Organizzazione Territoriale e Caratteristiche della Costituzione Spagnola del 1978
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Nuova Organizzazione Regionale dello Stato
L'istituzione dell'autonomia politica come forma di organizzazione territoriale del potere dello Stato ha significato il riconoscimento delle aspirazioni di self-government delle nazionalità e la fine del rigido centralismo. Con il nuovo modello di gestione dello Stato, sono apparsi più centri di potere nello Stato spagnolo. Sebbene esistessero precedenti nella legislazione della II Repubblica, le regioni della Costituzione del 1978 appaiono come istituzioni originali e completamente innovative.
La Costituzione del 1978, nel Titolo Preliminare e nell'Articolo 2, "riconosce e garantisce il diritto all'autonomia delle nazionalità e delle regioni che la compongono e la solidarietà tra tutte le medesime". Nel Titolo VIII, "Della organizzazione territoriale dello Stato", al terzo capitolo, sezione 143, si legge:
"Nell'esercizio del diritto all'autonomia riconosciuto nell'art. 2 della Costituzione, le province limitrofe con caratteristiche storiche, culturali ed economiche comuni, i territori insulari e le province costituenti entità regionali storiche, potranno accedere all'autogoverno e costituirsi in Comunità Autonome..."
Le Comunità Autonome che accedono all'autogoverno assumono le funzioni e i poteri stabiliti nei rispettivi Statuti. L'accesso all'autonomia può avvenire attraverso due vie:
- Articolo 151: Accesso immediato a uno stato di piena autonomia.
- Articolo 143: Una situazione regionale inizialmente più limitata, con possibilità di estensione delle competenze tramite riforma statutaria dopo cinque anni.
Le Canarie hanno avuto accesso all'autonomia ai sensi dell'articolo 143, previo accordo tra l'UCD e il PSOE canario. La Costituzione definisce le istituzioni specifiche che devono governare nella Comunità Autonoma:
- L'Assemblea Legislativa o Parlamento.
- Il Presidente.
- L'Alta Corte di Giustizia.
Competenze Regionali e Statali
Le competenze dei governi regionali includono: cultura, urbanistica, turismo, strade, trasporti, pesca, istruzione, polizia e tutela dell'ambiente. Restano di competenza esclusiva dello Stato: relazioni internazionali, difesa, forze armate, sistema monetario e finanziario. Tuttavia, secondo l'Articolo 150, lo Stato può delegare alcune funzioni alle Comunità e stabilisce un fondo di compensazione per correggere gli squilibri economici tra le diverse regioni.
I primi Statuti di Autonomia approvati furono quelli delle tre comunità storiche: Paesi Baschi e Catalogna (tramite l'articolo 151) e la Galizia (tramite referendum un anno dopo). Negli anni Ottanta, le restanti autonomie ottennero i propri Statuti tramite l'articolo 143.
L'Autonomia delle Isole Canarie
Dopo l'entrata in vigore della Costituzione del 1978, alle Canarie fu concesso uno stato di autonomia provvisoria, costituendo il Consiglio (Junta) come organo di governo. Lo Statuto di Autonomia delle Isole Canarie è stato approvato definitivamente il 10 agosto 1982. Durante la sua redazione, emersero questioni cruciali come la posizione geografica delle sedi istituzionali e il sistema elettorale.
Lo Statuto riconosce le Canarie come nazionalità. L'isola è istituita come ente locale e i Cabildos sono gli organi di governo e amministrazione di ciascuna isola. Le principali istituzioni sono:
- Il Parlamento: Con sede a Santa Cruz de Tenerife, esercita il potere legislativo e approva il bilancio.
- Il Presidente: Eletto dal Parlamento regionale, nomina i membri del governo.
- Sedi Istituzionali: È stata stabilita la doppia capitale con alternanza ogni quattro anni tra il Presidente e il Vicepresidente. I dipartimenti sono divisi tra le due capitali, mentre la Corte di Giustizia ha sede a Las Palmas de Gran Canaria.
- Altri organi: Il Consiglio Consultivo (La Laguna), il Vice-Consiglio (Santa Cruz de La Palma) e la Corte dei Conti (Santa Cruz de Tenerife).
Caratteristiche della Costituzione del 1978
Il testo costituzionale è preceduto da un preambolo in cui la nazione spagnola afferma il desiderio di stabilire una costituzione caratterizzata da:
- Lunga: Composta da 169 articoli, un titolo preliminare e 10 titoli.
- Ambigua: Frutto di consenso, permette diverse interpretazioni politiche senza necessità di modifiche costanti.
- Rigida: Richiede procedure complesse e maggioranze qualificate (3/5 di Congresso e Senato) per la sua riforma.
- Incompiuta: Destinata a evolversi attraverso leggi organiche.
- Originale: Ispirata alla costituzione repubblicana del 1931 e a modelli stranieri (tedesco, portoghese, italiano, svedese e francese).
- Pluralista: Ispirata al liberalismo, al socialismo democratico e all'umanesimo cristiano.
Principi Fondamentali
Nel Titolo Preliminare si definisce la Spagna come uno "Stato sociale e democratico di diritto", che propugna come valori superiori l'uguaglianza, la libertà e il pluralismo politico.
- Sovranità Nazionale: Risiede nel popolo spagnolo, da cui emanano i poteri dello Stato.
- Forma Politica: Monarchia parlamentare.
- Unità e Autonomia: Indissolubile unità della nazione, ma riconoscimento del diritto all'autonomia delle nazionalità e regioni.
- Lingua: Il castigliano è la lingua ufficiale dello Stato; le altre lingue sono ufficiali nelle rispettive Comunità Autonome.
Diritti e Libertà
La Costituzione riconosce una vasta gamma di diritti:
- Individuali: Diritto alla vita, integrità fisica, privacy e inviolabilità del domicilio.
- Pubblici: Libertà di riunione, associazione ed espressione.
- Politici: Suffragio universale dai 18 anni e accesso alle cariche pubbliche.
- Sociali: Diritto all'istruzione, alla salute, al lavoro, allo sciopero e a un alloggio dignitoso.
I Poteri dello Stato
La Corona
Il Re è il Capo dello Stato, simbolo della sua unità e permanenza. "Regna ma non governa". La sua posizione è ereditaria e i suoi atti devono essere controfirmati.
Potere Legislativo (Cortes Generales)
Organizzato in un sistema bicamerale composto da Congresso dei Deputati e Senato, eletti ogni quattro anni. Hanno il compito di elaborare le leggi e approvare il bilancio dello Stato.
Potere Esecutivo (Governo)
Esercitato dal Presidente del Governo, dai vicepresidenti e dai ministri. Dirige la politica interna ed esterna e l'amministrazione civile e militare.
Potere Giudiziario
Composto da giudici e magistrati indipendenti, con la Corte Suprema come organo superiore in tutti gli ordini giurisdizionali.
Organi di Controllo
- Corte Costituzionale: Interpreta la costituzionalità delle leggi e risolve i conflitti tra Stato e Comunità Autonome.
- Difensore del Popolo (Ombudsman): Incaricato di garantire i diritti e le libertà dei cittadini di fronte alle amministrazioni pubbliche.