Evoluzione del Diritto nel XVI Secolo: Dalla Tradizione al Razionalismo
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La crisi del XVI secolo e le sue implicazioni metodologiche
6.1. L'emergere di una nuova legislazione
Il XIV secolo, che rappresenta l'apice dell'attività teorica dei commentatori, è il momento in cui gli iura propria vengono pienamente integrati nel ius commune romano-giustinianeo, cercando di ridurre questa massa di conoscenze giuridiche a un'unità logica. L'evoluzione sociale e il progresso del movimento di centralizzazione del potere politico hanno alterato l'equilibrio del sistema delle fonti del diritto, creando una supremazia del diritto dei regni o delle città rispetto al ius commune elaborato dai giuristi del XIV secolo.
Ciò vale per il diritto pubblico, il diritto penale e il diritto commerciale. Se nel primo ambito si è riusciti a trovare un parallelo con l'organizzazione del potere dell'Impero Romano contenuta negli ultimi tre libri del Codice di Giustiniano, lo stesso non è avvenuto per il diritto penale e commerciale.
L'abbandono dei principi della dottrina civilistica romana in questi ambiti riflette una presentazione più ampia del diritto comune di base romano-canonica verso la nuova legge nazionale, la cui codificazione era in corso, spinta dalla centralizzazione del potere reale:
- Francia: La redazione delle consuetudini è ordinata da Carlo VII, Luigi XI ed Enrico III.
- Spagna: Una codificazione delle consuetudini, ordinata dalla regina Isabella, appare nel 1484, mentre la raccolta della legislazione reale viene effettuata nel 1657.
- Germania: Il Duca Guglielmo IV di Baviera promuove la raccolta delle principali fonti del diritto bavarese, unificando il processo legislativo in ambito amministrativo ed economico.
Queste compilazioni hanno spostato il diritto comune su un piano di estensione differente. Lo sforzo di interpretazione sottile della legislazione, necessario per la modernizzazione del diritto romano, ha cessato di produrre effetti sulle disposizioni stesse. Il diritto si è progressivamente distaccato dai testi del Corpus Iuris.
L'orientamento della dottrina
Da qui, l'orientamento della dottrina si divide in tre direzioni:
- Mos Gallicus: Il diritto romano di Giustiniano viene considerato solo dal punto di vista storico e filologico, rifiutandone il carattere di diritto vigente per recuperarne la purezza classica.
- Usus Modernus Pandectarum: Corrente prevalentemente tedesca, dedicata ad adattare le realtà giuridiche ai quadri concettuali dei commentatori, integrandoli con nuove figure teoriche.
- Il "tardo Bartolismo": Nel Sud Europa, la dottrina civilistica prosegue la tradizione dei commentatori fino al XVIII secolo, sebbene con una metodologia scientifica ormai in declino.
6.2. Sviluppo interno del sistema giuridico
La conoscenza giuridica dei commentatori aveva innescato una logica di unificazione interna basata sulla dialettica aristotelico-scolastica. Si era giunti alla definizione di grandi principi e strutture dogmatiche, permettendo il passaggio alla costruzione di "sistemi" giuridici generali.
Il modello del Digestum viene sostituito dal modello delle Istituzioni. A questo stadio, è possibile utilizzare meccanismi di ragionamento deduttivo, trovando il rimedio appropriato non più attraverso un'elaborata interpretazione dei testi romanistici, ma tramite la formulazione di nuovi assiomi giuridici.
Verso l'epoca razionalista
Si apre l'epoca razionalista del diritto naturale, in cui si sostiene che i principi superiori del diritto siano un prodotto della ragione, rivelatori di un ordine universale. La costruzione sistematica del diritto impone un rimodellamento degli strumenti logico-concettuali: le sottigliezze dei commentatori diventano superflue e scomode.
Il discorso giuridico del XVI secolo propone il rigetto della complessa dialettica aristotelico-scolastica a favore di una dialettica semplificata, naturale e vicina al senso comune. Con la stabilizzazione del sistema concettuale, il ruolo disciplinare della communis opinio perde importanza, poiché la certezza del diritto viene ora garantita da un insieme di assiomi logicamente concatenati, liberi da contraddizioni concettuali.