Normativa Federale sul Diritto del Lavoro: Principi e Disposizioni Fondamentali
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FEDERALE DIRITTO DEL LAVORO
PRIMO TITOLO: Principi generali
- Articolo 1: La presente legge si osserva generalmente in tutta la Repubblica e regola i rapporti di lavoro di cui all'articolo 123, paragrafo A, della Costituzione.
- Articolo 2: Le modalità di lavoro tendono a raggiungere un equilibrio e di giustizia sociale nei rapporti tra lavoratori e datori di lavoro.
- Articolo 3: Il lavoro è un diritto e un dovere sociale. Non è un articolo di commercio, richiede il rispetto della libertà e della dignità di coloro che lo svolgono e deve avvenire in condizioni che garantiscano la vita, la salute e un tenore di vita dignitoso per i lavoratori e le loro famiglie. Non ci possono essere distinzioni tra i lavoratori in base a razza, sesso, età, credo religioso, politico o status sociale. È anche di interesse sociale promuovere e monitorare la formazione dei lavoratori.
- Articolo 5: Le disposizioni della presente legge sono di ordine pubblico; pertanto, non hanno effetto giuridico né impediscono il godimento e l'esercizio dei diritti, in forma scritta o verbale, le disposizioni che prevedono:
Limitazioni e divieti
- Lavoro per i bambini sotto i quattordici anni;
- Orari superiori a quanto consentito dalla presente legge;
- Orari disumani, perché ovviamente eccessivi, data la natura dei lavori, a giudizio della Commissione di Conciliazione e Arbitrato;
- Ore di lavoro straordinario per i minori di sedici anni;
- Salario inferiore al minimo;
- Salari che non sono remunerativi, a giudizio della Commissione di Conciliazione e Arbitrato;
- Un periodo più lungo di una settimana per pagare gli stipendi ai lavoratori;
- L'obbligo di acquistare beni di consumo in negozi o luoghi specifici;
- Il potere del datore di lavoro di trattenere i salari per il pagamento di una multa;
- Discriminazioni salariali basate su età, sesso o nazionalità;
- Lavoro notturno industriale dopo le ore 22:00 per i minori di sedici anni;
- Le dimissioni volontarie del dipendente da qualsiasi diritto o privilegio.
Definizioni e rapporti di lavoro
- Articolo 8: Lavoratore è il singolo che presta a un altro, fisico o morale, un lavoro personale subordinato.
- Articolo 10: Datore di lavoro è la persona fisica o giuridica che utilizza i servizi di uno o più lavoratori.
- Articolo 20: Il termine rapporto di lavoro, qualunque sia l'atto che dà origine, indica la prestazione di un lavoro personale subordinato ad una persona, dietro pagamento di uno stipendio.
- Articolo 21: Si presume l'esistenza del contratto e del rapporto di lavoro tra chi fornisce il lavoro e il destinatario.
Condizioni di lavoro e orari
- Articolo 58: La giornata lavorativa è il tempo durante il quale il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro.
- Articolo 61: La durata della giornata sarà: otto ore al giorno, sette la notte e sette ore per il turno misto.
- Articolo 76: I lavoratori che hanno più di un anno di servizio godranno di un periodo annuale di ferie retribuite, non inferiore a sei giorni lavorativi, con incrementi progressivi.
Salario e retribuzione
- Articolo 82: Salario è la retribuzione dovuta dal datore di lavoro al dipendente per il loro lavoro.
- Articolo 90: Il salario minimo è l'importo minimo da versare in contanti al dipendente per i servizi resi in un giorno di lavoro.
- Articolo 101: I salari devono essere pagati in moneta a corso legale; non è consentito l'uso di merci, buoni o gettoni.
Disposizioni speciali: Medici residenti e Accademici
- Articolo 353-A: Definisce le figure del medico residente e le relative unità mediche.
- Articolo 353-K: Definisce il lavoro accademico (didattica o ricerca) e il personale amministrativo nelle università.
Obblighi documentali
- Articolo 804: Il datore di lavoro ha l'obbligo di conservare ed esibire in giudizio contratti individuali, buste paga, registri di frequenza e prove del pagamento di utili, vacanze e gratifiche.