Le Riserve nei Trattati Internazionali: Definizione, Effetti e Procedura

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Le Riserve nei Trattati Internazionali

La riserva è un'istituzione del diritto internazionale che, pur potendo frammentare l'unità di un trattato, permette una più ampia partecipazione degli Stati. Essa dà luogo a una serie di obblighi bilaterali all'interno di un regime multilaterale, a seconda della posizione degli altri Stati contraenti.

Posizioni degli Stati di fronte a una riserva:

  • Stato che formula la riserva: Lo Stato che desidera escludere o modificare l'effetto di una disposizione.
  • Stato che obietta alla riserva: Lo Stato che non accetta la riserva formulata.
  • Stato che accetta la riserva: Lo Stato che acconsente alla riserva.

Definizione di Riserva (Art. 2.1 d, Convenzione di Vienna)

Il termine "riserva" indica una dichiarazione unilaterale, comunque formulata o denominata, fatta da uno Stato al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione a un trattato, allo scopo di escludere o modificare l'effetto giuridico di alcune disposizioni del trattato nella loro applicazione a tale Stato.

Accettazione delle Riserve e Obiezioni (Art. 20)

  1. Una riserva espressamente autorizzata dal trattato non richiede alcuna successiva accettazione da parte degli altri Stati contraenti, a meno che il trattato non lo preveda.
  2. Quando dal numero limitato degli Stati che hanno partecipato al negoziato, nonché dall'oggetto e dallo scopo del trattato, risulta che l'applicazione del trattato nella sua interezza tra tutte le parti è una condizione essenziale del consenso di ciascuna di esse ad essere vincolata dal trattato, una riserva deve essere accettata da tutte le parti.
  3. Quando un trattato è un atto costitutivo di un'organizzazione internazionale e a meno che non disponga diversamente, una riserva richiede l'accettazione dell'organo competente di tale organizzazione.

Effetti Giuridici delle Riserve e delle Obiezioni (Art. 21)

Gli effetti di una riserva dipendono dall'accettazione o dall'obiezione da parte degli altri Stati.

Effetto della riserva tra Stato riservante e Stato accettante

Una riserva formulata nei confronti di un'altra parte:

  • a) modifica per lo Stato autore della riserva nei suoi rapporti con quell'altra parte le disposizioni del trattato a cui la riserva si riferisce, nella misura prevista dalla riserva stessa;
  • b) modifica nella stessa misura tali disposizioni per quell'altra parte nei suoi rapporti con lo Stato autore della riserva.

Questo è noto come effetto di reciprocità.

Effetto tra le altre parti del trattato

La riserva non modifica le disposizioni del trattato per le altre parti del trattato nei loro rapporti inter se.

Ritiro delle Riserve e delle Obiezioni (Art. 22)

  1. Salvo che il trattato non disponga diversamente, una riserva può essere ritirata in qualsiasi momento e non è richiesto il consenso dello Stato che ha accettato la riserva per il suo ritiro.
  2. Salvo che il trattato non disponga diversamente, un'obiezione a una riserva può essere ritirata in qualsiasi momento.
  3. A meno che il trattato non disponga diversamente o non sia stato convenuto altrimenti, il ritiro di una riserva produce effetti nei confronti di un altro Stato contraente solo quando tale Stato ha ricevuto la notifica.

Procedura Relativa alle Riserve (Art. 23)

  1. La riserva, l'accettazione espressa di una riserva e l'obiezione a una riserva devono essere formulate per iscritto e comunicate agli Stati contraenti e agli altri Stati aventi titolo per diventare parti del trattato.
  2. Una riserva formulata al momento della firma di un trattato che deve essere sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione, deve essere confermata formalmente dallo Stato autore della riserva al momento in cui esso esprime il suo consenso a essere vincolato dal trattato. In tal caso, la riserva si considererà come fatta alla data in cui è stata confermata.
  3. Un'accettazione espressa di una riserva o un'obiezione a una riserva, fatte prima della conferma di tale riserva, non necessitano esse stesse di essere confermate.
  4. Il ritiro di una riserva o di un'obiezione a una riserva deve essere formulato per iscritto.

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