Principio di Unità ed Esclusività della Giurisdizione: Fondamenti Costituzionali
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1. Principio di unità della giurisdizione (art. 117.5 CE)
Il principio di unità della giurisdizione costituisce la base del diritto dello Stato, regolato dall'articolo 117.5 della Costituzione e approfondito nella LOPJ. Tale principio è definito in contrapposizione alla creazione di tribunali speciali, caratteristici del vecchio regime.
Spetta esclusivamente ai giudici l'esercizio del potere giudiziario attraverso i membri della magistratura. Ciò implica l'assenza di tribunali speciali; coloro che non appartengono alla magistratura non sono soggetti al suo status giuridico specifico e, in alcuni casi, non sono governati dal principio di indipendenza.
L'articolo 117.5 sancisce l'unità della giurisdizione, sebbene non in modo assoluto, poiché prevede la coesistenza di alcuni tribunali speciali previsti da disposizioni costituzionali espresse:
- Giurisdizione militare: competente esclusivamente in ambito militare.
- Corte Costituzionale (TC): competente in una materia determinata, agendo come organismo indipendente.
- Corte dei Conti: ai sensi dell'art. 136 CE, svolge le sue funzioni in un ambito specifico, pur non facendo parte dell'integrità del sistema giudiziario ordinario.
- Tribunali consuetudinari: come il Tribunale delle Acque di Valencia (art. 125 CE), che esercitano la funzione in una zona limitata e non fanno parte della magistratura.
La base di questo principio risiede nell'indipendenza dei tribunali e nella sottomissione alla legge. Ogni giudice, nell'esercizio delle sue funzioni, detiene un'autorità giurisdizionale indivisibile: il potere giudiziario è unico.
2. Principio di esclusività (Art. 117.3 CE)
Il principio di esclusività può essere inteso in due accezioni:
Accezione positiva
I tribunali svolgono la funzione di giudicare e di eseguire le sentenze (funzione giurisdizionale) durante tutto il processo, in modo che nessun altro potere o cittadino possa esercitare tali funzioni. Questa consacrazione positiva non è in contrasto con la coesistenza di altri metodi, come l'arbitrato. Sebbene i lodi arbitrali siano vincolanti, non possiedono il potere di esecuzione forzata; tuttavia, è possibile ricorrere al tribunale per garantire il rispetto del lodo.
Accezione negativa
Significa che il giudice può svolgere esclusivamente la funzione giudiziaria e le altre funzioni assegnategli dalla legge (art. 117.4 CE). Nel nostro sistema giuridico, ai giudici sono riconosciute le seguenti funzioni accessorie:
- Stato Civile: art. 86 LOPJ.
- Giurisdizione volontaria: secondo la LEC del 1811.
- Indagini penali: art. 259 LECr.
- Funzioni accessorie: partecipazione alle commissioni elettorali.