Il Pegno e l'Ipoteca: Funzionamento e Garanzie Reali nel Diritto Civile

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Il Pegno: Definizione e Caratteristiche

Il pegno (originariamente indicato nel testo come promessa) significa che il bene offerto in garanzia viene affidato a un terzo, oppure che il creditore può richiederne la vendita qualora l'obbligo non sia soddisfatto. Il pegno richiede, di norma, il trasferimento del possesso al creditore. Tale spostamento è sostituito dalla registrazione in alcuni casi specifici in cui il sistema lo permette, esclusivamente per gli oggetti elencati come:

  • singoli frutti;
  • animali;
  • macchinari, ecc.

Il Quadro Normativo e la Procedura di Vendita

Ciò si evince dall'articolo 54 della Legge sulle ipoteche e i pegni mobiliari senza trasferimento del possesso del 16 dicembre 1954; la costituzione di un pegno senza spostamento del possesso è regolata dalla citata legge. Una volta ricevuto il possesso, il creditore è autorizzato a compensare quanto dovuto con il bene ricevuto. In caso di violazione dell'obbligo, il creditore ha il diritto di essere soddisfatto tramite il pegno assicurato; il bene può essere venduto dinanzi a un notaio, previa citazione del debitore, tramite asta pubblica o per autorizzazione del giudice, seguendo la procedura di valutazione corrispondente. Se, invece, il debitore rispetta l'obbligo di restituire la cosa, questa deve essere riconsegnata alle stesse condizioni in cui è stata data.

L'Ipoteca: Immobili e Diritti Reali

L'ipoteca è un onere su immobili o su diritti inalienabili per le tasse di proprietà come, ad esempio, il diritto di usufrutto. Possono essere oggetto di ipoteca anche beni già ipotecati (ovvero costituire una seconda ipoteca), mantenendo però la priorità della prima scelta. Come previsto dalla legge del 16 dicembre 1954, l'ipoteca mobiliare prevede una richiesta che può essere applicata agli elementi indicati nell'articolo 12, ovvero: sedi commerciali, automobili e altri veicoli a motore, macchinari industriali, ecc.

Evoluzione e Registrazione della Proprietà

Tuttavia, sia l'ipoteca mobiliare che il pegno senza spossessamento sono stati utilizzati raramente, data l'importanza del traffico giuridico della proprietà e la tutela che la legge prevede per rafforzare la fiducia nei diritti sanciti dalla registrazione della proprietà. Il Codice Civile richiede che l'atto di mutuo ipotecario sia iscritto nel Registro della Proprietà.

I Nuclei Fondamentali dell'Ipoteca

I punti cardine del sistema ipotecario sono:

  1. L'ipoteca come diritto reale: essa grava direttamente sui beni soggetti all'adempimento di un obbligo, indipendentemente da chi sia il proprietario della cosa. Pertanto, il proprietario può vendere il bene ipotecato, ma questo viene trasmesso con il carico dell'ipoteca; poiché la validità dipende dall'iscrizione, il terzo acquirente acquisisce il bene con l'onere. Il proprietario non può compiere azioni che mettano il bene in pericolo.
  2. Estensione dell'ipoteca: l'ipoteca comprende gli interessi se l'obbligo garantito li produce, anche in caso di fallimento, salvo diverso accordo. Tuttavia, l'ipoteca non si estende ai costi legali e alle spese della procedura di pignoramento, salvo patto contrario.

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