Procedimento di Riforma Costituzionale: Regole e Fasi

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Iniziativa di Riforma Costituzionale

L'iniziativa di riforma costituzionale è sottoposta dalla Costituzione a requisiti e vincoli comuni, che stabiliscono quando i procedimenti possono essere avviati e chi è autorizzato a farlo.

Limiti Temporali e Condizioni

Per quanto riguarda i tempi della riforma, la Costituzione vieta che una riforma costituzionale possa iniziare "in tempo di guerra o in una qualsiasi delle dichiarazioni previste dall'art. 116". Deve sussistere una condizione di normalità politica al fine di evitare che reazioni emotive possano alterare le decisioni di uno dei soggetti coinvolti nel processo di riforma.

Soggetti Abilitati all'Iniziativa

Per quanto riguarda i soggetti aventi diritto di avviare la procedura, l'iniziativa di riforma costituzionale è disciplinata dai regolamenti parlamentari:

  • Il Governo: esercita l'iniziativa con il semplice invio del progetto di riforma alla Camera dei Deputati per l'ulteriore trasformazione da parte di entrambe le Camere.
  • Il Parlamento: l'iniziativa è attribuita alle Camere stesse. Pertanto, è la Camera, decidendo di prendere in considerazione la proposta, che esercita l'iniziativa di riforma.

Regole del Congresso e del Senato

Le regole del Congresso prevedono, come unica differenza rispetto alla procedura legislativa ordinaria, che le proposte della Camera debbano essere firmate da due gruppi parlamentari o da un quinto dei deputati.

Per quanto riguarda il Senato, le norme attribuiscono la capacità di presentare una proposta di riforma a 50 senatori che non appartengano a un unico gruppo parlamentare; ciò si differenzia dalle disposizioni per la procedura legislativa ordinaria, che riconoscono tale capacità a un gruppo parlamentare o a 25 senatori.

Il Ruolo delle Comunità Autonome

Alle assemblee delle comunità autonome è riconosciuta solo la possibilità di:

  1. Chiedere al governo di adottare una riforma.
  2. Inviare all'Ufficio di Presidenza una proposta di modifica costituzionale, delegando a una commissione di tre membri dell'Assemblea la responsabilità della sua difesa.

Tuttavia, questa possibilità è una semplice proposta, che non obbliga né il governo a inviare un disegno di legge di riforma alle Cortes, né il Congresso dei Deputati a esaminare la proposta di riforma presentata dall'assemblea regionale. Può quindi essere considerata come un'iniziativa di riforma costituzionale limitata.

Il Procedimento Ordinario di Riforma

Il processo ordinario di riforma, a sua volta, presenta diverse varianti. Nella sua forma base, il disegno di legge deve essere approvato dalla maggioranza dei tre quinti di ciascuna delle Camere.

Mancanza di Accordo tra le Camere

La Costituzione prevede la possibilità che le due Camere non siano d'accordo sul testo approvato da ciascuna di esse. In caso di divergenza tra il testo approvato dal Senato rispetto a quello già approvato dalla Camera dei Deputati, viene istituita una Commissione mista con pari rappresentanza di deputati e senatori. La sua missione è realizzare un testo di consenso da sottoporre a entrambe le Camere per l'approvazione a maggioranza dei tre quinti.

Si deve intendere che lo sforzo di riforma fallisce se il testo, prima del voto finale delle Camere, viene respinto da una qualsiasi di esse. Lo stesso vale se la commissione mista formata non riesce a raggiungere un accordo sul testo da presentare.

Procedura Alternativa di Approvazione

Tuttavia, la Costituzione prevede un secondo modulo per l'evento in cui il testo presentato venga approvato da entrambe le Camere, ma senza raggiungere al Senato la maggioranza richiesta dei tre quinti dei suoi membri. In questi casi, a condizione che la riforma abbia ottenuto in tale aula almeno il voto favorevole della maggioranza assoluta, il Congresso può approvare l'emendamento se raggiunge la maggioranza dei due terzi. Questa è l'ultima possibilità di approvare la riforma già iniziata; se tale maggioranza non viene ottenuta, la riforma fallisce.

Intervento degli Elettori: Il Referendum

La Costituzione aggiunge una terza categoria nell'ambito della procedura ordinaria che prevede l'intervento degli elettori. Infatti, se richiesto da un decimo dei membri di ciascuna Camera, la riforma già approvata dal Parlamento deve essere sottoposta a referendum per la ratifica. La richiesta deve essere presentata entro quindici giorni dall'approvazione definitiva da parte delle Cortes.

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