Il Tribunale del Popolo e i Conflitti di Giurisdizione: Fondamenti e Procedure
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T-10: La Giuria, Contesto e Natura
La giuria è stabilita nell'art. 125 della Costituzione Spagnola (CE), il quale prevede che "i cittadini possono esercitare l'azione popolare e partecipare all'amministrazione della giustizia tramite l'istituto della giuria, con le modalità e nel rispetto delle procedure penali stabilite dalla legge".
Di tutte le forme di partecipazione popolare, la giuria rappresenta la più perfetta, poiché attraverso di essa i cittadini assumono direttamente l'esercizio del potere giudiziario. La legittimità democratica della giuria è superiore a quella dei giudici togati: è il popolo spagnolo che assume direttamente l'esercizio di uno dei tre poteri dello Stato. Non è solo che la giustizia emana dal popolo, ma è il popolo stesso che la applica.
Regolamentazione Legale
Spetta al Parlamento regolamentare la giuria, compito assolto attraverso la Legge Organica 5/1995 del 22 maggio. Questa norma ha consacrato un modello di giuria di stampo anglosassone, che tuttavia solleva in pratica numerosi problemi circa la validità del verdetto.
T-11: Conflitti Giurisdizionali
I conflitti giurisdizionali intercorrono tra gli organi del potere esecutivo e la magistratura. Si distinguono le seguenti tipologie:
- Tra Amministrazione e Giurisdizione: Tutti i giudici e gli organismi di partecipazione possono sollevare conflitti (positivi o negativi) tra l'ordine giudiziario e quello amministrativo. La risoluzione avviene previa richiesta di inibizione, ascoltate le parti e, nel caso dei giudici, sentito il Ministero Fiscale (MF).
- Tra Giurisdizione Ordinaria e Tribunale Militare: Se il conflitto sorge tra un organo della magistratura ordinaria e una giurisdizione militare, il procedimento viene elevato dinanzi alla Corte dei conflitti giurisdizionali, composta dal Presidente del Tribunale Supremo (TS), due giudici della Camera dei conflitti giurisdizionali del TS e due giudici della commissione militare del TS, nominati dal CGPJ.
- Tra Giurisdizione Contabile e Amministrativa o Militare: La competenza varia a seconda del caso: se il conflitto è tra giurisdizione contabile e amministrativa, l'autorità competente è il Tribunale dei conflitti giurisdizionali; se intercorre tra giurisdizione contabile e militare, il giudice competente è la "Sala del conflitto".
Conflitti di Competenza
Sono quelli che possono insorgere tra giudici di diversi settori di competenza appartenenti alla magistratura (ad esempio, tra tribunali civili e sociali). Non possono essere sollevati contro i giudici penali. Dopo aver sentito le parti e il MF, il giudice richiede all'altro di astenersi; in caso di rifiuto, la questione viene rimessa alla sezione speciale del conflitto, composta dal Presidente del TS e due giudici nominati annualmente.
Questioni di Competenza
Si tratta di conflitti che possono sorgere tra giudici dello stesso grado e ordine all'interno della stessa corte. Non possono esistere conflitti tra organismi di grado diverso (es. un giudice penale e una sezione dell'AP), poiché in tal caso risolve il giudice di grado superiore secondo la legge processuale vigente.