Evoluzione storica dei contratti marittimi: dai prestiti antichi al diritto moderno
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Sezione 1: Prestiti marittimi primitivi
Il primo testo in cui compaiono i prestiti marittimi sono le leggi di Manu in India, risalenti a dieci secoli prima di Cristo, che regolamentavano il finanziamento di attività marittime. In Grecia esistevano due modalità principali:
- Eteroploun: prestito destinato a un unico viaggio.
- Anfoteroploun: prestito per un viaggio di andata e ritorno.
Nel primo caso, il creditore non viaggiava sulla nave, ma si affidava a una persona di fiducia; nel secondo, il prestatore viaggiava spesso a bordo per controllare il mutuatario. Il creditore era solitamente un commerciante che forniva denaro per vendere merci nel porto di destinazione. Questi prestiti favorivano la circolazione monetaria e il cambio di valute.
Tali contratti venivano formalizzati tramite la Syngrapha, un documento nautico utilizzato per registrare le disposizioni contrattuali e proteggere gli obblighi del mutuatario. Se il documento veniva distrutto, il debitore era legalmente liberato poiché il creditore perdeva gli strumenti per far valere i propri diritti.
A Roma si utilizzavano diverse forme contrattuali:
- Mutuo: contratto unilaterale per la restituzione di una somma di denaro o beni fungibili.
- Fiducia: operazione basata sulla fiducia per il trasferimento della proprietà di un bene con accordo di restituzione.
- Foenus Nauticum: la forma più utilizzata, dove il prestatore finanziava il proprietario della nave per riparazioni o acquisto di merci. La restituzione avveniva solo se la nave giungeva sana in porto; i rischi della navigazione erano a carico del prestatore.
L'importo prestato era chiamato Pecunia Traiectitia. Il contratto si è evoluto in tre fasi: finanziamento del capitale, finanziamento dei beni e, infine, finanziamento per riparazioni e stipendi.
Sezione 2: Il noleggio nel Mediterraneo medievale e moderno
Nel diritto romano si distinguevano due concetti:
- Locatio Navis: affitto dell'intera nave per una traversata.
- Locatio Rerum Vehendarum: affitto di spazio all'interno della nave per il trasporto di merci.
Queste istituzioni portarono al Noliejament (noleggio), che poteva essere a prezzo fisso per un viaggio o per un periodo di tempo. Un'altra modalità era il Noliejament a quintarades, introdotto nel XII secolo, che prevedeva l'affitto di spazio per merci costose e di basso volume.
Il contratto poteva essere pubblico (davanti a notaio) o privato (tramite mediatore o accordo verbale con testimoni). Le merci venivano registrate nel Libro di Mare.
Soggiorno e controstallia
- Soggiorni: giorni stabiliti per il carico della nave.
- Controstallia: indennità dovuta per il ritardo nel carico o scarico della nave.
Dalla seconda metà del XIV secolo, con l'aumento del commercio di merci voluminose (legno, grano, vino), si diffuse la carta de baix alt e travers long, che prevedeva il noleggio dell'intera nave con tariffe basate sull'unità di carico.
Sezione 3: Posizione, charter e trasporti nel diritto moderno
Il Codice di commercio francese del 1807 e le successive riforme hanno consolidato la terminologia tra Affrètement, Nolissement e Charte-Partie. Il Codice italiano della navigazione del 1942 ha segnato una riforma concettuale fondamentale, distinguendo tra:
- Locazione: godimento della proprietà della nave.
- Noleggio (Charter): impegno a compiere uno o più viaggi.
- Trasporto: movimento di persone o beni da un luogo all'altro.
Il contratto di locazione può riguardare lo scafo nudo o la nave equipaggiata. Il Time Charter e il Voyage Charter rappresentano le varianti principali del noleggio, basate sul consenso delle parti. Il trasporto, invece, è un contratto consensuale che si perfeziona con l'accordo sulla movimentazione dei beni, assumendo il rischio del viaggio.