Statuto di Autonomia delle Isole Baleari: Istituzioni e Competenze

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Lo Statuto di Autonomia delle Isole Baleari

Articolo 4: La Lingua Propria

Le istituzioni delle Isole Baleari garantiscono l'uso normale e ufficiale di entrambe le lingue. Esse si attivano per assicurare la loro conoscenza e creare le condizioni necessarie per raggiungere la piena parità delle due lingue in termini di diritti dei cittadini delle Isole Baleari.

Articolo 8: Organizzazione Territoriale

L'organizzazione territoriale autonoma si articola nelle sue isole e nei comuni. Le istituzioni di governo delle isole sono i Consigli Insulari (Consells Insulars) e i consigli dei comuni.

Articolo 56: Funzioni del Presidente

Il Presidente delle Isole Baleari nomina e revoca i membri che formano il governo, dirige e coordina la propria azione e detiene la più alta rappresentanza della regione autonoma, nonché la rappresentanza ordinaria dello Stato nelle Isole Baleari.

Il Presidente, dopo l'esame del Consiglio Direttivo, può sottoporre al Parlamento una questione di fiducia riguardante il suo programma o una dichiarazione politica. La fiducia si considera concessa quando vota a favore la maggioranza semplice.

  • Se il Parlamento nega la fiducia, il Presidente presenta le sue dimissioni.
  • Entro quindici giorni, il Presidente del Parlamento convoca la sessione plenaria per l'elezione di un nuovo Presidente della regione autonoma, secondo la procedura di cui all'Articolo 54 del presente statuto.

Il Presidente è politicamente responsabile di fronte al Parlamento, il quale può esigere la responsabilità del governo attraverso una mozione di censura. Il Presidente, dopo aver esaminato il parere del governo e sotto la sua responsabilità, può decretare lo scioglimento del Parlamento e fissare la data delle elezioni.

Articolo 59: Presentazione di Ricorsi

Il governo può presentare ricorso di incostituzionalità, sollevare conflitti di competenza e comparire davanti al Giudice Costituzionale nei termini previsti dalla Costituzione e dalla legge organica relativa alla Corte Costituzionale.

Articolo 61: Consigli Insulari

I Consigli Insulari sono le istituzioni di governo in ciascuna delle isole e gestiscono l'amministrazione e la rappresentanza delle isole di Maiorca, Minorca, Ibiza e Formentera, nonché delle isole adiacenti ad esse.

Articolo 79: Auto-amministrazione

Corrisponde alla Comunità Autonoma delle Isole Baleari la creazione e l'organizzazione dell'auto-amministrazione, nel quadro dei principi generali e delle regole di base del diritto dello Stato e del presente Statuto.

Articolo 87: Diritto Proprio

In materia di competenza esclusiva della regione autonoma, il diritto proprio delle Isole Baleari è applicabile sul territorio con preferenza rispetto a qualsiasi altro.

Articolo 133: Agenzie Fiscali

La gestione, la raccolta, la liquidazione e il controllo dei tributi propri trasferiti spettano alla corrispondente Agenzia Fiscale delle Isole Baleari.

Disposizione Aggiuntiva Quarta: Prestazioni Fiscali

A. Tributi assegnati completamente:

  • Imposta sulle successioni e donazioni.
  • Imposta sul patrimonio.
  • Imposte sul trasferimento di proprietà e imposta di bollo.
  • Tasse sul gioco d'azzardo.
  • Imposte sulle vendite al dettaglio di determinati idrocarburi.
  • Tasse su alcuni mezzi di trasporto.
  • Tasse sull'energia elettrica.

B. Tributi ceduti parzialmente:

  • Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPF).
  • IVA (Imposta sul Valore Aggiunto).
  • Tassa sugli oli minerali.
  • Imposta sui tabacchi lavorati.
  • Imposta sull'alcol e sulle bevande derivate.
  • Imposta sulla birra.
  • Imposta sul vino e sulle bevande fermentate.
  • Imposta sui prodotti intermedi.

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