Evoluzione delle Dottrine di Libertà: Individualismo, Contrattualismo e la Rivoluzione Francese
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Le Rivoluzioni e le Dottrine di Libertà (Punto 15)
La cultura delle libertà che precede le rivoluzioni è intrinsecamente individualista e contrattualista. Le rivoluzioni, in misura e modi diversi, pongono al centro del sistema giuridico la persona come soggetto unico di diritto, titolare di diritti in quanto tale, come individuo.
Questo principio si applica sia:
- Al campo delle libertà civili (il "negativo"), costituendo uno spazio civile-economico in cui i diritti individuali rivendicano autonomia dalle autorità pubbliche.
- Al campo della libertà politica (il "positivo").
Degenerazioni dell'Individualismo
L'individualismo può sfociare nel privatismo economico, dove la base comune politica si riduce a un mero accordo di sicurezza o a un rapporto di affidabilità reciproca tra proprietari privati. Ancora più evidente è la possibile degenerazione dell'individualismo e del senso volontaristico contrattuale, che può portare a considerare l'edificio pubblico come variabile a disposizione dei singoli cittadini.
Per contro, si ritiene che una ricchezza ottimale delle immagini del potere pubblico sovrano sia quella forte, capace di trascendere nel tempo le volontà di coloro che l'hanno fondata o che sono chiamati ad esercitarla.
1. La Rivoluzione Francese
Timeline Riassuntiva
- 1789 (20-26 agosto): L'Assemblea approva gli articoli della Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino.
- 1791 (13 settembre): Entrata in vigore definitiva della Costituzione.
- 1792 (10 agosto): Caduta della monarchia.
- 1793 (21 gennaio): Esecuzione del re. (10 ottobre): Proclamazione del governo rivoluzionario.
- 1794 (27 luglio): Caduta di Robespierre.
Nel caso della Rivoluzione Francese si assiste alla formazione di una cultura della libertà che deriva dalla combinazione del modello individualistico e contrattualista da un lato, e statalista dall'altro.
Per comprenderlo, è sufficiente leggere attentamente la Dichiarazione dei Diritti del 1789. In essa, a differenza delle leggi del vecchio regime, emergono due soli valori politico-costituzionali: l'individuo e la legge come espressione della sovranità della nazione.
I Pilastri della Dichiarazione del 1789
L'Articolo 2 afferma: "Lo scopo di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali e inalienabili dell'uomo". A questo risponde l'Articolo 3: "Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione. Nessuna società o individuo può esercitare un'autorità che non derivi espressamente da essa".
I diritti individuali naturali e la sovranità nazionale sono figli dello stesso processo storico che, liberando l'individuo dai vincoli del giudice o del signore feudale, libera anche l'esercizio dell'autorità pubblica in nome della nazione dalle influenze negative e particolaristiche che disgregavano l'autorità feudale e signorile.
La concentrazione dell'imperium nella legislatura, interprete della volontà generale, appare come la massima garanzia che nessuno possa esercitare potere o coercizione sugli individui se non in nome della legge generale e astratta.
Nella Carta dei Diritti, il termine "legge" è indissolubilmente legato alla limitazione dell'esercizio delle libertà, fungendo da sottomissione e assicurazione che gli individui non possano più essere vincolati da alcuna forma di autorità che non sia l'interprete legittimo del legislatore della volontà generale. La legge stessa tutela le libertà individuali contro le discriminazioni derivanti dai privilegi antichi.
L'Articolo 5 sancisce: "Tutto ciò che non è vietato dalla legge non può essere impedito, e nessuno può essere costretto a fare ciò che essa non ha ordinato". Questo attribuisce alla legge una formidabile potenza di vietare, impedire, vincolare e organizzare.
Contrasto con il Vecchio Regime
La cultura della libertà e dei diritti della Rivoluzione Francese, l'intero progetto rivoluzionario, si costruisce attraverso il contrasto radicale con il passato del vecchio regime, lottando contro la doppia dimensione del privilegio e del particolarismo, per affermare i nuovi valori costituzionali: i diritti individuali naturali e la sovranità della nazione.
Tale filosofia di governo e la conseguente organizzazione non furono possibili nel 1789 per diversi motivi:
Ostacoli al Modello Costituzionale Britannico
In primo luogo, i costituenti francesi concepirono il loro lavoro come una riforma della monarchia in senso costituzionale, sulla scia della Gloriosa Rivoluzione inglese di un secolo prima. Tuttavia, la Costituzione del 1791 non stabilì che la monarchia dovesse essere, come nel modello inglese del Re in Parlamento, l'elemento primo del parlamento, affiancato dai Lord e dai Comuni, e accanto ad essi un'espressione di governo equilibrato e moderato.
I costituenti francesi rifiutarono categoricamente l'ipotesi del veto assoluto del re sugli atti del legislatore, poiché la natura assoluta di tale diritto avrebbe reso il monarca, come l'Assemblea, fonte ultima del diritto. Seguendo la logica britannica, invece del veto assoluto fu scelto come compromesso un veto sospensivo, esercitato dal monarca al di fuori del corpo legislativo, in qualità di capo di un esecutivo fortemente indebolito dalla Costituzione del 1791, quasi privo di autorità regolamentare indipendente, finalizzato solo all'attuazione meccanica della legge voluta dall'Assemblea.
In secondo luogo, i costituenti francesi non riuscirono a introdurre il secondo elemento della soluzione britannica di governo equilibrato e moderato: l'elemento aristocratico. La Rivoluzione Francese escluse rapidamente l'ipotesi del bicameralismo storico, un sistema bicamerale nato dalla necessità di mantenere in equilibrio l'elemento aristocratico e quello democratico, differenziando i mezzi di accesso alle due camere.
La Dimensione Verticale Francese
In sintesi, l'approccio storicistico al problema dei diritti e delle libertà era impossibile nella Rivoluzione Francese poiché non si volle o non si poté costruire un'organizzazione di potere che rispecchiasse l'ideale storicistico britannico orientato verso il governo equilibrato e moderato. Al contrario, la rivoluzione impose una dimensione verticale, manifestata nella relazione verticale tra l'unità della nazione o del popolo e la sua espressione istituzionale nelle assemblee legislative.
La logica francese di autostima, che coinvolge una società di individui politicamente attivi, concepisce questa società come un'unità artificiale – il popolo o la nazione – proprietaria sovrana del legislatore. Di conseguenza, la questione primaria del governo non è l'equilibrio, ma piuttosto l'espressione e la rappresentazione della sovranità del popolo o della nazione.
La grande novità introdotta dalla Rivoluzione Francese fu l'emergere di una società civile autonoma, unita nella prospettiva costituzionale della volontà politica, come popolo o nazione.
La Proprietà come Diritto Sacro
Nella Dichiarazione dei Diritti del 1789 è presente l'idea dei diritti individuali pre-statali, chiaramente contenuta nei primi due articoli. L'Articolo diciassette afferma la proprietà come "diritto inviolabile e sacro". L'Articolo sedici, forse più noto, individua precisamente nella "garanzia dei diritti" il cuore di un sistema.