Lo Statuto dell’Imprenditore Commerciale: Obblighi e Procedure Concorsuali
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Capitolo 2: Lo Statuto dell’Imprenditore Commerciale
Questa disciplina prevede l’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, l’obbligo di tenere le scritture contabili e l’assoggettamento al fallimento e alle altre procedure concorsuali.
Un imprenditore commerciale ha bisogno di un capitale monetario per poter esercitare la sua attività.
- Il sistema capitalistico: chi non dispone di un capitale non può diventare imprenditore commerciale; potrà accedere al mondo della produzione solo nelle vesti di lavoratore subordinato, assumendo così la veste giuridica di piccolo imprenditore.
La quantità del capitale di cui si dispone condiziona poi sia la scelta dell’attività che si vuole intraprendere, sia l’ammontare del profitto.
L’imprenditore commerciale può soddisfare in due modi questo bisogno di capitale monetario da utilizzare per conseguire un profitto:
- Può impiegare il capitale proprio;
- Oppure può ricorrere al credito.
Il Ricorso al Credito
Credito: il ricorso abituale al credito è un fatto fisiologico di ogni imprenditore commerciale.
Le Banche e il Credito
- Si può ricorrere al credito a lungo termine per investimenti di lungo periodo;
- Oppure si può ricorrere al credito a breve termine facendosi fare credito, sotto diverse forme giuridiche, dalle banche, dai fornitori, ecc.
Le banche concedono credito a breve termine all’imprenditore stipulando con lui un’apertura di credito o un’anticipazione bancaria.
Altre Forme di Credito
- I fornitori concedono credito dilazionando il pagamento della merce fornita a 30, 60, 90, 180 giorni dalla consegna.
- I lavoratori dipendenti concedono credito all’imprenditore sia perché vengono pagati soltanto a fine mese, sia perché una parte della retribuzione viene loro pagata alla fine del rapporto di lavoro.
- I contributi a carico dell’imprenditore vengono poi versati agli istituti di previdenza e assistenza per i lavoratori soltanto quando lo stesso imprenditore ha già utilizzato le loro prestazioni lavorative.
Le banche, i fornitori, i lavoratori dipendenti e gli istituti di previdenza e assistenza sono perciò i creditori tipici di ogni imprenditore commerciale.
L’assoggettamento dell’imprenditore commerciale a un particolare statuto si giustifica proprio per il suo abituale ricorso al credito.
Insolvenza e Obblighi Formali
Fallimento: l’imprenditore può venirsi a trovare in uno stato di insolvenza, vale a dire nella condizione di non riuscire a pagare tutti i suoi creditori.
Sorge allora l’esigenza di tutelare in modo paritario le ragioni dei creditori (quantomeno in misura percentuale): a questo risponde l’istituto del fallimento.
Scritture contabili: servono per consentire la ricostruzione dell’attività dell’imprenditore, ragion per cui si accompagna l’obbligo di tenere le scritture contabili.
Registro delle imprese: i frequenti rapporti che l’imprenditore commerciale instaura con i terzi giustificano l’obbligo di rendere pubbliche determinate notizie relative alla sua attività; tale obbligo si adempie con l’iscrizione nel registro delle imprese.
Le Altre Procedure Concorsuali
L’imprenditore commerciale può chiedere al tribunale di essere ammesso ad altre procedure concorsuali diverse dal fallimento: il concordato preventivo, l’amministrazione straordinaria, la liquidazione coatta amministrativa.
- Il concordato preventivo è un accordo tra l’imprenditore commerciale in stato di crisi e i suoi creditori. L’accordo deve essere concluso sotto il controllo del tribunale. Se riesce a concludere questo accordo, l’imprenditore evita il fallimento.
- L’amministrazione straordinaria è una procedura concorsuale introdotta nel 1979 ed è riservata alle imprese commerciali che abbiano almeno 200 dipendenti. La procedura ha il duplice scopo di soddisfare i creditori e tentare di risanare l’impresa in crisi, salvando così i posti di lavoro. L’ammissione alla procedura è decisa dal tribunale; spetta però a un commissario straordinario, ed è nominato dal Ministro dello Sviluppo Economico.
- La liquidazione coatta amministrativa è una procedura concorsuale con la quale la liquidazione è sottoposta alla vigilanza dello Stato e viene attuata da commissari liquidatori nominati dal governo.