Metodi di Pagamento Internazionali: Assegno, Bonifico e Credito Documentario
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Metodi di Pagamento Internazionali
I principali metodi di pagamento internazionali includono l'assegno, il trasferimento internazionale, le rimesse internazionali e il credito documentario.
2.1. Concetto e Funzione Economica del Controllo (Assegno)
Il mandato di pagamento effettuato dal traente (LDOR) tramite il trattario (LDO). Concetto: Money Order, puro e semplice. Pagabile a vista (quando l'assegno è presentato alla LDO), è un mezzo di pagamento (senza credito) che impedisce il rilascio di liquidità nel mercato. La LDO deve essere necessariamente un ente creditizio, presso cui sono depositati i fondi del traente (LDOR).
Classi di Assegno
- Assegno nominativo: il mandato di pagamento è a favore di una determinata persona.
- Assegno al portatore: pagabile al portatore del titolo al momento del deposito.
Titolare LDOR (Traente): Colui che dispone dei capitali detenuti dall'entità convenuta; il cedente del pagamento.
LDO (Trattario): Un istituto finanziario che detiene i fondi del traente.
Assegno Bancario
L'emittente dell'assegno (LDOR) è una banca, su ordine di un cliente (importatore) a favore di un beneficiario (esportatore), pagabile presso un'altra filiale della banca emittente o presso altri enti creditizi (nel paese dell'esportatore), previo trasferimento di fondi alla banca del paese di esportazione.
Vantaggi dell'Assegno Bancario
- Per il venditore / esportatore: Il deposito è garantito dalla banca emittente (LDOR), il che rappresenta una tutela migliore rispetto a un assegno personale.
- Per l'acquirente / importatore: È possibile pagare dopo aver ricevuto la merce. L'assegno emesso dalla banca può essere ritirato dal pagatore stesso (può essere utilizzato come ricevuta di pagamento della merce o, in caso di non conformità della merce, per chiedere il rimborso alla banca e recuperare i propri fondi).
Svantaggi
- Per il venditore / esportatore: Devono essere valutati i tempi di incasso e il rischio paese.
3.2. Stato Giuridico del Trasferimento Internazionale
3.2.1. Convenzione di Roma
L'atto del trasferimento è un insieme di atti di rappresentanza. La prestazione caratteristica è il mandato di eseguire il pagamento al beneficiario. In mancanza di una scelta esplicita tra le parti, si applica la legge del paese della banca del pagatore.
3.2.2. Modello di Legge sulle Operazioni di Credito Internazionale
UNCITRAL Model Law sui bonifici internazionali, 15 maggio 1992.
3.2.3. Direttiva 97/5/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio
Direttiva del 27 gennaio 1997 sui bonifici transfrontalieri (cross-border). Recepimento parziale in Spagna: Legge 9/1999 del 12 aprile.
4. Credito Documentario
4.1. Concetto e Funzione Economica
L'utilizzo del credito documentario nasce dalla diffidenza tra le parti, spesso dovuta alla distanza e alla potenziale mancanza di solvibilità. L'acquirente non desidera pagare prima di aver ricevuto la merce e verificato le sue condizioni; d'altro canto, il venditore non intende consegnare la merce fino a quando il compratore non effettua il pagamento.
Concetto: Operazione con la quale la banca emittente, su ordine del pagatore, assume l'impegno di effettuare un pagamento a favore di un beneficiario, contro consegna dei documenti richiesti.