Effetti del Fallimento: Gestione della Massa Attiva e Passiva
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Gli effetti della procedura concorsuale sui creditori
Gli effetti della procedura sono focalizzati sulla formazione della massa dei creditori (o massa passiva), che integra tutti i creditori esistenti prima della dichiarazione di fallimento, indipendentemente dalla loro nazionalità o residenza.
La legge che dichiara il concorso non richiede il risarcimento delle passività fallimentari, ma produce effetti di compensazione per i requisiti esistenti prima della dichiarazione. Dal momento della dichiarazione, si verifica la sospensione della maturazione degli interessi, legali o convenzionali, fatta eccezione per i prestiti garantiti.
Massa attiva: composizione e gestione
8.1. Composizione
Con la dichiarazione di fallimento, i beni del debitore confluiscono in un tutto unitario, la massa attiva, destinata a soddisfare i creditori. La tenuta del patrimonio, secondo il principio di responsabilità universale, comprende:
- Tutte le proprietà e i diritti del debitore al momento della dichiarazione di insolvenza.
- Tutti i beni che rientrano nel patrimonio a seguito di azioni revocatorie o legali.
- Tutti i beni acquisiti dal debitore fino alla conclusione della procedura.
Sono esclusi solo i beni e i diritti del fallito che sono giuridicamente imprescrittibili.
I curatori, avvalendosi di esperti indipendenti, redigono un inventario dettagliato indicando natura, caratteristiche, ubicazione, dati di registro e oneri, valutando i beni al loro valore di mercato. L'inventario è allegato alla relazione degli amministratori e può essere contestato dagli interessati.
Amministrazione e disposizione dei beni
I beni del patrimonio devono essere gestiti nel modo più conveniente per gli interessi della procedura. Fino all'approvazione giudiziaria del contratto o all'apertura della liquidazione, non è possibile vendere o ipotecare beni e diritti senza l'autorizzazione del giudice, a meno che non prosegua l'attività aziendale o professionale.
Durante la procedura possono essere effettuate operazioni temporanee, come l'esecuzione di azioni di reintegrazione o la separazione di beni che non appartengono al fallito, sui quali il proprietario vanta un diritto di separazione.
8.2. I crediti nei confronti della massa
I crediti nei confronti della massa comprendono l'insieme dei costi e degli obblighi introdotti dalla procedura fallimentare. Questi devono essere versati immediatamente o alla scadenza e, in fase di liquidazione, godono di preferenza (prededuzione) rispetto ai crediti concorsuali. Rientrano in questa categoria i crediti derivanti dalle spese della procedura e i salari maturati negli ultimi trenta giorni lavorativi prima della dichiarazione, entro i limiti di legge.
La massa passiva
Il passivo è costituito dai crediti fallimentari esistenti nei confronti del fallito al momento della dichiarazione. La comunicazione dei crediti è la richiesta formale dei creditori per il riconoscimento dei propri diritti, da effettuarsi entro un mese dall'ultima pubblicazione della dichiarazione di fallimento. Gli amministratori dell'insolvenza hanno l'obbligo di elaborare l'elenco definitivo dei creditori.