Fondamenti del Diritto: Soggetti, Atti e Negozi Giuridici

Classificato in Diritto & Giurisprudenza

Scritto il in italiano con una dimensione di 3,71 KB

1. Oggetto della legge

Nozione

L'uomo, la persona umana, è l'asse attorno al quale il diritto positivo è stabilito. È "soggetto" di diritto in due sensi:

  • Soggetto passivo: colui che è soggetto alla legge.
  • Soggetto attivo: il titolare dell'autorità o dei poteri conferiti dal diritto.

Pertanto, dal punto di vista giuridico, la persona umana è chiamata soggetto, in quanto destinataria delle norme di legge o titolare di poteri giuridici. È da notare che la legge guarda all'uomo non solo come essere biologico, ma soprattutto come essere spirituale dotato di intelletto e volontà, libero e capace di autodeterminarsi razionalmente, responsabile delle proprie azioni e del proprio sviluppo.

Classi di soggetti di diritto

  • Soggetto unico o individuale: L'uomo, come persona fisica. È una persona reale suscettibile di apparire in un rapporto giuridico. La personalità giuridica è intrinseca all'essere umano; negarla sarebbe una contraddizione, poiché il substrato biopsichico dell'individuo è l'uomo stesso.
  • Soggetto complesso o collettivo: Si tratta di gruppi di uomini a cui il diritto riconosce capacità giuridica, di proprietà e di agire. È un fenomeno storico attraverso il quale l'uomo si associa per raggiungere obiettivi che da solo non potrebbe conseguire.

2. Fatti giuridici

Nozione

Sono eventi o situazioni che producono una modificazione della realtà giuridica, ovvero effetti giuridici rilevanti.

Classi di fatti giuridici

  • Indipendenti dalla volontà dell'uomo: Eventi naturali o accidenti che producono conseguenze giuridiche (es. la morte).
  • Dipendenti dalla volontà dell'uomo: Eventi che hanno l'effetto di creare, modificare, trasmettere o estinguere un diritto. Si dividono in:
    • Fatti consentiti dalla legge: Atti eseguiti per produrre effetti giuridici garantiti dalla legge (es. contratti).
    • Atti illeciti: Atti ai quali la legge attribuisce una sanzione, poiché il diritto non intende tutelarli. Possono essere atti illeciti civili o penali.

3. Gli atti giuridici

Definizione

Manifestazione di volontà esterna volta a generare, modificare, trasmettere o estinguere un diritto.

Elementi dell'atto

Elementi essenziali

  • Volontà: Deve essere valida, libera da vizi (errore, dolo, violenza o lesione) e manifestata chiaramente.
    • Errore: Credere vero ciò che è falso.
    • Dolo: Truffa o inganno per sorprendere la buona fede altrui.
    • Violenza: Coercizione fisica o morale.
    • Lesione: Danno economico derivante da una sproporzione tra le prestazioni.
  • Tipi di volontà:
    • Espressa: Dichiarata in modo categorico.
    • Tacita: Desunta da un comportamento che implica accettazione.
    • Presunta: Assegnata dalla legge a un determinato atto.
  • Oggetto: La materia su cui le parti intervengono. Deve essere consentito dalla legge e materialmente possibile.
  • Causa: La funzione dell'atto, che deve essere sempre lecita.

Elementi accidentali

  • Condizione: Evento futuro e incerto da cui dipende la nascita o l'estinzione di un diritto.
  • Termine: Evento futuro e certo da cui dipende l'esercizio o l'estinzione di un diritto.
  • Modo (o onere): Clausola che impone un obbligo al destinatario di un atto.

Voci correlate: