Partecipazione politica nella CE: diritti, meccanismi e limiti costituzionali

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Diritto T14: Partecipazione politica

La Costituzione Española (CE) prevede l'obbligo dello Stato di promuovere le condizioni perché i giovani possano partecipare liberamente ed efficacemente allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale (art. 48 CE). Si rivolge inoltre al legislatore perché regolamenti la presenza dei cittadini nel processo di redazione delle norme amministrative (art. 105 CE).

È compito del legislatore stabilire procedure quali l'azione collettiva (class action) e la figura della giuria per la partecipazione popolare nell'amministrazione della giustizia (art. 125 CE), nonché fornire meccanismi di partecipazione per i soggetti interessati nelle amministrazioni pubbliche o per i lavoratori nelle imprese (cfr. art. 129 CE). Questi e altri meccanismi costituzionali di partecipazione, così come quelli stabiliti da leggi e altre disposizioni a livello statale, regionale o locale in ambiti molto diversi, possono essere considerati un risultato del contenuto dell'art. 9.2 CE, in base al quale le autorità devono "favorire la partecipazione di tutti i cittadini alla vita politica, economica, culturale e sociale".

Per la Corte Costituzionale (STC 119/1995, FJ 3), la partecipazione come diritto fondamentale è riservata a casi in cui si esercita la sovranità nazionale: l'art. 1.2 CE incide su questioni di portata generale. Tuttavia, l'esercizio di questo diritto comprende occasioni in cui parte della popolazione è costituita come corpo elettorale del proprio territorio (ad es. elezioni regionali o locali o referendum locali o regionali). Solo in questi casi è essenziale l'esercizio del diritto di partecipazione previsto dall'art. 23 CE.

I meccanismi costituzionali di partecipazione diretta

I meccanismi costituzionali mediante i quali i cittadini possono partecipare direttamente alla vita pubblica sono, tra gli altri:

  • a) L'iniziativa legislativa popolare e il referendum, regolati rispettivamente dalla LO 3/1984 (regolamento dell'iniziativa legislativa popolare) e dalla LO 2/1980, che disciplinano i diversi tipi di referendum.
  • b) Il diritto fondamentale di voto: attivo (il diritto di votare nelle varie procedure elettorali in cui il popolo elegge i suoi rappresentanti) e passivo (il diritto di accesso agli uffici pubblici per i candidati che concorrono alle elezioni). Entrambi sono regolati dalla LO 3/1985, sul sistema delle elezioni generali (LOREG).
  • c) I diritti connessi dei rappresentanti eletti, come entrare, permanere e svolgere le funzioni negli uffici pubblici per i quali sono stati scelti, regolati dalla LOREG e dai regolamenti interni delle Camere e degli enti nei quali i rappresentanti esercitano le loro funzioni.
  • d) Il diritto dei cittadini di accedere al servizio pubblico.

Titolarità e limiti dei diritti di partecipazione

La determinazione del limite costituzionale della titolarità di tali diritti, ossia a chi spetta lo status di titolare, deve integrarsi con altre disposizioni costituzionali che disciplinano la maggiore età e la condizione degli stranieri, nonché con la giurisprudenza costituzionale sull'impossibilità per le persone giuridiche di essere titolari di alcuni diritti fondamentali di partecipazione.

  • a) Il diritto fondamentale di partecipare alle elezioni è legato alla maggiore età, che l'art. 12 CE fissa a 18 anni.
  • b) L'art. 13.2 CE stabilisce nel suo primo comma che "solo gli spagnoli godono dei diritti riconosciuti dall'articolo 23". Tuttavia, lo stesso art. 13.2 CE ammette eccezioni, a condizione che siano rispettati determinati requisiti: primo, l'estensione del diritto fondamentale di partecipazione agli stranieri può essere disposta soltanto per elezioni determinate, in particolare le elezioni comunali; secondo, l'estensione deve essere prevista da una legge o da un trattato internazionale; terzo, la misura può essere adottata solo in base a criteri di reciprocità, cioè affinché i residenti spagnoli nel paese straniero possano esercitare lo stesso diritto in quel paese.
  • c) Secondo la Corte Costituzionale (STC 5/1983), solo i cittadini e, nella misura prevista dalle condizioni studiate, gli stranieri (ma non le persone giuridiche), possono godere del diritto fondamentale di partecipazione.

Diritto di petizione

Il diritto di petizione è riconosciuto dall'articolo 29 CE. Ai sensi del comma 1 di tale articolo, "Tutti gli spagnoli hanno il diritto di petizione individuale e collettiva, per iscritto, nei modi e per le finalità previste dalla legge." Questo diritto consente ai cittadini di rivolgersi alle autorità pubbliche per richiedere una determinata azione.

Caratteristiche principali:

  • a) Il diritto di petizione può essere esercitato anche dagli stranieri e dalle persone giuridiche. Può essere esercitato collettivamente. I membri delle forze armate o dei corpi soggetti a disciplina militare sono soggetti a normative specifiche.
  • b) Le petizioni possono essere indirizzate, in linea di principio, a qualsiasi autorità pubblica. La Costituzione prevede espressamente (art. 77.1) la possibilità di rivolgersi alle Corti. Le petizioni devono essere presentate per iscritto.
  • c) La legge riconosce ai cittadini il diritto di presentare richieste agli organi istituzionali di ogni tipo, ma ciò non implica che tali richieste debbano essere necessariamente accolte.
  • d) Il richiamo all'art. 29.2 CE, che stabilisce che i membri dei corpi soggetti a disciplina militare esercitano questo diritto in conformità con disposizioni normative specifiche, si riferisce alle Ordinanze Reali delle Forze Armate: le petizioni devono essere presentate seguendo tali regolamenti.

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