Il Diritto di Proprietà nel Diritto Romano: Caratteristiche e Azioni a Tutela
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Voce n. 3: Il Diritto di Proprietà
Definizione e Caratteri Fondamentali
Proprietà: È il potere che appartiene a una persona, denominata proprietario, di ottenere direttamente da una certa cosa tutti gli usi legali che tale cosa è in grado di rappresentare proporzionalmente.
Caratteristiche del Diritto di Proprietà
- Non Assoluto ma Indeterminato: Non è un diritto assoluto poiché può subire limitazioni, ma i poteri del proprietario non sono esaustivamente vietati o limitati, risultando quindi indeterminati. I benefici della proprietà si riducono a tre facoltà principali:
- Jus Utendi: Diritto di utilizzare la cosa.
- Jus Fruendi: Diritto di ottenere frutti e ricavi.
- Jus Abutendi: Diritto che comprende la facoltà di disporre e persino distruggere la cosa.
- Diritto Esclusivo: Appartiene solo al proprietario. Non si può concepire la proprietà di due o più soggetti sulla stessa cosa, salvo il caso specifico del condominio.
- Perpetuo: Non si estingue per il mancato esercizio. Sebbene possa essere costituito per una durata fissa, è possibile concordare una ritrasmissione dopo un certo periodo di trasferimento.
Limitazioni dei Diritti di Proprietà
1. Limitazioni di Diritto Pubblico
- Divieto di seppellire corpi in immobili urbani.
- Passaggio coatto (servitù di passaggio): Obbligo temporaneo di consentire il passaggio su una strada privata per raggiungere siti religiosi, fiumi o corsi d'acqua, in caso di intransitabilità della via pubblica.
- Le aziende adiacenti a fiumi navigabili devono consentire l'uso delle loro sponde per le manovre di navigazione.
- All'epoca di Giustiniano appare l'espropriazione per pubblica utilità, sebbene già Teodosio II avesse autorizzato la demolizione di edifici preesistenti senza indennizzo.
- In periodo classico fu regolamentata l'altezza e la distanza delle costruzioni per ragioni estetiche.
2. Limitazioni di Diritto Privato (Rapporti di Vicinato)
- Il vicino può richiedere il taglio dei rami di un albero che si estendono sulla propria proprietà.
- Diritto di raccogliere i frutti delle piante che sporgono sul proprio fondo pur essendo staccati dal suolo originario.
- Le servitù imposte da un magistrato in caso di fondo intercluso (Fundo arene).
- Divieto di eseguire opere che modifichino il corso dell'acqua a scapito delle proprietà immobiliari vicine.
- Diverse azioni concesse dalla legge ai proprietari per controversie di vicinato.
Evoluzione della Proprietà Romana
Si distinguono tre forme principali di proprietà nel contesto romano:
- Proprietà Quiritaria (Intellettuale): Conosciuta nelle fasi iniziali, era regolata dal Ius Civile. Richiedeva che il titolare fosse cittadino romano e che l'oggetto fosse una res mancipi, acquisita tramite mancipatio.
- Proprietà Bonitaria: Riconosciuta e sanzionata dal diritto pretorio. Consisteva nella trasmissione della cosa tramite mancipatio o traditio, senza il rispetto rigoroso delle formalità del diritto civile.
- Proprietà dei Beni Provvisori (o Provinciali): Riguardava la terra situata fuori dall'Italia, appartenente a Roma per diritto di conquista. Poteva essere proprietà privata o proprietà statale (quando la terra coltivata veniva distribuita gratuitamente).
Difesa della Proprietà
Per la difesa della proprietà esistevano tre istituzioni fondamentali:
1. La Rei Vindicatio
Azione utilizzata contro la violazione totale del diritto di proprietà. Permetteva al proprietario non ancora in possesso (titolare quiritario) di esercitare l'azione per ottenere la restituzione del bene o, in alternativa, il pagamento del suo valore. Il bene restituito o il risarcimento potevano riguardare solo cose sensibili, identificabili singolarmente, e non universali.
2. La Actio Publiciana
Ricorso contro la violazione del diritto, introdotto come atto fittizio con il quale si chiedeva al magistrato (tramite il giudice) di considerare avvenuta l'usucapione. Poteva essere esercitata dal proprietario bonitario nei confronti di qualsiasi terzo, o persino contro il proprietario che aveva ceduto il possesso della cosa.
3. Azione Negatoria
Utilizzata quando un terzo affermava l'esistenza di un diritto reale (servitù, usufrutto, ecc.) sulla proprietà altrui. Il proprietario agiva per far dichiarare l'inesistenza di tale diritto. Se il giudice accertava che il ricorrente non era riuscito a giustificare la sua pretesa, il convenuto (colui che aveva affermato il diritto) poteva essere condannato a risarcire i danni causati, rimborsare eventuali prestazioni e fornire garanzie per evitare danni futuri alla proprietà.