Status Giuridico delle Lingue e Patrimonio Culturale nella Costituzione Spagnola
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Il Patrimonio Culturale e il Regime Giuridico delle Lingue
Pertanto, nel contesto delle spiegazioni costituzionali, si ritiene opportuno riconoscere di essere di fronte a un bene giuridico sui generis, un centro di imputazione solitamente immateriale (purché la sua base materiale sia suscettibile di detenzione), la cui rilevanza non risiede nel regime di detenzione proprietaria della "cosa", ma in particolare nell'essere una "proprietà" consistente in un valore spirituale destinato alla fruizione collettiva, fatte salve le altre applicazioni e utilità compatibili. Lo Stato assume la missione di garantire la conservazione e l'arricchimento del patrimonio culturale, a prescindere dal suo status giuridico e di proprietà.
Articolo 3 della Costituzione
- Lo spagnolo castigliano è la lingua ufficiale dello Stato. Tutti gli spagnoli hanno il dovere di conoscerla e il diritto di usarla.
- Le altre lingue spagnole saranno parimenti ufficiali nelle rispettive Comunità Autonome, in conformità con i loro Statuti.
- La ricchezza delle diverse modalità linguistiche della Spagna è un patrimonio culturale che sarà oggetto di speciale rispetto e protezione.
1. Evoluzione e Interpretazione dell'Articolo 3
Il testo dell'articolo 3 della Costituzione è stato oggetto di revisione durante la sua redazione. Il punto centrale della discussione riguardava la denominazione stessa della lingua ufficiale dello Stato. Su richiesta della Real Academia Española, è stato adottato il termine "castigliano". Lo scopo di questa terminologia, riflesso nel secondo comma dello stesso articolo, è quello di riconoscere la pluralità linguistica: il castigliano è la lingua ufficiale dello Stato spagnolo, mentre le altre lingue sono definite ufficiali nelle rispettive Comunità Autonome (CC.AA.), secondo i propri Statuti.
L'attuale formulazione è idealmente preceduta dalla Costituzione del 1931, che definiva il castigliano come lingua ufficiale della Repubblica, stabilendo il dovere di ogni cittadino di conoscerla e il diritto di usarla. Tuttavia, il riconoscimento delle lingue ufficiali nella Costituzione del 1978 è più generoso, poiché tali lingue sono dichiarate ufficiali nelle rispettive Comunità in conformità con i loro Statuti.
La Costituzione del 1978 riconosce la pluralità linguistica della Spagna e conferisce lo status di lingue ufficiali a diverse realtà idiomatiche, considerandole un patrimonio culturale da sottoporre a speciale rispetto e protezione. Questa formula fu inizialmente criticata da alcuni esponenti nazionalisti, i quali sostenevano che la dichiarazione del castigliano come lingua ufficiale di Stato implicasse l'imposizione di una lingua rispetto alle altre nei servizi amministrativi, nell'istruzione e nei media. Contro questa tesi, altri parlamentari sottolinearono che l'ampia diffusione del castigliano è una realtà intrinseca alla nazione ed è di indubbia utilità come lingua franca tra tutti gli spagnoli, un carattere che non può essere attribuito esclusivamente alla frequenza d'uso.
2. Il Bilinguismo nella Costituzione Spagnola
L'articolo 3 della Costituzione si compone di tre sezioni fondamentali:
- Sezione 1: Stabilisce la lingua ufficiale comune (il castigliano è la lingua ufficiale dello Stato spagnolo; tutti hanno il dovere di conoscerla e il diritto di usarla).
- Sezione 2: Definisce l'ufficialità delle altre lingue della Spagna (le altre lingue spagnole sono parimenti ufficiali nelle rispettive Comunità Autonome in conformità con i loro Statuti).
- Sezione 3: Protegge la ricchezza delle diverse modalità linguistiche come patrimonio culturale.
Questo sistema di tutela principale è delineato nei paragrafi 1 e 2, mentre il terzo comma contiene un sistema di protezione sussidiario per il resto della realtà linguistica della Spagna.