Implementazione del Principio di Parità di Trattamento tra Uomini e Donne nel Lavoro
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Tutela Giuridica e Diritti delle Persone Giuridiche
Compensazione.
Diritto delle persone giuridiche (ad esempio associazioni) con un legittimo interesse ad avviare, per conto o a sostegno del ricorrente e con la sua autorizzazione, qualsiasi procedura giudiziaria e amministrativa necessaria per garantire la conformità agli obblighi derivanti dalla direttiva.
Protezione contro il Licenziamento e Organismi di Controllo
Sussiste l'obbligo dello Stato di proteggere tutti i lavoratori dal licenziamento o da altro trattamento sfavorevole da parte del datore di lavoro, quale reazione a un'azione dedicata a richiedere il rispetto del principio di Parità di Trattamento (PT).
È prevista la creazione, da parte di ogni agenzia di Stato, dei responsabili per garantire il rispetto del principio di PT attraverso:
- Assistenza alle vittime di discriminazione.
- Sviluppo di studi e relazioni.
- Emissione di raccomandazioni.
Promozione del Dialogo Sociale e Trasparenza
Promozione del dialogo sociale tra le parti sociali per la promozione della PT nella contrattazione collettiva. Sviluppo del dialogo tra lo Stato e le ONG che hanno un interesse legittimo nella lotta contro la discriminazione fondata sul sesso.
Incoraggiare i datori di lavoro a promuovere la PT nei luoghi di lavoro attraverso la regolare presentazione di informazioni adeguate sul rispetto di tale principio. Le informazioni devono includere:
- Statistiche sulla percentuale di uomini e donne ai vari livelli dell'organizzazione.
- Misure adottate per migliorare la situazione attuale.
Sanzioni e Livelli di Protezione
Le sanzioni per la violazione della direttiva devono essere stabilite dalla legislazione dello Stato per essere efficaci, proporzionate e dissuasive, compresi, se del caso, gli indennizzi.
Resta fermo il diritto di ogni Stato di continuare a mantenere o adottare misure più favorevoli di quelle della direttiva. Non è ammessa alcuna riduzione del livello di protezione già raggiunto negli Stati membri per l'attuazione della direttiva stessa.
Tutela della Maternità e della Gravidanza
Nessuna interferenza con la direttiva comunitaria sulla protezione delle donne, soprattutto in ragione della gravidanza e della maternità. È garantito il diritto di tornare al proprio lavoro dopo il periodo di congedo. Si configura un'esistenza di discriminazione se una donna riceve un trattamento meno favorevole in relazione al congedo di maternità o alla gravidanza.
Azioni Positive e Accesso al Lavoro
Possibilità per gli Stati membri di mantenere o adottare misure di "azioni positive" (articolo 157, comma 4), al fine di garantire la piena parità tra uomini e donne. Tali misure prevedono vantaggi specifici per:
- Facilitare l'esercizio di un'attività professionale per il sesso sottorappresentato.
- Evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali.
Ambiti di Applicazione della Non Discriminazione
Nessuna discriminazione (nel settore pubblico e privato) in merito a:
- A) Condizioni di accesso al lavoro: Criteri di selezione e condizioni di assunzione, nonché criteri di promozione nella gerarchia professionale.
- B) Orientamento e formazione: Accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento professionale, formazione professionale, riqualificazione ed esperienza di lavoro.
- C) Condizioni di impiego: Norme che disciplinano la parità di retribuzione e di licenziamento. Per uno stesso lavoro o lavoro di pari valore, viene eliminata in tutti gli aspetti la discriminazione basata sul sesso nel pagamento. Devono essere applicati criteri comuni per determinare i livelli salariali nei sistemi di classificazione professionale.
- D) Partecipazione associativa: L'adesione e la partecipazione a sindacati, organizzazioni imprenditoriali o altre organizzazioni professionali, nonché alle prestazioni da esse erogate.
Disposizioni Finali e Ricorsi
Abrogazione di tutte le regole contrarie al principio della parità di trattamento e dichiarazione di nullità di tutte le disposizioni del Trattato che violano questo principio.
Esistenza di procedimenti giudiziari e/o risorse amministrative per assicurare la conformità con le disposizioni della direttiva. È garantito il diritto di reclamare anche dopo il completamento del rapporto di lavoro.
Diritto al risarcimento o a un reale ed efficace rimedio per i danni causati dalla misura discriminatoria, che deve essere dissuasivo e proporzionato al danno subito. Vige la regola generale di non fissazione di un limite massimo (massimale) per tali indennizzi.