Regole della Cambiale: Funzionamento della Girata e dell'Accettazione
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Tipi di Girata e Trasferimento dei Diritti
La girata deve essere intesa come l'atto con cui avviene il trasferimento dei diritti del titolo, solitamente espresso con la dicitura "pagare a..." o attraverso diverse tipologie di girata basate sui fatti:
La Girata Piena e i suoi Effetti
Con la Girata Piena vengono trasferiti tutti i diritti inerenti alla lettera di cambio. Essa produce tre effetti fondamentali:
- 1. Effetto traslativo: comporta il trasferimento del possesso e della proprietà della lettera.
- 2. Effetto di legittimazione: il portatore della lettera è considerato legittimo possessore quando il suo diritto deriva da una serie continua e regolare di girate.
- 3. Effetto di garanzia: il girante garantisce l'accettazione e il pagamento di fronte ai successivi giratari.
Tale responsabilità può essere limitata attraverso l'uso della clausola "senza mia responsabilità" (o "senza garanzia"), con la quale il girante è esonerato nei confronti del suo giratario e dei successivi portatori. L'uso della clausola "non all'ordine" nella girata garantisce l'accettazione e il pagamento solo nei confronti del proprio immediato giratario, ma non verso i firmatari successivi.
Girate a Titolo Limitato
Esistono forme di girata con effetti circoscritti:
- Girata per l'incasso (o per procura): il girante non intende trasmettere la proprietà della lettera, ma conferisce al giratario il potere di agire come semplice mandatario per riscuotere il pagamento o esercitare le azioni inerenti al titolo a nome del girante (Art. 21).
- Girata in garanzia (o a titolo di pegno): la lettera viene consegnata affinché il giratario acquisti un diritto di pegno sul credito cambiario. Si utilizzano clausole come "valore in pegno" o "valore in garanzia" (Art. 22).
L'Accettazione della Cambiale
L'Articolo 50 della Legge Cambiaria prevede quanto segue: l'accettazione deve essere pura e semplice e non può essere sottoposta a termini. Tuttavia, può essere limitata nella somma (accettazione parziale). La lettera deve essere accettata dal trattario o da un suo rappresentante. Se sono indicati più trattari, la presentazione può essere fatta a chiunque; nel caso in cui alcuni non accettino, possono essere esercitate le azioni per mancata accettazione.
Modalità e Tempi di Presentazione
Esistono tre diverse situazioni riguardanti la presentazione per l'accettazione:
- Facoltativa: il portatore del titolo decide liberamente se presentarlo o meno per l'accettazione.
- Obbligatoria: deve essere presentata quando tale obbligo è stabilito dal traente o da un girante.
- Vietata: riguarda i casi in cui la presentazione per l'accettazione è espressamente vietata dal traente o dal girante.
Per quanto riguarda il momento della presentazione, la lettera può essere presentata per l'accettazione dalla data di emissione fino alla scadenza. Nel caso di cambiali a vista (o fuori vista), il termine per la presentazione è di un anno dalla data di emissione.
Forma ed Effetti dell'Accettazione
L'Articolo 29 della Legge stabilisce che l'accettazione deve essere scritta sulla lettera di cambio stessa, utilizzando la parola "accetto", "visto" o altra espressione equivalente, seguita dalla firma. Se la firma del trattario appare da sola sul fronte della lettera, essa è considerata a tutti gli effetti come un'accettazione. L'accettazione obbliga il trattario a pagare la cambiale alla scadenza, determinando i relativi effetti giuridici.