La Tutela della Proprietà Industriale: Brevetti, Modelli di Utilità e Segni Distintivi
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Diritto di Brevetto e Proprietà Industriale
P2.T5.
Contenuto del Diritto di Brevetto
Il brevetto conferisce un diritto esclusivo sul prodotto brevettato. Il brevetto può essere oggetto di commercio legale, trasmettendo la sua titolarità o il suo uso, con la concessione di licenze per utilizzare l'invenzione. Può anche essere oggetto di proprietà comune, vale a dire, appartenere a numerosi inventori.
Invenzioni del Dipendente (Art. 15 e 16)
Art. 15:
- Le invenzioni del dipendente realizzate durante il periodo di validità del contratto o del rapporto di lavoro o di servizio con l'impresa, che sono il frutto di un'attività di ricerca esplicitamente o implicitamente oggetto del suo contratto, appartengono all'imprenditore.
- Il lavoratore, autore dell'invenzione, non ha diritto a un compenso aggiuntivo per la realizzazione, a meno che il suo contributo personale all'invenzione e l'importanza di essa per l'impresa vadano, ovviamente, oltre il contratto implicito o esplicito o il rapporto di lavoro.
Art. 16: Le invenzioni che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 15.1, appartengono al dipendente che le crea.
Titoli di Proprietà Industriale Minore
Modello di Utilità
I brevetti e i modelli di utilità sono titoli concessi dallo Stato attraverso i quali al titolare viene conferito un monopolio temporaneo per la valorizzazione dei risultati protetti. Se soddisfano i requisiti di legge, il titolare ha il diritto di impedire ad altri, per la durata di questo monopolio, la produzione, la vendita o l'uso commerciale in Spagna dell'invenzione protetta. Questo diritto può essere oggetto di commercio legale (vendite, licenze, ecc.). È una proprietà che perde valore nel tempo fino a scomparire quando il termine del monopolio finisce, passando da quel momento al dominio pubblico.
Disegno Industriale
Per disegno industriale si intende l'aspetto conferito a un prodotto per facilitare l'identificazione volontaria dello stesso. La sua tutela è giustificata dalla volontà di individuare l'oggetto. La registrazione dipende dalla novità e dall'unicità. Il diritto di registrare il disegno corrisponde al suo autore e ai suoi successori.
Segni Distintivi e Diritto dei Marchi
Il regime dei segni distintivi tiene conto di una serie di diritti esclusivi volti a identificare sul mercato l'imprenditore, i suoi prodotti e la sua attività attraverso il regime del marchio e dell'insegna. Questo regime è disciplinato dalla Legge sui Marchi del 7 dicembre 2001.
Definizione di Marchio (Art. 4)
Art. 4:
- Per marchio si intende qualsiasi segno suscettibile di rappresentazione grafica che serve a distinguere sul mercato i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.
- Tali segni possono in particolare essere:
- Le parole o combinazioni di parole.
- Le immagini, le figure, i simboli e i disegni.
- Le lettere, i numeri e le loro combinazioni.
- Le forme tridimensionali, che includono involucri, imballaggi e la forma del prodotto o della sua presentazione.
- I suoni (segni sonori).
- La combinazione di segni, senza limitazione, di cui ai paragrafi precedenti.
Per ottenere il diritto al marchio, è necessaria la registrazione presso l'Ufficio Spagnolo Brevetti e Marchi (OEPM). Questa legge tutela anche i marchi «notori», che sono quelli generalmente noti nel settore del commercio a cui si rivolgono.
Contenuto del Diritto di Marchio (Art. 34)
Art. 34:
- La registrazione del marchio conferisce al suo titolare il diritto esclusivo di usarlo nel commercio.
- Il titolare del marchio può vietare ai terzi, senza il suo consenso, di usare nel commercio:
- In particolare, potrà vietare:
- Apporre il segno sui prodotti o sulla loro presentazione.
- Offrire i prodotti, commercializzarli o detenerli a tali fini, oppure offrire o fornire servizi con il segno.
- Importare o esportare i prodotti con il segno.
- Utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità.
- Usare il segno nelle reti di telecomunicazioni e come nome di dominio.
- Apporre il segno su imballaggi, etichette o altri mezzi di identificazione o decorazione del prodotto o del servizio, trattarli o fornirli, oppure fabbricare, preparare, offrire, vendere, importare, esportare o conservare uno qualsiasi di questi mezzi che incorporano il segno.
- Il titolare del marchio può impedire ai commercianti o ai distributori di rimuovere tale marchio senza il suo consenso esplicito, ma non possono aggiungere separatamente marchi o loghi propri, purché ciò non comprometta il carattere distintivo del marchio principale.
- Le disposizioni del presente articolo si applicano al marchio non registrato notoriamente conosciuto in Spagna ai sensi dell'articolo 6 bis della Convenzione di Parigi, salvo quanto previsto nel comma c del paragrafo 2.