Estinzione della Responsabilità Amministrativa e Cessazione delle Funzioni Pubbliche
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L'estinzione della responsabilità amministrativa
La responsabilità amministrativa può estinguersi per le seguenti cause:
- Morte: se la pena non ha ancora prodotto effetti o è in attesa di esecuzione.
- Cessazione delle funzioni: anche se il funzionario cessa di appartenere all'istituzione, il procedimento deve seguire il suo corso e, in caso di sanzione, deve essere informata la CGR.
- Avaria di funzioni.
- Prescrizione dell'azione disciplinare: la responsabilità si estingue decorsi 4 anni dal giorno in cui è avvenuta l'infrazione.
Cessazione delle funzioni (Art. 146-156 Statuto)
La cessazione avviene nei seguenti casi:
1. Accettazione delle dimissioni
La rinuncia deve avvenire per iscritto e ha effetto dalla data in cui il decreto o la risoluzione viene accettata. Le dimissioni possono essere sospese se il dipendente è oggetto di un procedimento disciplinare che potrebbe portare al licenziamento, ma non oltre 30 giorni dalla presentazione.
2. Pensionamento o redditi di anzianità
Il funzionario cessa le proprie funzioni nel giorno in cui, secondo le norme vigenti, inizia a percepire la pensione.
3. Rimozione
Configurata mediante l'applicazione di una sanzione disciplinare o per la perdita dei requisiti previsti.
Dichiarazione di vacanza dell'ufficio
La vacanza dell'ufficio si dichiara nei seguenti casi:
- Salute: per infermità irrecuperabile o incompatibile con l'esercizio delle funzioni.
- Perdita dei requisiti: inclusa la condanna per crimini o delitti.
- Mancata presentazione della rinuncia: entro 48 ore dalla richiesta in casi di affidamento esclusivo.
- Inadempienza: per il mancato raggiungimento dei gradi previsti nelle tabelle di valutazione.
- Congedo prolungato: utilizzo di licenze per periodi continui o intermittenti superiori a 6 mesi nell'ultimo anno senza dichiarazione di recuperabilità.
Altre cause di cessazione
- Soppressione del posto di lavoro: prevede un indennizzo pari a 6 mensilità.
- Termine del periodo legale: scadenza del mandato o dell'incarico.
- Morte del funzionario.
Prescrizione e termini per i ricorsi
La prescrizione è l'estinzione del diritto di far valere una pretesa nel tempo.
- Regola generale: i diritti previsti dallo statuto si prescrivono entro due anni dalla data in cui sono maturati.
- Regola speciale (retribuzioni e indennità): i crediti scadono entro 6 mesi.
- Reclami per difetti giuridici: l'interessato ha un termine di 10 giorni dalla conoscenza della situazione per rivolgersi al Comptroller.
- Prestazioni, stipendi o indennità: il termine per il reclamo è di 60 giorni lavorativi.