Procedure di Riforma Costituzionale: Disciplina e Meccanismi
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IV. Procedure per la Riforma Costituzionale
1. Procedura Ordinaria (Art. 167 CE)
L'Art. 167 disciplina la procedura di modifica parziale delle parti comuni della Costituzione, escludendo quanto previsto dall'art. 168.1. Sebbene le fasi iniziali ricalchino il processo legislativo ordinario, la Costituzione prevede caratteristiche specifiche:
- Approvazione: I progetti di riforma devono essere approvati da una maggioranza di tre quinti di ciascuna Camera. In caso di disaccordo, si ricorre a una commissione mista che presenterà un testo condiviso.
- Maggioranza assoluta: Se non si raggiunge l'accordo, la riforma può passare con il voto della maggioranza assoluta del Senato e dei due terzi del Congresso.
- Referendum: La riforma può essere sottoposta a referendum ratificativo se richiesto, entro quindici giorni dall'approvazione, da un decimo dei componenti di ciascuna Camera.
Sintesi delle dinamiche procedurali:
- Se il testo è approvato in entrambe le Camere con i tre quinti, la riforma è valida, salvo referendum facoltativo.
- Se il Senato modifica il testo del Congresso ma non si raggiunge la maggioranza dei tre quinti nel voto finale, la riforma è respinta.
- In caso di stallo, la commissione mista elabora un testo di consenso. Se il Congresso non approva tale testo a maggioranza dei tre quinti, la riforma decade.
- Se il Congresso approva a maggioranza dei due terzi il testo trasmesso dal Senato, la riforma è adottata.
2. Procedura Aggravata (Art. 168 CE)
L'Art. 168 definisce la procedura per la revisione totale della Costituzione o per le parti fondamentali, tra cui:
- Titolo Preliminare (principi fondamentali).
- Prima sezione del Capitolo II del Titolo I (diritti fondamentali e libertà civili).
- Titolo II (la Corona).
Fasi della procedura aggravata:
- Principio di riforma: Approvazione da parte di una maggioranza di due terzi di ciascuna Camera.
- Scioglimento delle Camere: Scioglimento immediato del Parlamento e convocazione di nuove elezioni.
- Ratifica e nuovo esame: Le nuove Camere devono ratificare la decisione e approvare il nuovo testo costituzionale a maggioranza dei due terzi.
- Referendum obbligatorio: Una volta approvata, la riforma deve essere sottoposta a referendum popolare vincolante.
- Promulgazione: Dopo la ratifica, si procede alla promulgazione da parte del Re e alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Nota: La dottrina, come evidenziato da Torres del Moral, sottolinea come alcune parti della Costituzione rimangano in una zona grigia riguardo alla loro protezione specifica, rendendo il potere di revisione un punto critico dell'assetto costituzionale.