Si configura quando una singola azione viola diverse disposizioni di legge o la stessa disposizione più volte. Si distingue in:

  • Omogeneo: una singola azione commette più reati dello stesso tipo (es. una bomba che uccide più persone).
  • Eterogeneo: una singola azione commette reati di tipo diverso (es. una bomba che uccide e causa danni).

Il concorso ideale è regolato dall'art. 77.1 c.p., che si applica quando "un unico atto costituisce due o più violazioni".

Concorso materiale e reato complesso

L'art. 77.1 disciplina anche il cosiddetto concorso improprio o mediale, quando un reato è mezzo necessario per commetterne un altro (es. falsificazione di un documento per commettere una frode). In questi casi, la giurisprudenza richiede un rapporto di necessità oggettiva affinché si possa parlare di unità di reato.

4. Concorso reale (o materiale)

Il concorso reale si verifica quando vi sono più azioni o fatti che costituiscono ipotesi di reato distinte. Ogni azione separata costituisce un reato autonomo e, in linea di principio, il trattamento penale segue il principio di accumulazione.

5. Reato continuato e reato di massa

Il reato continuato (art. 74 c.p.) è composto da due o più azioni omogenee effettuate in momenti diversi, ma in contesti simili, che violano la stessa norma o norme della stessa indole. Gli elementi costitutivi sono:

  • Elementi oggettivi: omogeneità della lesione del diritto, modalità di esecuzione simili e collegamento spazio-temporale.
  • Elementi soggettivi: presenza di un dolo o disegno criminoso comune alle varie azioni.

Infine, la figura del reato di massa si configura quando, in presenza di frodi verso una pluralità di soggetti indifferenziati, il soggetto attivo cerca di ottenere denaro con finalità di arricchimento unitario, venendo considerato come un reato unico per l'importo complessivo truffato.

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