Esecuzione delle Pene e Misure Alternative nell'Ordinamento Giudiziario

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Esecuzione delle Pene e Restrizioni della Libertà

Articolo 1. - L'esecuzione delle pene o della restrizione della libertà può essere sospesa dall'ordinamento giudiziario, concedendo una delle prestazioni alternative che includono:

  • a) Le riduzioni di pena (remissione);
  • b) Il confinamento notturno (detenzione notturna);
  • c) Il periodo di prova.

Non si procede alla disposizione di cui al punto precedente in caso di reati previsti dagli articoli 362 e 372 bis del Codice Penale, a condizione che, in quest'ultimo caso, la vittima abbia un'età inferiore ai 12 anni.

Remissione Condizionale della Pena e Detenzione Notturna

Paragrafo 1: Artt. 3-7 - Della Remissione della Pena

Articolo 3. - La remissione della pena consiste nella sospensione della sua esecuzione e nell'osservazione discreta e assistenza al condannato da parte dell'autorità amministrativa per un determinato periodo di tempo.

Articolo 4. - La remissione della pena può essere richiesta se:

  • a) La pena inflitta di privazione o restrizione della libertà non è superiore a tre anni;
  • b) L'autore non è stato precedentemente condannato per crimine o delitto;
  • c) I precedenti personali del convenuto, la sua condotta prima e dopo il reato, la natura, i metodi e le motivazioni del reato permettono di presumere che egli non commetterà nuovi reati;
  • d) Le circostanze di cui alle lettere b) e c) rendono non necessari i trattamenti o l'effettiva attuazione della pena.

Nota transitoria: Ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 19.047, per gli imputati che stanno scontando la pena o sono attualmente processati, si applicano le seguenti modifiche: la lettera a) viene sostituita indicando che la sanzione irrogata non deve superare il periodo di un anno.

L'articolo 9 della legge 19.047, come modificato dalle leggi 19.114 e 19.158, ordina di sostituire la parola "colpevole" con i termini "processato", "accusato", "condannato", "imputato" o "giustiziato", a seconda dei casi.

Articolo 5: Condizioni per la Concessione del Beneficio

Articolo 5. - Nella concessione di questo beneficio, la Corte fissa un periodo di osservazione non inferiore alla durata della pena, con un minimo di un anno e un massimo di tre, imponendo le seguenti condizioni che l'imputato deve rispettare:

  • a) Residenza in un luogo particolare, che può essere proposta dal convenuto. Questa può essere modificata in casi speciali dalla sezione di trattamento esterno della Gendarmeria del Cile;
  • b) Sottoposizione alla vigilanza amministrativa e all'assistenza della sezione competente della Gendarmeria del Cile. La legge prevede l'invio annuale di un estratto del casellario giudiziario;
  • c) Esercizio di una professione, mestiere, lavoro, arte o commercio, secondo le modalità determinate dalla Gendarmeria, qualora l'imputato non disponga di mezzi onesti di sussistenza e non sia uno studente;
  • d) Soddisfazione del risarcimento dei danni civili, dei costi e delle ammende inflitte dalla sentenza. Tuttavia, il giudice può giustificare la mancanza di tale obbligo, ferma restando la possibilità di perseguire tali obblighi secondo le norme generali.

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