Normativa e Procedimenti Disciplinari del Tribunale di Etica Medica in Colombia

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PARTE III. Organi di Controllo e Disciplina

CAPO I. Federazione e Tribunale di Etica Professionale Medica

  • Articolo 62: La Federazione Medica Colombiana è riconosciuta come ente di consulenza del Governo Nazionale.
  • Articolo 63: Viene istituito il Tribunale Nazionale di Etica Medica, con sede nella capitale della Repubblica, competente a conoscere i procedimenti disciplinari ed etico-professionali derivanti dall'esercizio della medicina in Colombia.
  • Articolo 64: Il Tribunale Nazionale di Etica Medica è composto da cinque medici nominati dal Ministero della Salute, scelti da una lista di dieci candidati proposta come segue: quattro dalla Federazione Medica Colombiana, tre dall'Accademia Nazionale di Medicina e tre dai rappresentanti delle facoltà di medicina legalmente riconosciute.
  • Articolo 65: Requisiti per i membri del Tribunale Nazionale di Etica Medica:
    • Godere di riconosciuta moralità e qualifica professionale.
    • Aver esercitato la professione medica per almeno quindici anni o aver ricoperto una cattedra universitaria in facoltà di medicina legalmente riconosciute per almeno cinque anni.
  • Articolo 66: I membri del Tribunale Nazionale di Etica Medica sono nominati per un periodo di due anni, sono rieleggibili e prestano giuramento davanti al Ministro della Salute.
  • Articolo 67: In ogni Dipartimento, Intendenza e Commissariato sarà istituita una sezione del Tribunale di Etica Professionale.
  • Articolo 68: La Sezione del Tribunale di Etica Medica è composta da cinque professionisti medici, eletti dal Tribunale Nazionale di Etica Medica, scelti da liste presentate dai rispettivi Ordini dei Medici, con un numero non inferiore a dieci professionisti.
  • Articolo 69: Requisiti per i membri della Sezione del Tribunale di Etica Medica:
    • Godere di riconosciuta moralità e qualifica professionale.
    • Aver esercitato la professione medica per almeno dieci anni o aver ricoperto una cattedra universitaria in facoltà di medicina legalmente riconosciute per almeno cinque anni.
  • Articolo 70: I membri delle Sezioni del Tribunale di Etica Medica sono nominati per un periodo di due anni, rinnovabile, e prestano giuramento davanti alla massima autorità politica locale o suo delegato.
  • Articolo 71: I membri dei Tribunali di Etica Professionale, sia nazionali che sezionali, devono appartenere, ove possibile, a diverse specialità mediche.

CAPO II. Procedimento Disciplinare di Etica Aziendale

  • Articolo 72: Il Tribunale Nazionale di Etica Medica comunica al Ministero della Salute i nomi dei membri scelti affinché, se ritenuto opportuno, il Ministero possa esprimere opposizione. La nomina si considera perfezionata se, trascorsi trenta giorni lavorativi dalla ricezione della consultazione, il Ministero non ha sollevato obiezioni.
  • Articolo 73: I Tribunali di Etica Professionale esercitano una funzione pubblica, ma i loro membri, per il solo fatto di ricoprire tale carica, non assumono la qualifica di pubblici ufficiali.
  • Articolo 74: Il procedimento disciplinare ed etico-professionale sarà istituito:
    • a) Automaticamente, quando un membro del Tribunale viene a conoscenza di una violazione delle norme della presente legge.
    • b) Su richiesta di un ente pubblico, privato o di qualsiasi altra persona.
    In ogni caso, deve essere presentata almeno una prova sommaria dell'atto considerato in contrasto con la deontologia medica.
  • Articolo 76: Se, a parere del Presidente del Tribunale o dell'istruttore, il contenuto della relazione permette di presumere una violazione di norme penali, civili o amministrative, i fatti saranno portati a conoscenza dell'autorità competente in parallelo all'inchiesta disciplinare.
  • Articolo 78: L'istruttore può richiedere al Tribunale una proroga per il deposito della relazione dei risultati, non superiore a quindici giorni.
  • Articolo 79: Presentata la relazione, la seduta plenaria si esprimerà entro quindici giorni lavorativi. È possibile richiedere una proroga per scopi informativi, non superiore a quindici giorni.
  • Articolo 80: Valutata la relazione, il Tribunale adotterà una delle seguenti decisioni:
    • a) Dichiarare l'insussistenza di motivi per procedere contro l'imputato.
    • b) Dichiarare la sussistenza di motivi per l'accusa, informando per iscritto l'imputato e fissando data e ora per l'audizione.
  • Articolo 81: Durante l'audizione, il giudice può concedere una proroga per ulteriori informazioni (massimo quindici giorni lavorativi) o decidere nel merito.
  • Articolo 82: Per quanto non previsto dal presente atto, si applicano le norme pertinenti del Codice di Procedura Penale.

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