Diritto Romano: Evoluzione della Criminalità Privata e delle Obbligazioni
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Criminalità Privata nel Diritto Romano
1. Identificazione
Si definiscono come comportamenti illeciti che interessano il campo della tutela privata. Inizialmente, tali atti venivano risolti e soppressi attraverso la pratica della vendetta.
2. Tipologie di Illecito
- Furtum (Furto): Diversi casi di danni alle cose o ai diritti di proprietà limitati. Non implica l'uso della violenza. L'azione legale veniva concessa al proprietario contro il ladro.
- Rapina: Caratterizzata dalla violenza e da danni materiali più ingenti. Si configura come un'azione di furto aggravata dall'uso della forza.
- Lesioni (Iniuria): Comprendono lesioni gravi e danni agli organi del corpo (sanzionati con 300 o 150 assi) o offese minori come gli schiaffi (25 assi). Inizialmente vigeva la legge del taglione.
3. Soggetti coinvolti
- Soggetto Attivo: La vittima dell'atto illecito.
- Soggetto Passivo: L'autore del crimine, il quale deve possedere la capacità di intendere e di volere.
4. Azioni e Sanzioni
Inizialmente si sollecitava un patto tra le parti, ma in mancanza di esso si applicava la legge del taglione ("occhio per occhio, dente per dente").
Solo un sottoinsieme limitato di illeciti è incluso nella legge emanata. Il primo capo stabilisce che chiunque uccida illegalmente uno schiavo altrui o un capo di bestiame (pecus) deve pagare al proprietario il maggior valore che il bene ha avuto nell'ultimo anno.
- Furto non manifesto (Nec manifestum): È sanzionato con un'azione pari al doppio del valore della cosa rubata.
- Furto manifesto (Manifestum): Comportava una sanzione pari al quadruplo del valore della cosa rubata.
Danni Causati Ingiustamente (Damnum Iniuria Datum)
1. Identificazione
Riguarda i danni arrecati ingiustamente a schiavi, animali, registrazioni, incendi, ecc.
2. Azioni Legali: La Lex Aquilia
La Lex Aquilia (tecnicamente un plebiscito votato su proposta del Tribuno Aquilio) potrebbe essere stata emanata nel 286 a.C. o in un altro momento del III secolo a.C. È menzionata nel Digesto di Giustiniano (D.9.2.1.1).
- Azione Penale Perpetua: La condanna poteva essere al singolo o al doppio del valore. La pena raddoppiava se l'imputato negava la propria responsabilità.
- Si riferisce al damnum iniuria datum ("danno causato in violazione della legge"), una sorta di illecito civile che presenta differenze rispetto ai moderni sistemi di common law. Le relative disposizioni si trovano nel primo e nel terzo capitolo della legge.
I Quasi Contratti
- Gestione d'affari (Negotiorum gestio): Una persona gestisce gli affari di un altro di propria iniziativa, senza che il titolare lo sappia, ma agendo nell'interesse del proprietario dell'impresa.
- Pagamento dell'indebito (Indebiti solutio): Avviene quando una persona paga un'obbligazione credendo erroneamente di doverlo fare. Se chi paga è consapevole che il debito non esiste, l'atto è considerato una donazione. Azione: Condictio Indebiti.
- Comunione incidentale (Communio incidens): Si verifica quando una cosa è di proprietà di più persone senza che vi sia stato un accordo preventivo tra loro. Azione: Per dividere la cosa comune.
I Quasi Delitti
- Corruzione giudiziaria: Il giudice corrotto che emetteva sentenze ingiuste era punibile con la morte se riceveva denaro.
- Effusum vel deiectum (Cose gettate): Quando liquidi o oggetti vengono gettati da un edificio causando danni a una persona. In base alla Lex Aquilia, si poteva citare in giudizio il responsabile per l'azione delle cose gettate o scaricate. Il titolare è responsabile anche per le azioni di figli o schiavi.
- Positum vel suspensum (Cose poste o sospese): Riguarda oggetti appoggiati o sospesi a un edificio che, cadendo sulla strada, causano danni a terzi.