Statuto della Funzione Pubblica: Normativa e Gestione del Personale
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Statuto della Funzione Pubblica
TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1. Il presente atto disciplina i rapporti di lavoro tra i funzionari pubblici e gli organi di governo nazionali, statali e municipali, includendo:
- Il sistema di leadership e gestione del servizio civile.
- Il sistema di gestione del personale (pianificazione, reclutamento, selezione, formazione, valutazione, carriera, disciplina e rimozione).
Paragrafo: Sono esclusi dall'applicazione del presente atto i funzionari del legislatore nazionale, del servizio estero, della magistratura, del potere popolare, delle autorità elettorali, i lavoratori della Pubblica Amministrazione, il personale del procuratore generale, del SENIAT e il personale accademico e di ricerca universitario.
Articolo 2. Le norme sono vincolanti per l'Amministrazione. Statuti speciali possono essere emanati solo per specifiche categorie di funzionari.
Articolo 3. Il funzionario pubblico è la persona fisica che, in virtù di nomina da parte dell'autorità competente, esercita un ufficio pubblico in modo permanente.
TITOLO II: GESTIONE DEL SERVIZIO CIVILE
Capitolo I: Disposizioni generali
Articolo 4. Il Presidente della Repubblica esercita la funzione di indirizzo nel ramo esecutivo. Governatori e sindaci dirigono il servizio civile nei rispettivi ambiti territoriali.
Articolo 5. La gestione è affidata alle massime autorità politiche e amministrative (Vicepresidente, Ministri, Governatori, Sindaci, autorità di istituti autonomi).
Capitolo II: Organi di gestione
Articolo 7. L'organo responsabile della pianificazione è il Ministero della Pubblica Pianificazione e Sviluppo.
Articolo 8. Il Ministero ha il compito di organizzare il sistema, approvare i piani del personale, monitorare l'attuazione delle politiche, gestire le scale retributive e approvare i concorsi di ingresso.
Capitolo III: Registro nazionale
Articolo 9. Il Ministero detiene e custodisce il registro nazionale aggiornato dei funzionari pubblici.
Capitolo IV: Uffici delle Risorse Umane
Articolo 10. Gli uffici delle risorse umane sono responsabili dell'attuazione delle decisioni, dello sviluppo dei piani organici, della formazione e della gestione dei concorsi.
Articolo 11. L'insufficienza, il ritardo o la negligenza dei titolari degli uffici risorse umane costituiscono motivo di rimozione dall'incarico.
TITOLO III: FUNZIONARI E DIPENDENTI PUBBLICI
Capitolo I: Disposizioni generali
Articolo 17. Requisiti per l'accesso: essere venezuelano, maggiore di 18 anni, possedere titolo di istruzione secondaria, non essere soggetto a interdizione politica, essere qualificato per il posto.
Articolo 20. Le posizioni di alto livello e di fiducia sono di libera nomina e rimozione.
Capitolo II: Diritti
Articolo 24. I funzionari hanno diritto a ferie annuali graduate in base all'anzianità e a un bonus annuale.
Articolo 25. È previsto un bonus di fine anno pari ad almeno 90 giorni di stipendio.
Capitolo IV: Obblighi e divieti
Articolo 33. Obblighi: prestazione personale, rispetto degli ordini, rispetto dell'orario, riservatezza, salvaguardia dei beni pubblici, formazione continua.
Articolo 34. Divieti: contratti con la Repubblica, propaganda politica durante l'esercizio delle funzioni, accettazione di onorificenze straniere senza approvazione.
TITOLO V: SISTEMA DI GESTIONE DEL PERSONALE
Capitolo I: Selezione e ingresso
Articolo 40. Il reclutamento avviene tramite concorsi pubblici basati su capacità e competenze.
Articolo 43. Il personale selezionato è soggetto a un periodo di prova di tre mesi.
Capitolo III: Libro paga
Articolo 54. Il sistema di compensazione comprende stipendi, indennità e prestazioni in denaro, suddivisi in gradi e scale retributive.
TITOLO VI: RESPONSABILITÀ E DISCIPLINA
Capitolo II: Sanzioni disciplinari
Articolo 82. Le sanzioni previste sono: 1) Avvertimento scritto; 2) Licenziamento.
Articolo 86. Motivi di licenziamento: tre richiami scritti in sei mesi, violazione ripetuta dei doveri, decisioni illegali, insubordinazione, condotta immorale, abbandono del posto, condanne penali.
TITOLO VII: MISURE DI SALVAGUARDIA
Articolo 90. In caso di indagini, il funzionario può essere sospeso dal servizio con stipendio per un periodo massimo di 60 giorni, prorogabile una sola volta.