Teoria della Iurisdictio e Potere Politico nel Pensiero dei Commentatori

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Il metodo casistico e la risoluzione dei conflitti normativi

I commentatori definiscono criteri di disaccoppiamento per risolvere i conflitti tra norme appartenenti a un modello unico di "nazionale". La soggezione politica dei contratti e dei testamenti è disciplinata dalla legge del luogo, dal processo, dalla legge del forum e dallo status personale, secondo la legge della persona interessata. Queste soluzioni sono sussunte sotto una formula in base alla quale la portata delle norme dipende dal livello di potere: nel caso di beni immobili, concorda con il territorio; nel caso di individui, coincide con lo studio delle materie, promuovendo l'adozione di soluzioni flessibili e il rifiuto di regimi di casistica rigida, astratta e immobile.

La teoria del naturalismo del potere politico

La teoria di campo dell'ordine e della legittimità del potere politico, nonché il potere di emanare norme di diritto e di dichiarare la legge, si manifesta nella sensibilità dei commentatori verso l'ordine implicito della realtà e la variabilità dei presupposti che tale realtà comporta.

L'autorità legislativa nel Medioevo

  • Nel Medioevo dominava una concezione autoritaria del potere legislativo e di giurisdizione, inteso come attributo del principe. Tutti i poteri esercitati nella società derivavano da questa fonte; il potere legislativo e giudiziario erano il risultato di una delegazione di competenza. La glossa pubblicistica insiste sulla natura del potere, definendo l'autorità pubblica come dotata del potere di dire il diritto e di istituire l'equità.

Origine naturale e autoregolamentazione

Esistevano vari poteri, differenziati per gerarchia e portata. Per i commentatori, i poteri della società sono di origine naturale, indipendenti da qualsiasi premio superiore, poiché l'esistenza stessa dei corpi sociali implica una gestione autonoma. Si tende verso una concezione del potere politico come appartenente all'ordine naturale delle cose: "Ci sono persone sotto il diritto delle genti, ma il governo non può esistere senza leggi o statuti; quindi, per il semplice fatto che i popoli sono in vigore, il governo è implicito nel suo essere" (Baldo degli Ubaldi).

La distinzione della Iurisdictio

In una società frammentata, il potere non poteva avere sempre gli stessi contenuti. La teoria tardo-medievale della iurisdictio distingue vari livelli e ambiti di potere, basandosi sulla distinzione giuridica tra:

  • Potere ordinario: previsto dalla legge o dalla consuetudine, che comprende un insieme di cause.
  • Potere delegato: un privilegio concesso per un tipo particolare di causa o per un caso individuale.

Tipologie di Imperium

A seconda della portata dei poteri, si distinguono diversi sottotipi di iurisdictio:

  • Imperium merum: comprende i più alti poteri politici volti all'utilità della comunità nel suo insieme.
  • Imperium mixtum: comprende il potere del giudice di agire in modo indipendente per la realizzazione di interessi particolari.

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