Effetti del Contratto verso Terzi e Principio di Relatività

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Il Principio di Relatività Contrattuale

  • Principio di relatività contrattuale: i contratti producono effetti esclusivamente tra le parti contraenti.

In via eccezionale, si ritiene che tali effetti interessino gli eredi, salvo il caso della disoccupazione, il che richiede che i diritti e gli obblighi non siano di natura personale (principio di relatività contrattuale).

Efficacia del Contratto verso Terzi

A volte il contratto può influire su terzi estranei ai contraenti. Questa situazione si verifica specificamente nelle seguenti fattispecie:

1. Contratto a favore di un terzo

Si tratta di un accordo che istituisce un contenuto totalmente o parzialmente a favore di una terza persona estranea al contratto. Si determina un credito che consente al terzo di beneficiare del contenuto del contratto, come concordato. Un esempio tipico è l'Assicurazione sulla vita.

I soggetti coinvolti in questo tipo di contratto sono:

  • Promittente: la parte contraente obbligata a favore del terzo (debitore verso il terzo).
  • Stipulante: la parte contraente che stipula il contratto a beneficio altrui.
  • Terzo: il beneficiario che riceve la prestazione.

Affinché il contratto diventi efficace a favore di terzi, secondo quanto indicato in riferimento all'articolo 1257 cc, il terzo deve accettare a suo favore e deve notificare la propria accettazione al promittente. Sebbene l'articolo non chiarisca esplicitamente chi abbia il potere di revocare il contratto, resta inteso che ciò possa avvenire solo quando il promittente e lo stipulante sono d'accordo.

2. Contratto a scapito di un terzo

In questo scenario, il contenuto del contratto lede i diritti di terzi estranei alla celebrazione dell'atto. Il terzo è titolare di un diritto reale soggettivo ed è colui che viene danneggiato. Il diritto legale leso riguarda un rapporto giuridico che deriva da un pre-contratto con una delle parti.

Effetti e Tutela del Danneggiato
  • Il danneggiato può richiedere la cessazione dell'attività che danneggia o lede il proprio diritto legale.
  • Il danneggiato può chiedere il risarcimento dei danni.

Occorre operare una distinzione basata sulla presenza o meno della malafede dell'altro contraente. Se l'altra parte contraente riconosce l'esistenza di un accordo precedente e stipula comunque il nuovo contratto, agisce in malafede. Se non è a conoscenza del contratto precedente, non può essergli attribuita malafede.

Se entrambi i contraenti sono in malafede, la parte lesa può richiedere la cessazione dell'attività e il risarcimento dei danni a febbraio; tale indennità può essere comune o multipla. Se si può pretendere dal terzo comune ad ogni uomo ad essa assegnati, si può agire verso uno dei due (sarà il giudice a indicare la parte integrante).

Se una parte non era a conoscenza del contratto precedente, il terzo può comunque richiedere la cessazione dell'attività e il risarcimento dei danni. Poiché il secondo contratto stipulato non può essere rispettato, il nuovo contraente può, a sua volta, chiedere il risarcimento dei danni per la violazione contrattuale subita.

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