Sicurezza sul Lavoro e Licenziamenti Collettivi: Normative e Obblighi Giuridici

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Quadro Politico e Obblighi in Materia di Sicurezza sul Lavoro

Il quadro politico è costituito dal tema dei datori di lavoro, dei dipendenti e dei rappresentanti delle disposizioni giuridiche di attuazione della direttiva. È fondamentale l'obbligo degli Stati di assicurare un adeguato controllo e monitoraggio. All'interno di questa politica si definiscono le seguenti regole:

1. Obblighi Generali delle Imprese

  • a) Garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti legati all'attività lavorativa.
  • b) Gli obblighi dei lavoratori non influenzano il principio della responsabilità del datore di lavoro.
  • c) Eventuale esclusione o riduzione della responsabilità delle imprese per eventi derivanti da circostanze estranee, anormali o imprevedibili, o eventi eccezionali le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate nonostante la diligenza impiegata.
  • d) La responsabilità aziendale di adottare le necessarie misure di protezione, che includono la prevenzione dei rischi professionali, l'informazione, la formazione e la creazione di un'organizzazione e dei mezzi necessari per garantirla.
  • e) Obbligo di adottare misure che privilegino la tutela collettiva rispetto a quella dei singoli, al fine di fornire adeguate istruzioni ai lavoratori.
  • f) L'obbligo di cooperazione commerciale e di coordinamento quando, nel medesimo luogo di lavoro, sono presenti dipendenti di varie aziende.
  • g) Le misure di protezione non devono comportare alcun onere finanziario per i lavoratori.
  • h) L'obbligo per l'impresa di informare i lavoratori e i loro rappresentanti sui rischi per la sicurezza e la salute, nonché sulle misure di protezione e le attività che incidono sull'azienda, sullo stabilimento o su ogni tipo di funzione lavorativa.

2. Obblighi dei Lavoratori

Come regola generale, i lavoratori devono garantire la propria sicurezza e quella delle persone potenzialmente interessate dalle loro azioni o omissioni sul lavoro, secondo i propri mezzi e in conformità con la formazione e le istruzioni ricevute dal datore di lavoro. Nello specifico:

  • a) Uso corretto di macchine, utensili, sostanze pericolose, attrezzature di trasporto e altri mezzi.
  • b) Uso corretto dell'equipaggiamento di protezione personale (DPI) messo a disposizione.
  • c) Uso corretto di tutti i dispositivi di sicurezza installati su macchine e utensili.

3. Protezione per Gruppi Particolarmente a Rischio

Esistono specifiche di protezione per i gruppi esposti a rischi particolari. Un esempio rilevante è la Direttiva 92/85/CEE del 19 ottobre 1992 (e successivi aggiornamenti), riguardante la protezione delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.

Licenziamenti Collettivi: Attuazione della Direttiva

Lo studio della direttiva per l'attuazione delle norme sui licenziamenti collettivi prevede quanto segue:

Definizioni e Criteri

a) Con il termine 'licenziamenti collettivi' si intende ogni licenziamento effettuato da un datore di lavoro per uno o più motivi non inerenti alla persona del lavoratore, quando il numero dei licenziamenti effettuati è, secondo la scelta fatta dagli Stati membri:

  • i) In un periodo di 30 giorni:
    • Almeno 10 negli stabilimenti che occupano abitualmente più di 20 e meno di 100 dipendenti.
    • Almeno il 10% del numero dei lavoratori negli stabilimenti che occupano abitualmente tra 100 e 300 lavoratori.
    • Almeno 30 negli stabilimenti che occupano abitualmente almeno 300 lavoratori.
  • ii) Oppure, per un periodo di 90 giorni, un numero di licenziamenti almeno pari a 20, indipendentemente dal numero dei lavoratori abitualmente occupati.

b) L'espressione "rappresentanti dei lavoratori" si riferisce ai rappresentanti previsti dalla legge o dalla prassi degli Stati membri.

Calcolo e Applicazione

Ai fini del calcolo del numero dei licenziamenti, sono assimilate ai licenziamenti le cessazioni del contratto di lavoro verificatesi per iniziativa del datore di lavoro basate su motivi non inerenti alla persona del lavoratore, a condizione che i licenziamenti siano almeno 5.

Esclusioni dalla Direttiva

La direttiva non si applica a:

  • a) Licenziamenti collettivi effettuati nel quadro di contratti di lavoro a tempo determinato o per compiti specifici, a meno che non avvengano prima della scadenza naturale del contratto.
  • b) Lavoratori del diritto pubblico o di istituzioni governative (o organismi equivalenti).
  • c) Equipaggi di navi marittime.

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