Errore e Inesigibilità nel Diritto Penale: Concetti e Classificazioni

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Sezione 26 - L'errore

Classificazione dell'errore

È possibile effettuare diverse classificazioni dell'errore e individuare soluzioni differenti a seconda delle specifiche ipotesi. L'errore può essere definito come una falsa rappresentazione della realtà, un equivoco o l'ignoranza di un qualsiasi elemento o circostanza dell'azione tipica, non giustificato. Tra le valutazioni possibili, analizziamo le più rilevanti:

1. Errore rilevante e irrilevante

Considerando che l'errore può o meno incidere sulla punibilità penale, possiamo distinguere tra queste due classi:

  • Errore rilevante: ad esempio, se prendo il portafoglio di un soggetto B credendo che sia il mio, escludendo così il dolo del furto poiché manca la consapevolezza dell'altruità della cosa.
  • Errore irrilevante: ad esempio, se prendo un portafoglio identico al mio pensando che sia il mio, mentre in realtà appartiene a un'altra persona, ma l'azione non configura reato per mancanza di dolo o per l'assenza di un reale danno patrimoniale voluto.

2. Errore proprio e improprio

  • Errore proprio: riguarda la formazione della volontà del soggetto. Ad esempio, si configura quando credo che un oggetto sia mio e per questo lo prendo; se avessi saputo che non era mio, non lo avrei preso.
  • Errore improprio (aberratio): risiede nell'esecuzione dell'atto. Ad esempio, sparo a un soggetto A ma, per un errore di mira o nell'esecuzione, colpisco il soggetto B.

3. Errore sul fatto (elementi essenziali e circostanze)

  • Errore su un elemento essenziale del tipo: errore su un elemento che determina l'esistenza del reato base. Ad esempio, l'errore sull'altruità della cosa nel reato di furto.
  • Errore su una circostanza aggravante o attenuante: errore che cade su un elemento che determina un reato attenuato o aggravato, o su circostanze che attenuano o aggravano la responsabilità penale.

4. Errore vincibile e invincibile

  • Errore vincibile (evitabile): l'errore che il soggetto avrebbe potuto evitare usando la dovuta diligenza.
  • Errore invincibile (inevitabile): l'errore che non avrebbe potuto essere evitato neppure con la massima diligenza e attenzione.

5. Errore sul fatto (di tipo) ed errore sul divieto

  • Errore sul fatto (errore di tipo): consiste nella mancata o errata conoscenza di uno degli elementi costitutivi della fattispecie tipica (descrittivi, normativi o valutativi). Ad esempio, l'età della persona offesa (che può determinare una pena maggiore o minore), l'altruità della cosa, la durata del sequestro di persona.
  • Errore sul divieto: implica la mancata conoscenza del fatto che un determinato comportamento sia vietato dalla legge. Si distingue in:
    • Errore diretto: ignoranza dell'esistenza della norma incriminatrice.
    • Errore indiretto: errore che cade sulla presenza o sui limiti di una causa di giustificazione (scriminante putativa). Ad esempio, il soggetto ritiene erroneamente che la sua condotta sia coperta da una causa di giustificazione.

Teorie giuridiche sull'errore

Per quanto riguarda la natura giuridica dell'errore, si distingue tra la teoria causale e la teoria finalista:

  • Teoria causale (teoria del dolo): colloca il dolo nella colpevolezza; l'errore sul fatto esclude il dolo in quanto viene meno la conoscenza degli elementi tipici, così come l'errore sul divieto esclude la consapevolezza dell'illiceità del comportamento.
  • Teoria finalista (teoria della colpevolezza): distingue nettamente l'errore sul fatto (che esclude il dolo ma lascia salva l'eventuale responsabilità colposa) dall'errore sul divieto (che esclude la colpevolezza solo se inevitabile).

Articolo 26 - Il principio di inesigibilità e le cause di esclusione della colpevolezza (scusanti)

L'esigibilità di una condotta diversa si basa sulla presenza di normali condizioni di fatto che consentono di imporre al soggetto l'obbligo di agire in conformità con la norma giuridica. Si tratta di un concetto politico-criminale di carattere normativo.

Il significato dell'esigibilità è associato al ruolo dell'ordinamento giuridico e, in particolare, del diritto penale in uno Stato democratico di diritto. Nelle ipotesi di inesigibilità sociale, non si nega l'illiceità del fatto (il soggetto sceglie comunque di compiere un'azione vietata), ma si esclude la colpevolezza. L'ordinamento non può pretendere dal soggetto, in quella specifica situazione, un comportamento diverso, poiché la sua libertà di scelta era gravemente limitata.

Le cause di inesigibilità tradizionalmente riconosciute sono lo stato di necessità scusante e la coazione morale (o paura insuperabile). Mentre le cause di inimputabilità (come l'infermità mentale) evidenziano un'anomalia nella capacità del soggetto, le cause di inesigibilità derivano da un'anomalia della situazione esterna, non del soggetto. Il soggetto che beneficia di una scusante è perfettamente capace di intendere e di volere, ma la situazione specifica in cui si trova gli impedisce di agire diversamente da come ha fatto (a causa della situazione anomala).

In entrambe le situazioni (stato di necessità o coazione morale), il soggetto agisce sotto la pressione o la minaccia di un male, in una situazione anomala che rende estremamente difficile agire legalmente.

1. Paura insuperabile (coazione morale)

Previsto dall'art. 20.6 del Codice Penale. Chi agisce sotto la minaccia di un male grave si trova di fronte alla scelta se subire il male o commettere un fatto illecito per evitarlo. Per configurare la coazione morale o la paura insuperabile sono necessari i seguenti requisiti:

  • Paura insuperabile: la minaccia del male deve generare nel soggetto un timore tale da condizionarne la volontà. Il soggetto non deve perdere del tutto la lucidità mentale, ma la sua capacità di autodeterminazione deve essere gravemente limitata dalla minaccia di un male reale.
  • Minaccia di un male reale: secondo la giurisprudenza, la paura deve essere causata dalla minaccia di un male grave, imminente e ingiusto. Se il male non è reale ma putativo, si ricade nell'errore.

2. Stato di necessità

Secondo la teoria della differenziazione, occorre distinguere tra:

  • Stato di necessità giustificante: (riferimento all'art. 20.5 CP) richiede una situazione di pericolo per un bene giuridico (proprio o altrui) e i seguenti requisiti:
    • Che il male causato non sia maggiore di quello che si vuole evitare.
    • Che la situazione di necessità non sia stata causata volontariamente dal soggetto.
    • Che il soggetto non abbia, per il suo ufficio o carica, l'obbligo di sacrificarsi.
  • Stato di necessità scusante: si configura quando i beni giuridici in conflitto sono di pari valore (ad esempio, la vita contro la vita). Il danno causato è di pari entità rispetto a quello evitato.

Voci correlate: