Fondamenti del Diritto: Soggetti, Atti e Negozi Giuridici
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1. Oggetto della legge
Nozione
L'uomo, la persona umana, è l'asse attorno al quale il diritto positivo è stabilito. È "soggetto" di diritto in due sensi:
- Soggetto passivo: colui che è soggetto alla legge.
- Soggetto attivo: il titolare dell'autorità o dei poteri conferiti dal diritto.
Pertanto, dal punto di vista giuridico, la persona umana è chiamata soggetto, in quanto destinataria delle norme di legge o titolare di poteri giuridici. È da notare che la legge guarda all'uomo non solo come essere biologico, ma soprattutto come essere spirituale dotato di intelletto e volontà, libero e capace di autodeterminarsi razionalmente, responsabile delle proprie azioni e del proprio sviluppo.
Classi di soggetti di diritto
- Soggetto unico o individuale: L'uomo, come persona fisica. È una persona reale suscettibile di apparire in un rapporto giuridico. La personalità giuridica è intrinseca all'essere umano; negarla sarebbe una contraddizione, poiché il substrato biopsichico dell'individuo è l'uomo stesso.
- Soggetto complesso o collettivo: Si tratta di gruppi di uomini a cui il diritto riconosce capacità giuridica, di proprietà e di agire. È un fenomeno storico attraverso il quale l'uomo si associa per raggiungere obiettivi che da solo non potrebbe conseguire.
2. Fatti giuridici
Nozione
Sono eventi o situazioni che producono una modificazione della realtà giuridica, ovvero effetti giuridici rilevanti.
Classi di fatti giuridici
- Indipendenti dalla volontà dell'uomo: Eventi naturali o accidenti che producono conseguenze giuridiche (es. la morte).
- Dipendenti dalla volontà dell'uomo: Eventi che hanno l'effetto di creare, modificare, trasmettere o estinguere un diritto. Si dividono in:
- Fatti consentiti dalla legge: Atti eseguiti per produrre effetti giuridici garantiti dalla legge (es. contratti).
- Atti illeciti: Atti ai quali la legge attribuisce una sanzione, poiché il diritto non intende tutelarli. Possono essere atti illeciti civili o penali.
3. Gli atti giuridici
Definizione
Manifestazione di volontà esterna volta a generare, modificare, trasmettere o estinguere un diritto.
Elementi dell'atto
Elementi essenziali
- Volontà: Deve essere valida, libera da vizi (errore, dolo, violenza o lesione) e manifestata chiaramente.
- Errore: Credere vero ciò che è falso.
- Dolo: Truffa o inganno per sorprendere la buona fede altrui.
- Violenza: Coercizione fisica o morale.
- Lesione: Danno economico derivante da una sproporzione tra le prestazioni.
- Tipi di volontà:
- Espressa: Dichiarata in modo categorico.
- Tacita: Desunta da un comportamento che implica accettazione.
- Presunta: Assegnata dalla legge a un determinato atto.
- Oggetto: La materia su cui le parti intervengono. Deve essere consentito dalla legge e materialmente possibile.
- Causa: La funzione dell'atto, che deve essere sempre lecita.
Elementi accidentali
- Condizione: Evento futuro e incerto da cui dipende la nascita o l'estinzione di un diritto.
- Termine: Evento futuro e certo da cui dipende l'esercizio o l'estinzione di un diritto.
- Modo (o onere): Clausola che impone un obbligo al destinatario di un atto.