Fondamenti del Diritto delle Persone e della Famiglia in Italia

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Diritto delle Persone e di Famiglia

La persona è un soggetto di diritto, titolare di diritti e doveri. Essa dispone di una capacità di agire e di una capacità giuridica.

La Capacità Giuridica

La capacità giuridica è l’attitudine di un soggetto a diventare titolare di diritti e doveri. Si acquista dal momento della nascita (concetto disciplinato dall'art. 1 del Codice Civile e dall'art. 22 della Costituzione).

L’evento nascita coincide con il momento in cui viene accertata l’autonoma respirazione polmonare del feto. In questo momento il soggetto acquista dei diritti, ma ne è titolare anche prima, poiché il concepito nel grembo materno è già titolare di determinati diritti.

Il concepito ha anche il "diritto al vivere sano": il diritto a non subire malformazioni a causa di comportamenti illeciti tenuti nel corso della gestazione dal padre o dalla madre.

La Capacità di Agire

La capacità di agire, disciplinata all’art. 2 del Codice Civile, consiste nella capacità e attitudine di porre in essere atti giuridici. Si acquista con la maggiore età. Un soggetto inferiore ai 18 anni può compiere alcuni atti giuridici minimi (come comprare il pane), ma deve essere presente la capacità di discernimento, ovvero la capacità naturale di rendersi conto dell’atto che si sta compiendo.

Capacità Speciali

Soprattutto nel campo del diritto del lavoro, viene riconosciuta per certe tipologie di impiego anche la capacità dei minori con età compresa tra i 14 e i 16 anni.

Dichiarazione di Nascita e Status Giuridico

Al momento della nascita, i genitori devono dichiarare l'evento presso l’ufficiale dello stato civile entro dieci giorni.

  • In una coppia unita in costanza di matrimonio, il cognome attribuito è quello del padre (tuttavia, la Corte Costituzionale ha affermato che, se i coniugi sono d’accordo, si può aggiungere anche il cognome materno).
  • Una coppia non sposata, al momento della nascita, deve riconoscere il figlio con le stesse modalità.
  • Con la riforma del 2012, non esiste più la distinzione tra figli legittimi e naturali: ad oggi tutti hanno lo stesso status giuridico.

La Responsabilità Genitoriale

I minori di età, non avendo la capacità di agire, sono soggetti alla responsabilità genitoriale.

  • In passato era presente il concetto di patria potestà, che implicava l’esercizio di un potere dei genitori sui figli (termine non più usato); originariamente solo il padre aveva tale diritto.
  • Dopo il 1975 si è passati alla potestà genitoriale: sia la madre che il padre hanno iniziato ad avere voce in capitolo.
  • Con la riforma del 2012, il termine è stato sostituito da responsabilità genitoriale, sottolineando il dovere dei genitori di mantenere, educare e istruire i figli.

I genitori hanno inoltre la rappresentanza legale dei figli e l’usufrutto legale sui loro beni (ad esempio beni ricevuti per eredità), ovvero il diritto di godere di un bene intestato a un’altra persona.

Se il minore non ha genitori o parenti prossimi, viene nominato un tutore che svolge compiti analoghi a quelli dei genitori.

Misure di Protezione e Incapacità

Può accadere che un soggetto maggiorenne non abbia la capacità di agire a causa di una grave infermità mentale (abituale ma non necessariamente permanente). In questi casi si ricorre a:

Interdizione Giudiziale

Viene nominato un tutore. L’unica cosa generalmente ammessa per l’interdetto in autonomia è l'assenso all'aborto. È una misura a tutela del soggetto incapace.

Interdizione Legale

È prevista dalla legge come sanzione accessoria per chi è condannato all’ergastolo o alla reclusione per un periodo non inferiore a cinque anni. Il soggetto è interdetto dal compiere atti di natura patrimoniale, ma può compiere atti di natura personale (come sposarsi o fare testamento).

Inabilitazione

È considerato inabilitato colui che fa uso abituale di alcol o sostanze stupefacenti, oppure il prodigo (chi sperpera denaro). Viene affiancato da un curatore.

Minore Emancipato

Il minore che abbia compiuto 16 anni può chiedere al tribunale l’autorizzazione a contrarre matrimonio per gravi motivi. Con il matrimonio, il minore diventa emancipato e viene affiancato da un curatore (il coniuge se maggiorenne, o un genitore).

Differenza tra Tutore e Curatore: Il tutore si sostituisce completamente al minore o all'interdetto. L’inabilitato e il minore emancipato possono invece compiere da soli gli atti di ordinaria amministrazione, ma per gli atti di straordinaria amministrazione (disposizione del patrimonio) devono essere assistiti dal curatore.

Amministrazione di Sostegno e Soggetti Deboli

Per i soggetti deboli (come gli anziani), è possibile nominare un amministratore di sostegno. Il soggetto può indicare chi preferisce come amministratore e definire per quali tipologie di atti necessita di assistenza.

Diritti Soggettivi

Il diritto soggettivo è un potere attribuito al titolare per tutelare un interesse che l'ordinamento riconosce come meritevole di tutela. Si distinguono in:

  • Diritti assoluti: possono essere fatti valere contro chiunque. Includono i diritti reali (proprietà), i diritti reali minori (usufrutto) e i diritti della personalità (riservatezza).
  • Diritti relativi: possono essere tutelati solo verso un soggetto determinato. Includono i diritti di credito (pagamento di somme) e i diritti inerenti alla famiglia.

Diritti della Personalità e Privacy

I diritti della personalità sono disciplinati dal Codice Civile e comprendono:

  • Diritto al nome;
  • Diritto all’immagine;
  • Atti di disposizione del corpo (collegato al diritto alla salute).

Sono diritti atipici, ovvero non sempre espressamente previsti dal Codice Civile, ma comunque tutelati e garantiti dalla legge e dalla giurisprudenza.

Altri Diritti Riconosciuti

  • Diritto all’identità personale: di creazione giurisprudenziale; riguarda la corretta rappresentazione della persona senza attribuzioni di comportamenti o parole non veritiere.
  • Diritto alla privacy: introdotto con la legge del ‘96 e confluito nel Codice della Privacy del 2003. Il trattamento dei dati deve avvenire senza ledere la dignità della persona. È necessario il consenso per trattare dati personali, specialmente i dati sensibili (salute, opinioni politiche, convinzioni religiose).

Voci correlate: