Disciplina della Società per Azioni: Costituzione, Organi e Delibere

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1. La costituzione per pubblica sottoscrizione

La costituzione per pubblica sottoscrizione (artt. 2333–2336 c.c.), scarsamente diffusa nella pratica, si articola in fasi progressive:

  • Programma: I promotori redigono un programma che indica oggetto sociale, capitale, principali disposizioni dell'atto costitutivo e statuto, ed eventuali quote di utili riservate. Il programma, con firme autenticate, viene depositato presso un notaio e reso pubblico.
  • Raccolta adesioni: Ogni sottoscrittore aderisce tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata e versa almeno il 25% dei conferimenti in denaro presso un istituto di credito.
  • Assemblea costituente: Raggiunto il capitale, i promotori convocano l'assemblea, che approva statuto e atto costitutivo, verifica le condizioni di legge e nomina amministratori e sindaci.
  • Iscrizione: Si stipula l'atto costitutivo per atto pubblico (a pena di nullità) e il notaio, entro venti giorni, ne cura il deposito nel Registro delle Imprese: solo da questo momento la società acquista personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta.

2. Contenuto dell'atto costitutivo

Il contenuto minimo è indicato dall'art. 2328 c.c.:

  • Generalità dei soci e numero di azioni sottoscritte.
  • Denominazione sociale (con l'indicazione «S.p.A.») e sede legale.
  • Oggetto sociale.
  • Ammontare del capitale sottoscritto e versato (minimo 50.000 euro ex art. 2327 c.c.).
  • Numero e valore nominale delle azioni.
  • Valore di beni e crediti conferiti in natura con relazione giurata di esperto.
  • Norme sulla distribuzione degli utili e durata della società.
  • Importo globale delle spese di costituzione.
  • Sistema di amministrazione adottato e numero dei componenti del collegio sindacale.

L'atto costitutivo è integrato dallo statuto: in caso di contrasto, prevalgono le norme dello statuto (art. 2328, c. 3, c.c.).

3. Differenze tra statuto e atto costitutivo

L'atto costitutivo rappresenta il momento genetico della società: contiene i dati identificativi dei soci fondatori, il capitale, i conferimenti, denominazione, sede e durata. Ha natura contrattuale e produce effetti con l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Lo statuto contiene le norme sul funzionamento interno: regole assembleari, diritti dei soci, poteri degli organi, distribuzione degli utili e clausole sulla circolazione delle azioni. È la «costituzione interna» della società.

4. Conferimenti in natura o crediti

Il socio che conferisce beni diversi dal denaro deve presentare una relazione giurata di stima redatta da un esperto designato dal Presidente del Tribunale (art. 2343 c.c.). A differenza dei conferimenti in denaro, quelli in natura devono essere eseguiti integralmente al momento della sottoscrizione. Entro 180 giorni dall'iscrizione, gli amministratori verificano la stima: se il valore risulta inferiore di oltre un quinto, la società può ridurre il capitale o chiedere la reintegrazione in denaro.

5. Responsabilità dell'unico azionista

Nella S.p.A. unipersonale l'unico socio gode di responsabilità limitata, salvo tre ipotesi (art. 2325 c.c.):

  1. Insolvenza, se i conferimenti non sono stati integralmente versati.
  2. Mancato deposito nel Registro delle Imprese della dichiarazione con le generalità dell'unico socio.
  3. Obbligazioni sorte prima dell'iscrizione della società.

6. Condizioni di validità della costituzione

L'art. 2329 c.c. richiede:

  • Capitale sociale sottoscritto per intero.
  • Versamento del 25% dei conferimenti in denaro (l'intero importo nella S.p.A. unipersonale).
  • Sussistenza delle autorizzazioni governative richieste.
  • Redazione per atto pubblico e iscrizione nel Registro delle Imprese.

7. Inadempimento dei soci

Se un socio non esegue i pagamenti, gli amministratori, dopo diffida e messa in mora, possono:

  • Promuovere un'azione giudiziale per l'esecuzione coattiva.
  • Offrire le azioni agli altri soci.
  • Vendita tramite intermediario abilitato.
  • Riduzione del capitale con annullamento delle azioni non pagate.

8. Tipologie di S.p.A.

Si distinguono le S.p.A. chiuse (base azionaria ristretta, spesso familiare) dalle S.p.A. che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (grandi società ad azionariato diffuso). Queste ultime includono società quotate sui mercati regolamentati e società con azioni diffuse in misura rilevante (patrimonio netto ≥ 5 milioni di euro e almeno 200 azionisti).

9. Patti parasociali

I patti parasociali (art. 2341-bis c.c.) sono accordi tra soci per regolare l'esercizio dei diritti sociali. I più diffusi sono il sindacato di blocco (limiti al trasferimento azioni) e il sindacato di voto. Hanno efficacia obbligatoria inter partes: non sono opponibili alla società né ai terzi.

10. Nullità della società

Dopo l'iscrizione, la nullità può essere pronunciata solo per: mancata stipulazione in forma di atto pubblico, illiceità dell'oggetto sociale, mancanza di indicazioni essenziali. La sentenza non ha efficacia retroattiva e determina lo scioglimento della società.

11. Modelli di governance

  • Tradizionale: Assemblea, consiglio di amministrazione e collegio sindacale.
  • Dualistico: Consiglio di sorveglianza e consiglio di gestione.
  • Monistico: Consiglio di amministrazione con comitato per il controllo sulla gestione.

12. Convocazione dell'assemblea

Spetta agli amministratori. I soci che rappresentano almeno 1/20 del capitale (nelle aperte) o 1/10 (nelle chiuse) possono richiederla. L'avviso deve indicare giorno, ora, luogo e ordine del giorno.

13. Assemblea totalitaria

Si ha quando è presente l'intero capitale sociale, la maggioranza degli organi di amministrazione e controllo, e nessuno si oppone alla trattazione. In tal caso, l'assemblea può deliberare su qualsiasi argomento.

14. Rappresentanza in assemblea

Il socio può farsi rappresentare da un terzo tramite delega scritta. Non è ammessa la delega in bianco o a membri degli organi sociali. È possibile, se previsto dallo statuto, votare a distanza.

15. Assemblea ordinaria

Delibera su bilancio, nomina amministratori e sindaci, compensi. Deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

16. Assemblea straordinaria

Competente per modifiche statutarie, aumenti/riduzioni di capitale, fusioni, scissioni e scioglimento. Richiede la verbalizzazione da parte di un notaio.

17. Invalidità delle deliberazioni

  • Nullità (art. 2379 c.c.): Oggetto impossibile/illecito, mancata convocazione, mancanza del verbale. Prescrizione in 3 anni.
  • Annullabilità (art. 2377 c.c.): Delibere non conformi alla legge o allo statuto. Impugnabile entro 90 giorni dai soci assenti, dissenzienti o astenuti che possiedano almeno il 5% del capitale (1% nelle quotate).

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