Quadro Normativo dell'Immigrazione nell'Unione Europea: Evoluzione e Competenze

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Quadro normativo dell'immigrazione nell'Unione europea

Le disposizioni si applicano ai cittadini di paesi terzi che non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o il soggiorno nel territorio di uno Stato membro.

Politica dell'Unione europea

Il trattato prevede azioni coordinate del Parlamento europeo e del Consiglio per promuovere l'integrazione di cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio della Comunità. Tali misure devono essere effettuate con l'esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Gli Stati hanno il diritto di determinare il volume di ingresso nel loro territorio dei cittadini di paesi terzi in provenienza da paesi terzi al fine di cercare un lavoro subordinato o autonomo.

Evoluzione normativa: dal Trattato di Roma a Lisbona

  • Prima del Trattato di Lisbona: la regolamentazione delle questioni dell'immigrazione legale doveva essere adottata all'unanimità dal Consiglio europeo, previa consultazione del Parlamento.
  • Con il Trattato di Lisbona: il processo decisionale passa attraverso la procedura legislativa ordinaria a maggioranza qualificata, con poteri di co-legislazione del Parlamento.

La politica di immigrazione assume un volto sempre più internazionale, pur mantenendo il rispetto delle norme nazionali per la fissazione del numero di persone ammesse e il principio della preferenza comunitaria per l'assegnazione dell'occupazione, dando priorità ai cittadini dell'Unione rispetto ai cittadini di paesi terzi.

Riesame e attuazione

Riesame da parte della Commissione: entro il 5 dicembre 2013, la Commissione, previa consultazione con gli Stati membri e le parti sociali a livello comunitario, riesamina l'applicazione della direttiva al fine di proporre, se necessario, opportune modifiche.

Entrata in vigore: La direttiva è entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (5 dicembre 2008). I destinatari della direttiva sono gli Stati membri.

Fondamenti giuridici

Il Trattato di Lisbona (in vigore dal 1° dicembre 2009) stabilisce:

  • Articolo 2, lettera c: definisce la competenza condivisa tra l'Unione e gli Stati membri all'interno dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
  • Articolo 5 b: l'Unione mira a combattere le discriminazioni fondate su sesso, razza, origine etnica, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
  • Articolo 62, comma 1: l'Unione sviluppa una politica volta ad assicurare l'assenza di controlli alle frontiere interne, garantire la sorveglianza delle frontiere esterne e introdurre una gestione integrata delle stesse.
  • Articolo 63 bis: l'UE sviluppa una politica d'immigrazione comune intesa ad assicurare la gestione efficace dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini di paesi terzi legalmente residenti, la prevenzione dell'immigrazione clandestina e la lotta alla tratta di esseri umani.

L'Unione europea può concludere accordi con paesi terzi per la riammissione nei paesi di origine o di provenienza di cittadini di paesi terzi che non rispettano le condizioni di soggiorno.

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